E' questo il sunto di una sentenza del Consiglio di Stato che accogliendo l'appello dell' INAIL ha di fatto rigettato la richiesta di finanziamento per l'acquisto di un robot magazzino farmacie in quanto non trattasi di lavoro pesate, almeno secondo i parametri utilizzati!
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Ai fini della controversia occorre, precisare che:
gli apprezzamenti censurati dalla Farmacia contro le valutazioni dell'Inail possono essere sindacati solo se affetti da macroscopiche illogicità ed omissioni ovvero da evidenti errori di fatto (cfr. ex multis Cons. St., III, 5 aprile 2018, n.1331), restando, in ogni caso, preclusa al Giudice la sostituzione della propria valutazione a quella dell’Amministrazione, se non inficiata dalle predette, manifeste violazioni.
In sintesi la valutazione dell'Inail non è sostituibile con quella del Farmacista ove non vi sia un macroscopico giudizio di illogicità!
Compito della Farmacia era quello di dimostrare l’effettiva esposizione a rischio del proprio magazziniere (rectius: al rischio di MMC).
Il rischio, in estrema sintesi, sarebbe stato descritto in modo alquanto generico, tenuto anche conto che la relativa valutazione è stata effettuata tramite mini cheek list ocra, metodo a dire dall’ INAIL inidoneo ai fini della valutazione dei rischi, perché non espressamente richiamato nella normativa tecnica
Come, infatti, correttamente documentato dall’INAIL, il peculiare rischio in relazione al quale la Farmacia ha domandato l’ammissione al finanziamento avrebbe dovuto essere valutato per il tramite della cheek list ocra, trattandosi di metodo più analitico a cui la norma UNI teso 11228 - 3 attribuisce esclusivamente la valenza di esclusivo metodo idoneo per una stima del rischio: consistente, più in particolare, in una valutazione semplificata del rischio di lavori composti da un singolo compito ripetitivo.
Veniamo ai parametri:
Il primo parametro da considerare è il numero dei magazzinieri addetti dalla Farmacia alla gestione del magazzino. Il numero è rilevante in quanto la presenza di piu' soggetti diluisce il lavoro sia in entrata che in uscita, ed il numero di operazioni necessarie per ciascun individuo in relazione al carico di lavoro.
Il secondo parametro è dato dal numero dei pezzi da gestire quotidianamente in relazione al carico, catalogazione e scarico, tenendo presente il registro di entrata e gli acquisti operati dalla Farmacia. Trattasi quindi di calcolo non su base teorica ma in base a prove riscontrabili. Si pensi anche ai flussi economici per la controprova sugli acquisti.
Si legge infatti in sentenza che nel caso di 1000 pezzi giorno per 3 farmacisti: “Ne deriva che, considerando la presenza di tre magazzinieri, ciascuno di essi avrebbe dovuto lavorare mediamente n. 333 pezzi che, distribuiti nelle 5 ore continuative, ne risulta una frequenza di un pezzo ogni 54 secondi.”
Anche ammettendo tali operazioni il Consiglio di Stato soggiunge che
“appare irragionevole e, per vero, poco realistico rappresentare le fasi di produzione della realtà organizzativa dell’appellata (farmacia) quasi si trattasse di una catena di montaggio, che meglio, si potrebbe riferire a settori industriali piuttosto che al contesto lavorativo tipico delle farmacie...
Tale conclusione risulta, anche, confermata con riguardo alla scorta dei farmaci ed al carico degli scaffali, per i quali la documentazione sulla valutazione rischio riporta un punteggio che avrebbe potuto essere validata in una realtà industriale ma che appare poco verosimile se rapportata ad una situazione organizzativa, notoriamente meno complessa, che attiene al settore delle farmacie”.
In sintesi il magazzino farmaci di una farmacia non puo' essere paragonato all'attività ripetitiva propria di una realtà industriale.
Altrettanto dicasi con riguardo al fattore inerente ai “tempi di recupero”.. l’attività di collocamento delle cassettiere, non potendo rivestire un ritmo predefinito, diversamente da quello svolto in una catena di montaggio, non impedisce infatti all’operatore di fruire di brevi periodi di riposo.
Il magazzino di una farmacia quindi non è assimilabile ad una catena di montaggio.
In estrema sintesi risulta condivisibile la prospettazione data dall' INAIL che ha escluso l'attività di magazzino del farmacista dalle attività ad alto rischio, non essendo assimilabile ad una attività ripetitiva logorante propria del settore industriale.
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