Società in Accomandita quando il Socio Amministratore farmacista é escluso, per irregolarità.
Socio ed Amministratore di SaS, le responsabilità comportano l'esclusione!
Con recente sentenza di diritto societario sulla figura e responsabilita dell'amministratore di SaS la cassazione ha ribadito un principio risalente nel tempo ma assai importante, ovvero
La coincidenza della qualità di Socio ed Amministratore nella SaS comporta l'esclusione dalla società in caso di responsabilità.
E che questo sia un principio dirompente si comprende dal fatto che usualmente le vicende del Socio non si riflettono nella qualifica di Amministratore anche se incidenti sulla stessa persona.
In sintesi Socio ed Amministratore sono due strade autonome anche se ricadenti sulla stessa persona, ma ciò non vale per la Società in Accomandita Semplice ove obbligatoriamente l'amministratore debba essere il Socio accomandatario.
In tema di amministrazione nella
società in accomandita semplice, per effetto della regola per cui
l'amministratore non può che essere un socio accomandatario,
l'eventuale esclusione di questi dalla società, non diversamente da
qualsiasi altra causa di scioglimento del rapporto sociale a lui facente
capo, ne comporta "ipso iure" anche la cessazione dalla carica di
amministratore (Cass., sez. 1, 26 settembre 2016, n. 18844).
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Ecco quindi che ove la Farmacia sia gestita da una Società in Accomandita Semplice, il socio amministratore farmacista porterà con sé la responsabilità dell'autorizzazione in caso di contrasti con il Socio accomandante.
Ipotizziamo infatti che il Socio accomandante, che abbia investito nella Società Farmacia contesti attività illecite o illegittime al Socio Accomandatario Farmacista, tale problematica coinvolgerà l'intera società e l'esistenza stessa della SaS.
Infatti nella SaS diversamente da altre società, esempio Srl, la figura dell'amministratore coinciderà sia con la titolarità dell'autorizzazione sia con la posizione di accomandatario.
Ecco quindi che la SaS sebbene offra importanti vantaggi di gestione sopratutto tra Soci coinvolti diversamente sotto il profilo economico/gestionale, comporterà problematiche societarie difficilmente superabili in caso di contrasti tra Soci e Amministratore. Si è chiarito che la revoca dell’amministratore e l’esclusione del socio, nelle società di persone, costituiscono situazioni affatto distinte, legate a presupposti non necessariamente coincidenti, sicché non è possibile sovrapporre la disciplina legale dell’una figura a quella dell’altra, né implica che l’eventuale revoca della carica di amministratore incida di per sé sul perdurare del rapporto sociale (Cass., sez. 1, 8 aprile 2009, n. 8570; Cass., sez. 1, 29 novembre 2001, n. 15197); Consulta l'archivio gratuito articoli Tuttavia, si è osservato che nella società in accomandita semplice l’amministratore non può che essere un socio accomandatario, sicché la sua esclusione dalla società, non diversamente da qualsiasi altra causa di scioglimento del rapporto sociale, automaticamente comporta anche la cessazione della carica di amministratore. In dottrina ed in giurisprudenza si è anche affermato che il cumulo delle qualifiche di socio e di amministratore non impedisce che le irregolarità o illiceità commesse dall’amministratore determinino, non solo la revoca del mandato, ma anche l’esclusione del socio per violazione dei doveri previsti dallo statuto a tutela della finalità e degli interessi dell’ente (Cass., sez. 1, 9 marzo 1995, n. 2736); ciò in quanto, indipendentemente dagli obblighi che incombono sull’amministratore-socio, vi è un obbligo fondamentale che deriva dalla sua qualità di socio, costituito dal dovere di non compiere atti che, per essere in contrasto con i fini della società, configurino insidia per la compagine sociale. 26059/22. Consulta il nostro artichivio e trova il tuo caso. Studio Legale Angelini Lucarelli
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