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Immagine del redattoreAvv Aldo Lucarelli

Farmacia e la successione tramite legato

Aggiornamento: 29 giu

Ci viene chiesto di approfondire un tema specifico in tema di successione ereditaria della Farmacia.



È possibile attribuire la farmacia ad uno solo degli eredi?


Cosa accade se vi sono creditori dell'asse ereditario?


Cosa accade se vi sono creditori particolari del legatario che riceve la farmacia?


Farmacia, Eredità, Legato


Per rispondere a questa domanda precisiamo che é possibile procedere al lascito testamentario indicando come beneficiario un solo degli eredi legittimari tramite un legato in conto o in sostituzione della propria quota di legittima.

Ove uno degli altri chiamati all'eredità, ad esempio un fratello si ritenesse leso dalla assegnazione della farmacia all'altro erede, questi potrà procedere con un'azione di riduzione nei confronti del legatario che ha ricevuto la farmacia.



Ove si rendano invece lesi i creditori dell'asse ereditario quali creditori del defunto titolare si potranno verificare alcune ipotesi, ovvero questi potranno attaccare l'eredità giunta al nuovo soggetto se sono ricompresi tra i creditori dell'asse ereditario.


Rimane poi la questione dei creditori particolari del legatario, colui che riceve tramite legato l'azienda farmacia.


Infatti il


passaggio generazionale della farmacia é sempre un momento delicato,


come abbiamo affrontato anche in altri articoli, sebbene oggi la riforma del diritto societario e l'introduzione delle Società anche di non farmacisti abbiano reso meno problematica la questione.


Per tali creditori si apre la strada dell'azione di recupero sul compendio ereditato.


Se invece si tratta dei creditori del soggetto che NON ha ricevuto la Farmacia, allora si possono ipotizzare azioni a tutela dell'asse ereditario mai giunto nelle mani del soggetto. Trattasi delle azioni a difesa dei creditori particolari del legatario pretermesso.


Quindi prima di chiudere una precisazione. Se sussistono creditori questi potranno essere


- maggiormente garantiti nel caso siano creditori particolari del soggetto a cui arriva la farmacia tramite legato.


- gravemente danneggiati, nel caso siano creditori del soggetto spogliato dell'asse ereditario per attribuzione della Farmacia ad uno dei legatari.


Per questi ultimi si apre la strada ad un ventaglio di ipotesi giudiziali di non semplice soluzione ed infatti





Per tale ipotesi si registra il divario tra


1) la tesi di chi, pur manifestando in linea generale adesione all’applicazione in via analogica della tutela disposta dallazione prevista dall'524 c.c. ritiene che i creditori sarebbero privi di tutela, (Cass. 19996/2016)



2) chi invece, con il chiaro intento di ampliare gli spazi di tutela dei creditori, ritiene che tali creditori possano avviare un azione civile ai sensi dell'art 524 cc o una revocatoria, o una azione surrogaria. (Cass. Civ 16623/2019)



Concludiamo la breve disamina, sunto di un lavoro assai complesso, affermando che la successione particolare dell'azienda farmacia si offre come banco di confronto sia per gli Eredi sia per i creditori dell'asse ereditario e del nuovo titolare.




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