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Farmacie l'organizzazione, la revisione, il territorio, la popolazione ed il comune.


Affrontiamo in questo articolo i temi caldi che vengono spesso richiesti dai lettori appassionati del diritto farmaceutico e della legislazione sulle farmacie.


Revisione della pianta organica, Giunta o Consilglio Comunale?


Cosa accade se non viene rispettato l'organo competente ad emettere l'atto?


Il prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa ritiene che la competenza nella materia in questione è della Giunta comunale atteso che la valenza programmatoria della localizzazione di nuove sedi è alquanto sfumata - poiché non si tratta di riorganizzare il servizio farmaceutico in ambito comunale ma di completarlo - e, comunque, non è tale da attrarla alla ristretta competenza dell’organo consiliare (Consiglio di Stato, Sezione II, n. 4525 del 9 agosto 2021; Consiglio di Stato, Sezione III, n. 968 del 1° marzo 2017).


Può inoltre evidenziarsi che “se è vero che il D.L. n. 1 del 2012 non precisa l’organo competente, sul punto è possibile comunque richiamare la giurisprudenza formatasi sotto la L. n. 475 del 1968 che, una volta intervenuta l’approvazione della L. n. 142 del 1990 e del testo unico n. 267/2000, si è attestata sul principio che quella competenza dovesse essere attribuita alla Giunta (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 6850/2000), in considerazione della competenza residuale di quest’ultima e, ancora, in mancanza di una espressa disposizione che, come in passato, individuasse la competenza del Consiglio Comunale” (in tal senso cfr. T.A.R. Veneto, sez. III, n. 101/2016; Cons. Stato, sez. III, n. 1658/2016).