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Il decentramento della farmacia verso zone di nuovo insediamento urbano

Con la sentenza 7707/2025 il Consiglio di Stato torna sul tema del "decentramento" delle farmacie previsto dall'articolo 5 della legge 362 del 1991.


In tema di decentramento è opportuno distinguere il decentramento previsto in sede di revisione della pianta organica quando risultino intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione del comune o dell'area metropolitana e anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo degli abitanti,


Ed il decentramento su istanza di parte per zone di nuovo insediamento: “Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentiti il comune, l'unità sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, su domanda del titolare della farmacia, il trasferimento della farmacia, nell'ambito del comune o dell'area metropolitana, in una zona di nuovo insediamento abitativo, tenuto conto delle esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dallo spostamento della popolazione, rimanendo immutato il numero delle farmacie in rapporto alla popolazione …”.


Entrambe le formulazioni sono previste dall'art. 5 della legge 362 del 1991, diverso però è il procedimento, in quanto nel primo il primo caso è previsto in sede di revisione (biennale) della pianta organica per mutamenti della distribuzione della popolazione, il secondo invece su istanza del titolare della sede è rivolto a coprire zone di nuovo insediamento.

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Emerge pertanto da tali previsioni normative che i presupposti per il decentramento delle farmacie consistono nell'insorgenza di nuovi insediamenti abitativi, a seguito dell'incremento della popolazione o della migrazione da una zona all'altra (ad esempio dal centro a zone residenziali), mentre l'interesse pubblico perseguito è quello ad una diversa e migliore organizzazione dell'assistenza farmaceutica, a numero immutato di farmacie in rapporto alla popolazione.


Come sopra esposto, la citata previsione di cui all’art. 5 comma 2 l. n. 362/91 subordina il decentramento della farmacia all’istituzione di una zona di “nuovo insediamento abitativo”.

Onere del titolare di farmacia per sostenere una istanza di insediamento svincolato dalla revisione della pianta organica è quindi quello di provare la sussistenza di alcun “nuovo insediamento abitativo”, che solo giustifica il chiesto decentramento farmaceutico.

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Il decentramento è quindi un atto di programmazione di geografica farmaceutica, relativo alla presenza sul territorio delle farmacie ammissibile sia in sede di revisione della pianta organica per mutamento nella distribuzione della popolazione anche senza variazione del numero di abitanti con lo scopo di garantire una ottimale distribuzione farmaceutica, oppure su istanza del singolo farmacista, quindi svincolato dalla revisione, e diretto a coprire una zona di "nuovo insediamento" (da provare però con dati alla mano si veda CdS 7707/25 e ), rimanendo immutato il numero di farmacie in relazione alla popolazione.


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La determinazione del numero di farmacie nell’ambito del territorio costituisce attività programmatoria limitata, anzitutto, da quanto disposto dall’articolo 1 della l. n. 475/1968 il quale stabilisce il parametro di una farmacia ogni 3.300 abitanti, e vincolata sotto il profilo finalistico al raggiungimento dallo scopo (art. 2, l. n. 475/1968) di garantire un’equa distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio per renderla accessibile a tutti, anche coloro che abitano in aree scarsamente abitate. Questi sono i parametri da valutare al fine di esaminare la legittimità dei provvedimenti comunali con cui viene determinata la zonizzazione delle farmacie. Una volta rispettati questi limiti le valutazioni amministrative in proposito sono ampiamente discrezionali e sfociano nel merito amministrativo, e possono essere sindacate solo in caso di manifesta illogicità o contraddittorietà (C.d.S. III, 15 marzo 2021 n. 2240; 14 gennaio 2021 n. 450).



E' solo il caso di evidenziare infatti che ove mutasse il rapporto tra abitanti e sedi di farmacie aperte, si assisterebbe all'astratta possibilità di prevedere nuove farmacie in fase di indizione di nuovo concorso ordinario.

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Diritto Farmaceutico

Avv. Aldo Lucarelli


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