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Immagine del redattoreAvv Aldo Lucarelli

Farmacie, il concorso, i requisiti, e la reazione della Pubblica Amministrazione.


Puo' l'amministrazione revocare l'autorizzazione ad una Farmacia dopo anni?


Si, in quanto secondo la consolidata giurisprudenza, il superamento del termine ragionevole (attualmente fissato in 12 mesi) per l’esercizio del potere di annullamento in autotutela è ammesso in due ipotesi, e precisamente:


«a) nel caso in cui la falsa attestazione, inerenti i presupposti per il rilascio del provvedimento ampliativo, abbia costituito il frutto di una condotta di falsificazione penalmente rilevante (indipendentemente dal fatto che siano state all’uopo rese dichiarazioni sostitutive): nel qual caso sarà necessario l’accertamento definitivo in sede penale;

b) nel caso in cui l’(acclarata) erroneità dei ridetti presupposti risulti comunque non imputabile (neanche a titolo di colpa concorrente) all’Amministrazione ma esclusivamente al dolo (equiparabile, per solito, alla colpa grave e corrispondente, nella specie, alla mala fede oggettiva) della parte: nel qual caso - non essendo parimenti ragionevole pretendere dalla incolpevole Amministrazione il rispetto di una stringente tempistica nella gestione della iniziativa rimotiva - si dovrà esclusivamente far capo al canone di ragionevolezza per apprezzare e gestire la confliggente correlazione tra gli opposti interessi in gioco» (così, C.d.S., Sez. III, sentenza n. 3422/2020; nello stesso senso, ex plurimis, T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I ter, sentenza n. 3209/2022; T.A.R. Campania – Napoli, Sez. IV, sentenza n. 300/2022).


Nel caso di specie ove risulti integrata l’ipotesi circa la erroneità dei presupposti, cui si è detto al punto precedente sub b), che legittima il superamento del termine ragionevole di cui al comma 1 dell’articolo 21 nonies L. n. 241/1990, per l’esercizio del potere di annullamento in autotutela dei provvedimenti illegittimi. E il provvedimento di autoannullamento, adottato all’incirca a 22 mesi di distanza, non è sotto questo profilo illegittimo.



Quando devono essere rimosse le incompatibilità relative al Concorso Farmacie?


Va premesso che secondo costante orientamento della giurisprudenza le cause di incompatibilità vanno rimosse nel momento in cui si verificano e non nel momento in cui vengono scoperte dall’Amministrazione.


Cosa accade se le incompatibilità attengono ad uno solo dei farmacisti associati?


La partecipazione associata al concorso farmacie consente ai sensi del comma 7 dell’articolo 11 del D.L. n. 1/2012, di sommare i relativi titoli degli associati , ma comporta l'estensione simmetrica delle cause di incompatibilità che tuttavia devono essere tenute distinti dai requisiti di partecipazione.


A tal proposito il parere 69/2018 del Consiglio di Stato n. 69/2018 ha precisato che la causa di incompatibilità della lettera b) del comma 1 dell’articolo 8 della L. n. 362/1991 si estende a qualsiasi forma di partecipazione societaria (e dunque, per quanto qui di interesse, anche al socio accomandante), sia per ragioni di ordine testuale non ponendo la norma distinzione alcuna, sia per ragioni di ordine teleologico, essendo la previsione diretta a prevenire situazioni di potenziale conflitto di interesse.


La norma, cioè, mira a evitare che «i soggetti titolari, gestori provvisori, direttori o collaboratori di una farmacia […] contraggano vincoli che impediscano loro un adeguato svolgimento delle prestazioni lavorative in favore della farmacia presso la quale operano», rischio questo che non può essere escluso per il solo fatto che il farmacista sia un socio privo di poteri di amministrazione della società titolare della farmacia concorrente.





Quale è stato lo scopo del Concorso Straordinario Farmacie?


Una ulteriore considerazione, sul Concorso Straordinario Farmacie, l’articolo 11 D.L. n. 1/2012 perseguiva un duplice obiettivo, quello cioè di rendere più capillare il servizio di distribuzione dei farmaci (e a tal fine è stato ridotto il rapporto tra numero di abitanti e numero di farmacie), e quello di ampliare la platea dei professionisti titolari di farmacia (e a tal fine è stato vietato, salvo deroghe, ai titolari di farmacia di partecipare al concorso straordinario ivi previsto).



Invero, coloro che hanno partecipato al concorso straordinario, hanno beneficiato di una riduzione della platea dei concorrenti con l’esclusione dal concorso di coloro che già erano titolari di farmacia; sicché ora sarebbe contraddittorio che si consentisse di conseguire la titolarità della farmacia messa a concorso a coloro che successivamente si siano venuti a trovare in una condizione preclusiva della partecipazione al concorso.


Poiché cioè l’obiettivo era quello di ampliare il numero di farmacisti titolari di farmacie, non può assegnarsi la farmacia a chi nel frattempo è divenuto titolare di farmacia, come per l’appunto le odierne ricorrenti. E la preclusione semmai va a evitare la disparità di trattamento con i concorrenti che continuano a non essere titolari di farmacia, e ad assicurare loro la possibilità di esercitare la propria attività lavorativa ed economica.






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