
Il decentramento della farmacia rurale
- Avv Aldo Lucarelli
- 3 giorni fa
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L’istanza di decentramento è stata presentata dalla farmacia ricorrente ai sensi dell’art. 5 della legge n. 362/1991, il quale, al comma 2, così stabilisce: “Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentiti il comune, l'unità sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, su domanda del titolare della farmacia, il trasferimento della farmacia, nell'ambito del comune o dell'area metropolitana, in una zona di nuovo insediamento abitativo, tenuto conto delle esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dallo spostamento della popolazione, rimanendo immutato il numero delle farmacie in rapporto alla popolazione ai sensi dell'art. 1, L. 2 aprile 1968, n. 475, come modificato dall'articolo 1 della presente legge”.
La norma disciplina l’ipotesi di decentramento ad istanza di parte, che si distingue dalla procedura di decentramento disciplinata dal comma 1 della medesima disposizione, il quale contempla la diversa ipotesi di decentramento disposto d’ufficio.
Le due procedure si differenziano quanto a presupposti, fondandosi, quella prevista dal primo comma, su mutamenti nella distribuzione della popolazione del Comune o dell'area metropolitana, anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo degli abitanti, rispetto ai quali mutamenti lo stesso Comune, in sede di revisione della pianta organica, può procedere alla nuova determinazione della circoscrizione delle sedi farmaceutiche; diversamente, il secondo comma del richiamato art. 5 della legge n. 362 del 1991, relativo al decentramento su istanza di parte, di cui la ricorrente ha richiesto l'applicazione, comporta il trasferimento della sede farmaceutica in una zona di nuovo insediamento abitativo a seguito dell'incremento della popolazione.
Entrambe le procedure, pur differenziandosi nel presupposto, perseguono tuttavia la medesima finalità, ossia una diversa e migliore organizzazione dell'assistenza farmaceutica, a numero immutato di farmacie in rapporto alla popolazione, in funzione dell’interesse pubblico ad una ottimale distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio (TAR Campania Napoli, sez. V, 23 agosto 2019, n. 4401 e giurisprudenza ivi richiamata

Il decentramento della farmacia rurale
Va poi precisato che il trasferimento dell’esercizio farmaceutico, sia che avvenga su iniziativa dell’Amministrazione sia che risponda ad un’istanza di parte, è sempre subordinato all’esercizio di una valutazione discrezionale dell’Amministrazione medesima, dovendo la nuova ubicazione perseguire le finalità di pubblico interesse di cui innanzi si è detto.
“Tali considerazioni valgono a maggior ragione per i trasferimenti delle farmacie rurali, "che sono destinate a far fronte a particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica locale che prescinde dall'ordinario criterio della popolazione (Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 9 aprile 2019, n. 2302)" (Consiglio di Stato sezione terza, sentenza 20 luglio 2022, n. 6360), data "la loro natura di fondamentale presidio di assistenza farmaceutica per le zone disagiate e in ragione delle compensazioni economiche delle quali esse beneficiano, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 221 del 1968" (Consiglio di Stato sezione terza, sentenza n. 6360 del 2022 cit.; in termini, sezione terza, sentenza 14 gennaio 2021, n. 450; sulla legittimità del diniego di trasferimento di farmacie rurali all'interno della medesima zona si vedano anche Consiglio di Stato, sezione terza, sentenze 14 gennaio 2021, n. 450, e 10 settembre 2018, n. 5312)” (cfr., Cons. Stato, sez. III, 13 marzo 2024, n. 2450).
In base al combinato disposto tra l’art. 5, comma 2, della legge n. 362/1991 e l’art. 4, comma 1, lettera a), del Regolamento n. 2/2019, il trasferimento della farmacia è possibile al verificarsi delle seguenti condizioni: che vi sia una zona di nuovo insediamento abitativo carente di assistenza farmaceutica e che, contemporaneamente, vi sia un esubero nella zona territoriale attuale. (Tar Ancona 2026
Il Decentramento e Quorum dei 3.300 abitanti non é un binomio necessario
Va poi sottolineato che il principio di equa distribuzione delle farmacie sul territorio non deve essere interpretato nel senso che il Comune deve delimitare le sedi farmaceutiche in modo che ciascuna possa fare affidamento su un bacino di utenza di 3.300 abitanti, dal momento che tale quorum rileva esclusivamente per determinare il numero totale delle sedi che è possibile aprire in ogni Comune. (Tar Ancona 85/26)
E quanto alla presenza di una farmacia rurale sussidiata in una zona poco abitata e di difficile raggiungimento per il Tar Marche le farmacie rurali sono fondamentali presidi di assistenza per le zone disagiate, con la logica conclusione che Permetterne il trasferimento sulla base di calcoli di convenienza economica significherebbe lasciare sguarniti i cittadini residenti in aree difficili da raggiungere
Studio Legale Angelini Lucarelli
Diritto Farmaceutico
Avv Aldo Lucarelli





















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