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Farmacie, il Comune ha il doppio ruolo di individuare le zone e gestire le sedi.

Aggiornamento: 24 apr

Con la legge n. 475/1968 il legislatore ha dettato le disposizioni sul “servizio farmaceutico” (“Norme concernenti il servizio farmaceutico”).


L’art. 1 della legge n. 475/1968 prevede che “Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti” e stabilisce che “Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 200 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie”.


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L’art. 2 della legge n. 475/1968 disciplina il procedimento di definizione delle zone “nelle quali collocare” le farmacie attribuendo al Comune la relativa competenza funzionale. In particolare, si prevede che “1. Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1 [una farmacia ogni 3.300 abitanti]. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.


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Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica”. (ISTAT).


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