Quesiti ricorrenti, che cerchiamo di affrontare in modo pubblico per rispondere a tutti coloro che ci hanno scritto sullo stesso argomento.
La farmacia è vincolata alla sua zona?
Cosa accade se la nuova pianta organica sovrappone zone esistenti?
Il Comune è autonomo nell'individuare le zone di competenza delle Farmacie?
La Farmacia è vincolata alla sua zona?
Per rispondere usiamo la giurisprudenza più autorevole che ha affrontato la tematica, e bene, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, 2016, n. 1659 rientra nella discrezionalità dell'amministrazione comunale consentire una relativa concentrazione di esercizi farmaceutici in alcune zone più frequentate e determinare la localizzazione delle nuove sedi in un determinato ambito territoriale, fermo restando il rispetto del generale parametro demografico e del parametro della distanza minima, così come è legittimo che il Comune determini l'ampiezza della circoscrizione di ciascuna sede valutando una pluralità di esigenze, ivi compresi i flussi quotidiani di spostamento per motivi di lavoro, di affari, etc., anche di chi non è residente.
La Farmacia è vincolata alla sua zona?
A tal proposito giova anzitutto premettere che il Consiglio di Stato ha più volte evidenziato che nel nuovo assetto ordinamentale il legislatore ha privilegiato l'esigenza di garantire l'accessibilità degli utenti al servizio distributivo dei farmaci senza però che ciò debba tradursi in una regola cogente secondo la quale occorra procedere all'allocazione delle nuove sedi di farmacia in zone disabitate o del tutto sprovviste (di farmacie), né può significare che deve essere evitata la sovrapposizione geografica e demografica con le zone di pertinenza delle farmacie già esistenti, essendo, invece, fisiologica e del tutto rispondente alla ratio della riforma l'eventualità che le nuove zone istituite dai Comuni o dalle Regioni incidano sul bacino d'utenza di una o più sedi preesistenti;
Ecco quindi in altri termini, vuole realizzare l'obiettivo di assicurare un'equa distribuzione sul territorio e, solo in via aggiuntiva, introduce il criterio che occorre tener altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate (cfr. da ultimo Cons. St., sez. III, 14 dicembre 2020 n. 7998).
Appare tuttavia chiaro che una sovrapposizione di zone comporta per il Comune il rischio di ricorsi amministrativi da parte dei farmacisti lesi, ove venga dimostrato che la motivazione della delibera di nuova pianificazione urbana/farmaceutica non sia sufficiente a comprimere il diritto di un farmacista o che non sia adeguatamente giustificata (difetto di motivazione) o correttamente istruita (error in procedendo o difetto di motivazione).
Il farmacista quindi non è esposto ad una modifica della propria zona ove ciò non sia dovuto da necessarie riprogrammazioni territoriali come ad esempio allorquando sussista l'impossibilità di apertura delle nuove farmacie già previste in pianta organica ma sprovviste di locali adeguati nel perimetro assegnatogli.
La Farmacia è vincolata alla sua zona?
All'interno della suddetta cornice regolatoria lo scopo della perimetrazione della zona di una sede farmaceutica è quello di delimitare la libertà di scelta del farmacista, nel senso che questi è, in linea di massima e salvo eccezioni, libero di scegliere l'ubicazione del proprio esercizio, purché rimanga all'interno di quel perimetro; a fronte di tale libertà di scelta, i titolari delle zone contigue non hanno tutela, salva la distanza minima obbligatoria di duecento metri, essendo illegittimo il comportamento di un Comune che, anziché provvedere alla delimitazione dell'area di pertinenza della nuova sede farmaceutica, entro la quale il farmacista titolare della sede può decidere ove collocare il proprio esercizio farmaceutico (previo rispetto della distanza di m. 200 da quello più vicino), "provvede esso stesso ad individuare nel dettaglio l'area nella quale avrebbe dovuto collocarsi la sede, così invadendo l'ambito di discrezionalità spettante al farmacista assegnatario”. CdS 2240/21.
Possiamo quindi concludere che detto vincolo esiste ma rappresenta anche un diritto, nel senso che all'interno della "zona" una volta individuata, il farmacista titolare sarà libero di spostare la propria sede, sempre nel rispetto della distanza minima ove si avvicinasse ad altre sedi confinanti senza tuttavia invaderle.
Avv. Aldo Lucarelli
Il presente articolo non costituisce consulenza ma opinione dell'autore.
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