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Farmacia e Studi Medici, il confine tra le attività permesse.

Medici, Studi Medici, Farmacia, Farmacisti, Case di Cura, quali relazioni sono vietate dalla legge e dalle norme di settore?


La collaborazione delle due categorie é piena di insidie e di vincoli, cerchiamo di fare chiarezza sopratutto per quelle attività esterne come l'organizzazione degli spazi. Hai un quesito? Contatti

Una domanda che risuona sempre più di frequente è relativa al collegamento tra Studi Medici, Poliambulatori, Case di Cura e Farmacie, spesso vicini da un punto logistico, tanto da rendere fruibile il passaggio virtuale dalla Farmacia allo Studio Medico e viceversa nell'arco di qualche metro pedonale ma lontani da un punto di vista giuridico e di compatibilità, sia societaria che teleologica.


E' possibile avvantaggiarsi della vicinanza fisica tra Medico e Farmacia?


La risposta semplice a tale districato quesito è si, è possibile a patto però di non inciampare nella copiosa serie di norme che regolano l'una e l'altra attività e che almeno sulla carta hanno garantito l'autonomia e l'indipendenza dell'una rispetto all'altra.

In sintesi non esiste un divieto di vicinaza, ma esistono una serie di norme piu' o meno stringenti e tipizzate atte a delineare i confini, i limti delle due attività, i divieti e le loro relazioni, con il rischio di vanificare tutti gli sforzi elusivi.

Ecco quindi che ai sensi del Regio Decreto del 1938 per i Farmacisti:


"Gli ambulatori medico-chirurgici annessi alle farmacie devono avere l'ingresso diverso da quello delle farmacie, alle quali sono annessi e non devono avere alcuna comunicazione interna con le stesse.”


Quindi in linea di principio non è vietata la vicinanza fisica, bensì è precluso il collegamento diretto, quindi ingresso diverso e separato e divieto di comunicazione tra gli ambienti. Si pensi ad esempio ad corridoio interno comune


L'ingresso è un requisito da valutare attentamente, mentre per i medici ai sensi dell'art 31 del codice deontologico sono altresì vietati gli accordi, ovvero tutte quelle forme di concertazione illecita nella prescrizione dei farmaci.


Al medico è vietata ogni forma di prescrizione concordata che possa procurare o procuri a se stesso o a terzi un illecito vantaggio economico o altre utilità.”


La prescrizione concordata non solo è vietata in sé e per sé ma è altresì collegata al concetto di vantaggio economico o utilità, il ché lascerebbe poco spazio ad ogni possibile interferenza


Viene poi in discussione la questione del comparaggio, ovvero della previsione degli articoli 170, 171 e 172 del testo unico, come integrato dal codice del farmaco del 2006, secondo cui (art. 123)





Nel quadro dell'attività di informazione e presentazione dei medicinali svolta presso medici o farmacisti e' vietato concedere, offrire o promettere premi, vantaggi pecuniari o in natura, salvo che siano di valore trascurabile e siano comunque collegabili all'attività espletata dal medico e dal farmacista.


Tale previsione di “divieto” è collegata a sua volta alla previsione dell'art. 147 secondo cui “chiunque, in violazione delle previsioni precedenti, concede, offre o promette premi, vantaggi pecuniari o in natura, e' punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da quattrocento euro a mille euro. Le stesse pene si applicano al medico e al farmacista che, in violazione dell'articolo 123, comma 3, sollecitano o accettano incentivi vietati.”


Ecco quindi che censurato anche il soggetto che concede o offre o promette vantaggi, ovvero non il sanitario ma colui che intercede sul sanitario.


Attenzione tuttavia che la prescrizione poi ricade sul sanitario stesso ed infatti “La condanna importa la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo di tempo pari alla durata della pena inflitta.”



A tale quadro sanzionatorio si affianca il codice deontologico del farmacista, che nella versione novellata, prevede nella sezione dei rapporti con Medici e Veterinari ed altri Sanitarie, una serie di norme regolamentari e sanzionatorie.


Stiamo parlando dell'art. 16 rubricato “Rapporti con le altre professioni sanitarie”, secondo cui “La comunicazione tra i professionisti della sanità si ispira ai principi del rigore scientifico, Il farmacista, nel rapporto con gli altri operatori della sanità, deve attenersi al principio del rispetto reciproco, favorendo la collaborazione, l’integrazione e la condivisione, nell’ambito delle rispettive competenze e correlate responsabilità, anche attraverso lo scambio di conoscenze ed informazioni.”


Cosa è il Comparaggio?


Ecco quindi il concetto “Comparaggio” previsto espressamente dall'art. 17 tra gli accordi illeciti:


“I rapporti con i sanitari abilitati alla prescrizione di medicinali non devono essere motivati e condizionati da interessi o vantaggi economici nel rispetto della normativa vigente.


Quindi “Costituisce grave abuso professionale incentivare, in qualsiasi forma, le prescrizioni mediche o veterinarie, anche nell’ipotesi in cui ciò non costituisca comparaggio.”

“Costituisce grave abuso e mancanza professionale acconsentire, proporre o accettare accordi tendenti a promuovere la dispensazione di medicinali finalizzata ad un loro uso incongruo o eccedente le effettive necessità terapeutiche per trarne un illecito vantaggio”.


Si arriva alla norma di chiusura prevista dal divieto dell'art. 18, norma relativa al


“Divieto di accaparramento di ricette”,


per cui “Il farmacista non deve promuovere, organizzare o aderire a iniziative di accaparramento di prescrizioni mediche comunque e dovunque poste in essere.”


Trattasi di condotta operata dal farmacista e non tipizzata in alcuna specifica attività ma relativa allo scopo perseguito che è vietato, ovvero l'accaparramento di ricette.


Stante quanto sopra esposto, e senza presunzione di completezza, è da sottolineare che il “Comparaggio” è assimilabile al concetto “Corruzione” come reato, tuttavia il Comparaggio è volto a presidio della correttezza nella produzione e nel commercio di medicinali.




Oggi il sistema Regionale, effettua un controllo generale sulla spesa sanitaria a favore del farmaco generico, e dell'obbligo per i medici di indicare in ricetta il solo principio attivo facoltizzando il nome del farmaco.


La problematica però può sostarsi anche sui singoli, per l'appunto Medici e Farmacisti che “collaborino” in modo implicito attraverso accordi taciti o con forme di collocazione degli Studi che possa influenzare il paziente.


Sorte quindi il quesito relativo a quale sia il confine tra attività lecita ed attività vietata, ma a tale scopo solo il caso specifico, il buon senso l'attività di indagine diretta e/o indiretta degli Enti e degli Ordini Professionali potrà sopperire.


Ad esempio, prassi quotidiana sembra sottrarre la concessione gratuita degli spazi ai Medici da parte dei Farmacisti, purché tali spazi siano idonei ad evitare le commistioni sopra richiamante.




A tale potenziale conflitto, appunto potenziale e teorico, al di là delle linee delineate, saranno gli ordini professionali a dover dare contezza e controllo, scoraggiando o censurando attività che appaiano vietate dalla legge o dallo spirito della stessa.


Prima di concludere la disamina inseriamo un'altra variante, ovvero la questione delle incompatibilità previste dalla legge 362 del 1991 articoli 7 ed 8 in relazione alle società che dovessero operare quali titolari delle farmacie e/o degli studi medici o delle case di cura, ed al problema relativo alla regolarità formale di alcuni contratti tramite lo schermo di SRL, Srl unipersonali, SAS che mascherino intese vietate nella sostanza.


E' solo il caso di rammentare che il Consiglio di Stato, facendo seguito al noto caso avvenuto nelle Marche nel 2022 ha previsto l'applicazione delle incompatibilità Medico/Farmacisti anche a ridosso delle società che operano ad esempio quali titolari di una casa di cura / studio medico e di una farmacia.


Ecco quindi che come abbiamo avuto modo di analizzare in altri contributi, lo schermo societario, così come mezzi formalmente corretti per aggirare lo spirito della norma, rischiamo di creare l'abuso del diritto arrivando a scopi vietati sostanzialmente dalla normativa.


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Si sta aprendo quindi la strada ad un generale divieto di convivenza tra capitali del mondo Medico e capitali del mondo Farmaceutico, che potranno avere riflessi anche sulla compagine delle società anche di diverso titolo, che avessero interessi nell'uno e nell'altro campo anche indirettamente, ma oggi una tale previsione così precisamente espressa, per quello che abbiamo visto non appare ancora esistere.



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