Farmacia e Società di fatto
Ci viene chiesto se è possibile che una farmacia venga gestita da una società di fatto ovvero da un farmacista che sia in società non dichiarata con altro socio.
Sul tema dei rapporti tra familiari associati rimandiamo alle considerazioni di altro articolo QUI ed alla normativa in tema di contratti di associazione in partecipazione nell farmacia.
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Il contratto di associazione in partecipazione per finanziare la farmacia
Nel presente caso ci limitiamo alla analisi della socita di fatto nella farmacia.
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La possibilità che la gestione della farmacia potesse avvenire anche da parte di una società di persone ha trovato conferma nella giurisprudenza di questa Corte, che ha ammesso che la gestione di una farmacia privata possa essere legittimamente assunta anche da una società di fatto, sul presupposto che la L. 8 novembre 1991, n. 362, art. 7, consente che titolare della farmacia sia una società di persone.
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Ha aggiunto la Corte che una tale società non possa ritenersi affetta da nullità assoluta nel caso in cui uno dei due soci sia privo del requisito dell’idoneità di cui alla L. 2 aprile 1968, n. 475, art. 12, ovvero allorchè siano state omesse le prescritte comunicazioni della variazione di cui alla L. n. 362 del 1991, art. 7, in quanto la prima norma attiene solo alle formalità di ordine amministrativo che devono accompagnare il trasferimento dell’azienda, mentre l’omissione delle anzidette comunicazioni può comportare soltanto l’applicazione di sanzioni amministrative o disciplinari, senza incidere sull’esistenza e sulla validità della società (Cassazione civile sez. I, 19/09/2005, n. 18458).
La società di fatto è quindi una realtà ipotizzabile anche nell'ambito delle farmacie
Studio Legale Angelini Lucarelli
Diritto Farmaceutico
Avv Aldo Lucarelli
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