Come l’iscrizione all’ Enpaf e il pagamento dei relativi contributi è obbligatoria e automatica per tutti gli iscritti agli albi professionali degli Ordini provinciali dei farmacisti.
Cosa accade invece ai non farmacisti?
ll personale coadiutore non farmacista ha l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti dell’Inps se partecipa al riparto dei redditi di impresa , e devono essere quindi essere versati i relativi contributi.
Infatti l’art. 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613, istitutiva della Gestione Commercianti, identifica i soggetti obbligati iscriversi a tale gestione previdenziale:
“l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è estesa agli esercenti piccole imprese commerciali iscritti negli elenchi degli aventi diritto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie istituita con legge 27 novembre 1960, n.1397, agli ausiliari del commercio ed agli altri lavoratori autonomi iscritti nei predetti elenchi, nonché ai loro familiari coadiutori,
Tale articolo stabilisce quindi la nozione di familiare coadiutore:
“agli effetti della presente legge, si considerano familiari coadiutori: il coniuge, i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, sempreché per tale attività non siano soggetti all’assicurazione generale obbligatoria in qualità di lavoratori dipendenti o di apprendisti”. Infine, l’art. 10, comma 3, della legge 22 luglio 1966, n. 613, stabilisce che “il titolare dell’impresa commerciale è tenuto al pagamento dei contributi anche per i familiari coadiutori assicurati, salvo il diritto di rivalsa nei loro confronti”.
Ricordiamo che la rivalsa è una facoltà e non un obbligo e si riferisce ai familiari, come sopra individuati, fiscalmente a carico, previa individuazione del soggetto tenuto, farmacista, che sebbene non iscritto nella gestione commerciante è ritenuto virtualmente iscritto dalla giurisprudenza. I farmacisti titolari della farmacia invece in quanto iscritti alla Cassa professionale non sono soggetti all'obbligo contributivo, ma devono comunque essere iscritti come titolare non attivo c.d. "virtuale" meccanismo operativo necessario e propedeutico all'iscrizione dei coadiutori.
E per le Società? Non scatta in automatico, infatti,
La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 29913/2021 ha precisato in tema di società che non è sufficiente lo schema societario per far scattare l'obbligo di iscrizione, in quanto l’obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali sussiste per i seguenti soggetti:
1) siano titolari o gestori in proprio di imprese organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, indipendentemente dal numero di dipendenti;
2) siano i familiari coadiutori preposti al punto vendita;
3) abbiano la piena responsabilità dell’impresa e assumano oneri e rischi relativi alla gestione (no per soci di società a r.l. o preposti);
4) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
5) siano in possesso di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in labi, registri o ruoli, ove necessario.
A tal proposito abbiamo già visto che i Farmacisti iscritti all'albo scontano l'iscrizione Enpaf ai fini commerciali, dalché l'iscrizione "virtuale" è necessaria solo per l'inquadramento del coadiutore.
Possiamo quindi affermare che i soci che non prestano attività prevalente a favore della società (c.d. soci “capitalisti”) non sarebbero soggetti all’obbligo di iscrizione INPS sebbene sia necessaria la prova.
Per cio' che riguarda invece l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, Inail, il pagamento del premio è dovuto per tutti i soci che prestino attività professionale/lavorativa per la società, sia iscritti all’Inps che ad altre forme di previdenza obbligatorie: quindi, attenzione, il contributo va versato anche per i soci farmacisti soggetti all’ENPAF
Ecco quindi che la carica di amministratore e gestore della società comporterà oltre all'INAIL, anche l'obbligo di una doppia iscrizione Inps, la gestione separata e commercianti per i non farmacisti, mentre si aggiungerà, quella separata, a quella ENPAF per i Farmacisti iscritti all'albo, risultando la gestione societaria un quid pluris rispetto a quanto dovuto all'Enpaf per l'attività di farmacista.
La presente non costituisce consulenza né raccomandazione.
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