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La Croce Verde della Farmacia


L’art. 5 d.lgs. n. 153 del 2009, inoltre, ha stabilito che “al fine di consentire ai cittadini un'immediata identificazione delle farmacie operanti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, l'uso della denominazione: «farmacia» e della croce di colore verde, su qualsiasi supporto cartaceo, elettronico o di altro tipo, è riservato alle farmacie aperte al pubblico e alle farmacie ospedaliere”.


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Dal descritto corpus normativo consegue che è vietato l’utilizzo di denominazioni e simboli che siano potenzialmente idonei ad indurre i consumatori in equivoco circa la natura di farmacia dell’esercizio e che deve ritenersi senz’altro tale il contestuale utilizzo della denominazione “farmacia” e della croce di colore verde.


Viceversa, l’utilizzo della denominazione “parafarmacia” e di una croce di diverso colore, come il colore blu, da un lato, non è vietata dalle fonti normative, dall’altro, non appare idonea ad ingenerare alcuna confusione nei consumatori ai fini dell’individuazione della esatta tipologia di servizio. (Tar Roma 7697/2012)


La croce verde della farmacia
La croce verde della farmacia

In tema di Croce Verde come Insegna di Esercizio


Riferisce il Tar Milano 2015 n.7600 che l’art. 51 c. 4 del Regolamento attuativo del Codice della Strada (D.P.R. 16.12.1992 n. 495) prevede che, nei centri abitati, il posizionamento di cartelli pubblicitari ed insegne debba avvenire ad almeno 30 metri dalle intersezioni, salvo che le stesse non rientrino nella nozione di “insegna di esercizio” di cui all’art. 47 c. 1 del medesimo D.P.R., la quale, a sua volta, consiste in una “scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce, o nelle pertinenza accessorie della stessa”.


Insegna di esercizio e la distanza dalla intersezione stradale


La questione posta sostanzialmente, verte quindi sulla qualificazione dell’impianto di che trattasi in termini di “insegna di esercizio”, atteso che, in caso positivo, la stessa non violerebbe la vista distanza minima dall’intersezione prevista dalla norma precitata e dalla disciplina del Piano Comunale richiamato nella revoca impugnata, che sarebbe al contrario superata, ove non si ritenesse possibile seguire tale interpretazione.



Ritiene il Tar Milano che la lettura congiunta del citato art. 47 con la normativa dettata in materia di servizio farmaceutico (art 5 d.lgs 153/2009)

imponga un’interpretazione estensiva della citata nozione di “pertinenza accessoria” del luogo in cui l’insegna viene collocata rispetto alla sede dell’attività, dovendosi pertanto ritenere che l’insegna della Farmacia sia effettivamente ricompresa in tale ambito spaziale.


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Infatti, in base all’art. 9 c. 2 L.R. 3.4.2000 n. 21, “le farmacie di turno hanno l'obbligo, nelle ore serali e notturne, di tenere accesa un’insegna luminosa, della misura fino ad un metro quadrato per facciata, preferibilmente a forma di croce di colore verde che ne faciliti l'individuazione”, da cui si desume l’esistenza di un obbligo di legge di rendere visibili detti esercizi, ciò che giustifica la collocazione dell’insegna di che trattasi, come detto, nel punto di congiunzione di due strade, con la finalità di consentire a coloro che ignorino l’esatta collocazione della farmacia, di individuarne la sede.


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Quanto precede evidenzia altresì l’insussistenza della natura pubblicitaria di tale insegna, che assume invece una valenza informativa in favore dell’utenza, così come dimostra l’irrilevanza, ai fini del presente giudizio, della collocazione di un’ulteriore insegna in prossimità dell’entrata della farmacia, atteso che la stessa è evidentemente visibile solo da coloro che vi transitano di fronte, e non invece dagli utenti che percorrono le vie adiacenti.


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Né, in contrario, depone il precedente giurisprudenziale, in base al quale non costituisce insegna di esercizio

necessaria soltanto ai fini della normale attività aziendale, ma vero e proprio impianto pubblicitario, in grado di svolgere funzione promozionale dell'attività imprenditoriale e conseguentemente soggetto all'autorizzazione all'esposizione dei mezzi pubblicitari, il cartello che non sia collocato in prossimità dell'accesso all'impresa ma in altro luogo” (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 12.2.2008 n. 316), atteso che in tale fattispecie l'insegna, oltre a non essere soggetta alle peculiarità che connotano l’individuazione di un esercizio farmaceutico, era inoltre collocata “ad alcuni chilometri dalla sede della società pubblicizzata”, trattandosi pertanto di fattispecie non comparabile a quella per cui è causa.



Va altresì precisato che ai sensi dell’art 23 del codice deontologico “Insegna della farmacia e cartelli indicatori”:


Salvo specifiche norme derivanti da leggi, regolamenti e ordinanze, l'insegna della farmacia è obbligatoria e deve riportare comunque la dicitura "farmacia". I cartelli indicatori, da intendersi esclusivamente come i cartelli che indicano la direzione e la distanza per raggiungere la farmacia più vicina, anche in forma di freccia direzionale, devono essere installati nell'ambito territoriale della sede farmaceutica di pertinenza prevista in pianta organica. I cartelli indicatori devono riportare obbligatoriamente sia la direzione che la distanza della farmacia




Diritto Farmaceutico

Avv Aldo Lucarelli

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