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Immagine del redattoreAvv Aldo Lucarelli

Farmacie, il Comune ha il doppio ruolo di individuare le zone e gestire le sedi.

Aggiornamento: 24 apr 2023

Con la legge n. 475/1968 il legislatore ha dettato le disposizioni sul “servizio farmaceutico” (“Norme concernenti il servizio farmaceutico”).


L’art. 1 della legge n. 475/1968 prevede che “Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti” e stabilisce che “Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 200 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie”.


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L’art. 2 della legge n. 475/1968 disciplina il procedimento di definizione delle zone “nelle quali collocare” le farmacie attribuendo al Comune la relativa competenza funzionale. In particolare, si prevede che “1. Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1 [una farmacia ogni 3.300 abitanti]. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.



Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica”. (ISTAT).



Va evidenziato come ai sensi dell’art. 2, comma 1, cit., la ratio dell’istituzione delle zone di pertinenza delle sedi farmaceutiche è di assicurare “un'equa distribuzione sul territorio” e di garantire “l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate” e non già di garantire rendita di posizione degli operatori economici già titolari di una sede farmaceutica (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 5 maggio 2022, n. 3410).






Al contrario, le posizioni degli operatori economici sono recessive dinnanzi al perseguimento degli interessi pubblici sopra indicati, sempre che tali interesse vengano correttamente perseguiti. (Tar Roma 6704/2023).

In applicazione delle disposizioni normativa su richiamate, e in particolare dell’art. 2 della legge n. 475/1968, l’amministrazione comunale DEVE avviare il procedimento di revisione ordinaria della pianta organica delle sedi farmaceutiche per l’anno pari.


A corredo di tale impostazione vi sono i "pareri" ASL e Ordine dei Farmacisti, che tuttavia non sono vincolanti.


A conclusione dell’istruttoria descritta quindi la Giunta Comunale adotta la deliberazione contenente la revisione ordinaria della pianta organica delle sedi farmaceutiche per l’anno di riferimento con contestuale ridefinizione di alcune zone delle sedi farmaceutiche.


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Di fronte al successivo quesito relativo alla "doppia funzione" in capo al Comune, ovvero il doppio ruolo di soggetto competente ad individuare sul territorio gli ambiti territoriali (zone) nelle quali collocare le nuove farmacie e di soggetto gestore di parte delle stesse attività farmaceutiche relative alle sedi individuate, la Giurisprudenza ha chiarito che non sussiste alcuna posizione in conflitto di interessi, essendo una potesta già esaminata dalla giurisprudenza che ha escluso il conflitto di interesse fra le due attività di rilievo pubblico rappresentate dalla pianificazione delle zone destinata ad accogliere le sedi farmaceutiche e dalla gestione in via diretta delle farmacie avente rilievo economico (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 28 febbraio 2018, n. 1254).




Avv. Aldo Lucarelli



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