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Farmacie: trasformazione e fusione delle sedi.

Aggiornamento: 20 mar


É possibile trasferire una autorizzazione per mezzo di una fusione tra farmacie?


É possibile fondere due società tra di loro?


La nuova società risultante dalla fusione otterrà benefici dalla incorporazione?


Per rispondere a tali quesiti seppure i modo sintetico possiamo dire che la fusione per incorporazione (in inglese M&A) è il principale modo di acquisizione societaria nel meccanismo commerciale, sin dal principio riservato a Banche ed Assicurazioni e poi via via alle società commerciali.


Il motivo deriva dalla possibilità di "incorporare" ovvero fondere le due società o più società senza passare per la vendita ma attraverso un rapporto di cambio che determini la fusione di una società in un altra denominata incorporante.


Per il mondo della Farmacia questo é un fenomeno oggi possibile solo a seguito della riforma del 2017 che ha trasportato nel diritto farmaceutico tutto il mondo di diritto societario.


La cessione delle quote societarie é il meccanismo maggiormente utilizzato per il trapasso della titolarità della società sebbene l'entità giuridica rimane la stessa e conserva anche la medesima dizione societaria.


Tale meccanismo é utile e veloce ma non consente al nuovo titolare di mutare l'assetto della società che rimane quella originaria.


La fusione invece consente di incorporare una società in un'altra o di far nascere una nuova società dall'incontro delle due società che andranno a fondersi.





Ecco quindi che é possibile fondere due società in una sola ovvero incorporare la società X nella società Y mediante un rapporto di fusione contenuto nel progetto di fusione che possa avvantaggiare a livello economico ad esempio la società Y incorporata, ad esempio una Farmacia Urbana di un centro Storico in una società X di maggiori dimensioni.

Ma l'autorizzazione?


Come elementi di carattere amministrativo l'autorizzazione potrà far parte del meccanimo di fusione, ed ove la società incoporante abbia i requisiti giuridici, ad esempio l'oggetto sociale unico ed esclusivo per la Farmacia (secondo le indicazioni del Consiglio di Stato) non si ravvedono problematiche affinché venga riconosciuta mediate una delibera di presa d'atto (Tar Roma n. 14193 2022 in tema di presa d'atto).


Si segnala altresì che secondo il parere del Ministero della Salute 31.03.2020 n. 2076 permane l'obbligo di presa d'atto da parte della amministrazioni pubbliche sia per le variazioni societarie che per la modifica della compagine sociale.



Rimane il nodo della incorporazione da parte di società commerciali, stante peculiari divieti indiretti come ad esempio quello inerente una società che detenga quote di case di cura o cliniche, atti che quindi avrebbero il limite di essere affetti da abuso di diritto per illecita dello scopo raggiunto.


Ecco quindi che possiamo affermare come il diritto societario, e le fusioni tra società (merger & acquisition M&A) siano sbarcare nel mondo del diritto farmaceutico.



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