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Immagine del redattoreAvv Aldo Lucarelli

Farmacie l'organizzazione, la revisione, il territorio, la popolazione ed il comune.


Affrontiamo in questo articolo i temi caldi che vengono spesso richiesti dai lettori appassionati del diritto farmaceutico e della legislazione sulle farmacie.


Revisione della pianta organica, Giunta o Consilglio Comunale?


Cosa accade se non viene rispettato l'organo competente ad emettere l'atto?


Il prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa ritiene che la competenza nella materia in questione è della Giunta comunale atteso che la valenza programmatoria della localizzazione di nuove sedi è alquanto sfumata - poiché non si tratta di riorganizzare il servizio farmaceutico in ambito comunale ma di completarlo - e, comunque, non è tale da attrarla alla ristretta competenza dell’organo consiliare (Consiglio di Stato, Sezione II, n. 4525 del 9 agosto 2021; Consiglio di Stato, Sezione III, n. 968 del 1° marzo 2017).


Può inoltre evidenziarsi che “se è vero che il D.L. n. 1 del 2012 non precisa l’organo competente, sul punto è possibile comunque richiamare la giurisprudenza formatasi sotto la L. n. 475 del 1968 che, una volta intervenuta l’approvazione della L. n. 142 del 1990 e del testo unico n. 267/2000, si è attestata sul principio che quella competenza dovesse essere attribuita alla Giunta (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 6850/2000), in considerazione della competenza residuale di quest’ultima e, ancora, in mancanza di una espressa disposizione che, come in passato, individuasse la competenza del Consiglio Comunale” (in tal senso cfr. T.A.R. Veneto, sez. III, n. 101/2016; Cons. Stato, sez. III, n. 1658/2016).



Revisione territoriale il Parere tardivo dell'ordine dei farmacisti e Asl.


Orbene, come precisato recentemente dal Tar Sardegna (Sezione I, n. 16 del 14 gennaio 2022), la circostanza che il Comune abbia interpellato il predetto Ordine non in via preventiva non inficia la legittimità del provvedimento impugnato.


Sul punto è sufficiente rinviare all’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa che ha avuto modo di statuire come, in applicazione del principio di conservazione degli atti amministrativi, l'acquisizione tardiva dei pareri dell’Asl e dell’ Ordine dei farmacisti, in sede di revisione della pianta organica da parte del Comune, non inficia la legittimità del provvedimento nell'ipotesi in cui tali pareri non abbiano mosso osservazioni critiche o proposto alternative tali da incidere sul contenuto del provvedimento amministrativo adottato (Consiglio di Stato, Sezione III, 24 maggio 2018 n. 3136; 6 luglio 2018, n. 4138).


Sede di farmacie, calo demografico, soppressione, non è un automatismo.


Ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge n. 475 del 2 aprile 1968


Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica”.

il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7398/2020 del 24 novembre 2020, ha statuito la mancanza di un meccanismo automatico tra il calo demografico e la soppressione della sede farmaceutica, tanto più che – come detto - i Comuni mantengono spazi discrezionali al fine di favorire la fruizione del servizio farmaceutico.


Spostamento di una sede di Farmacia nlm ancora aperta nello stesso Comume per motivi di accessibilità e demografia.


La natura discrezionale delle determinazioni inerenti alla localizzazione delle sedi farmaceutiche, come sottolineato anche dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 6998 del 15 ottobre 2019, in base alla scelta del legislatore statale di attribuire ai Comuni il compito di individuare le zone in cui collocare le farmacie,


risponde all’esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio, corrispondente agli effettivi bisogni della collettività locale, ossia alla finalità, enunciata dall’art. 11 della l. n. 27 del 2012, di assicurare un’equa distribuzione delle farmacie sul territorio”.

Pianificazione territoriale farmacia e polo commerciale.


In tale contesto la pianificazione comunale (e non più regionale) deve fare riferimento all’equilibrio dell’offerta fra le diverse aree di insediamento della popolazione residente e fluttuante mediante una pianificazione attenta alla copertura dei bisogni individuati per centri di insediamento o di aggregazione che, quindi, sotto il profilo logico, ben può prendere in considerazione, così come accede nella fattispecie in esame, un polo di aggregazione e concentrazione commerciale della domanda degli utenti del servizio farmaceutico, prevedendo per la stessa una programmazione differenziata rispetto ad uno o più quartieri retrostanti caratterizzati da logiche residenziali, produttive o commerciali meritevoli di diversa considerazione.


Abbiamo affrontato i temi caldi sempre più ricorrenti tra i lettori, per ogni domanda consulta il sito o contattaci.




Avv Aldo Lucarelli

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