Ci è stato posto un quesito, apparentemente semplice ma con profili critici,
Quale è la normativa in tema di orario e turni notturni delle farmacie?
La regolamentazione oraria delle farmacie è regolata su base regionale da disposizioni regionali, sotto il controllo e responsabilità della Giunta, la quale riceve annualmente il calendario e gli orari di riferimento.
Oggi infatti il riferimento legislativo è dato dal decreto legge 1/2012, articolo 11 comma 8 che recita
I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alle vigente normativa non impediscono l’apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori. Le farmacie possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata informazione alla clientela.
E dall'art. 1 comma 165 della legge 124 del 2017 secondo cui
Gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale stabiliti dalle autorita' competenti costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia.
E' facolta' di chi ha la titolarita' o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purche' ne dia preventiva comunicazione all'autorita' sanitaria competente e all'ordine provinciale dei farmacisti e ne informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.
Trattasi quindi di liberalizzazione, con criteri minimi imposti per legge, nel senso che sebbene vi sia libertà di organizzazione, non si può scendere al di sotto di una certa soglia, ecco il senso della liberalizzazione.
Sussiste poi un interrogativo, chi è tenuto a stabilire i turni?
E chi può eccepire tali turni?
Possiamo dire che sono le singole Leggi Regionali a dettare la competenza in tema di turni e trasmissione dei calendari notturni con legge regionale. Molto dipende dalla dimensione delle città, suddivise per soglie di popolazione e/o accentramento di centri urbani ove siano di modeste dimensioni.
Ecco quindi che un ruolo predominante è affidato ai Sindaci, alla ASL ed agli Ordini professionali. Questi ultimi talvolta con funzioni consultive altre volte con
funzioni regolamentari.
Ed infatti come sostanzialmente già rilevato in sede amministrativa (T.A.R. Toscana 2015), la legittimazione e l’interesse all’impugnazione del provvedimento di regolamentazione (o, meglio, di deregolamentazione) degli orari delle farmacie appare radicato in capo ai farmacisti in linea con l’esigenza fondamentale di “impostare un servizio farmaceutico efficiente e rispondente ai bisogni della collettività”.
Ove sorgano quindi disagi al funzionamento del servizio farmaceutico, sarà diritto/onere dei singoli farmacisti farsi portori di tale interesse ma chiaramente anche della popolazione (organizzata in comitati ad esempio comitati di quartiere)e certamente avrà
un ruolo determinante l'amministrazione Comunale e la ASL di competenza.
Del resto, l’attualità e concretezza nell’interesse al buon funzionamento delle farmacie non appaiono certo escluse dal fatto che non si siano ancora verificati sostanziali disagi nell’erogazione del servizio farmaceutico o dal richiamo del potere/dovere del Comune di precedere rivedere criteri di organizzazione del servizio, ove dovessero verificarsi disservizi.
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