Come l’iscrizione all’ Enpaf e il pagamento dei relativi contributi è obbligatoria e automatica per tutti gli iscritti agli albi professionali degli Ordini provinciali dei farmacisti.
Cosa accade invece ai non farmacisti?
ll personale coadiutore non farmacista ha l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti dell’Inps se partecipa al riparto dei redditi di impresa , e devono essere quindi essere versati i relativi contributi.
Infatti l’art. 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613, istitutiva della Gestione Commercianti, identifica i soggetti obbligati iscriversi a tale gestione previdenziale:
“l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è estesa agli esercenti piccole imprese commerciali iscritti negli elenchi degli aventi diritto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie istituita con legge 27 novembre 1960, n.1397, agli ausiliari del commercio ed agli altri lavoratori autonomi iscritti nei predetti elenchi, nonché ai loro familiari coadiutori,
Tale articolo stabilisce quindi la nozione di familiare coadiutore:
“agli effetti della presente legge, si considerano familiari coadiutori: il coniuge, i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, sempreché per tale attività non siano soggetti all’assicurazione generale obbligatoria in qualità di lavoratori dipendenti o di apprendisti”. Infine, l’art. 10, comma 3, della legge 22 luglio 1966, n. 613, stabilisce che “il titolare dell’impresa commerciale è tenuto al pagamento dei contributi anche per i familiari coadiutori assicurati, salvo il diritto di rivalsa nei loro confronti”.
Ricordiamo che la rivalsa è una facoltà e non un obbligo e si riferisce ai familiari, come sopra individuati, fiscalmente a carico, previa individuazione del soggetto tenuto, farmacista, che sebbene non iscritto nella gestione commerciante è ritenuto virtualmente iscritto dalla giurisprudenza. I farmacisti titolari della farmacia invece in quanto iscritti alla Cassa professionale non sono soggetti all'obbligo contributivo, ma devono comunque essere iscritti come titolare non attivo c.d. "virtuale" meccanismo operativo necessario e propedeutico all'iscrizione dei coadiutori.
E per le Società? Non scatta in automatico, infatti,
La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 29913/2021 ha precisato in tema di società che non è sufficiente lo schema societario per far scattare l'obbligo di iscrizione, in quanto l’obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degl