Farmacisti attenzione ai ricorsi privi di interesse
- Avv Aldo Lucarelli
- 4 ore fa
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Vediamo quando é possibile fare ricorso avverso situazioni ritenute “illegittime”.
Ci viene chiesto come e quando é possibile ricorrere contro l’istituzione di nuove sedi farmaceutiche.
Il dubbio del nostro lettore é legato al fatto SE e QUANDO un #farmacista possa adire la giustizia amministrativa per un controllo di legalità.
come analizzato nel caso qui riportato, Tar Cagliari 2024 n 226 il controllo di legalità generalizzato non é ammesso, ma é necessaria una lesione effettiva, vediamo il motivo.
Nel giudizio amministrativo non è ammesso adire il giudice al solo fine di conseguire la legalità e la legittimità dell’azione amministrativa, se ciò non si traduce anche in uno specifico beneficio, dedotto e argomentato, in favore di chi propone il ricorso.
Ciò in quanto, come noto, l'interesse a ricorrere è condizione dell'azione e corrisponde ad una specifica utilità o posizione di vantaggio che attiene ad uno specifico bene della vita, contraddistinto indefettibilmente dalla personalità e dall'attualità della lesione subita, nonché al vantaggio ottenibile dal ricorrente mediante la rimozione del provvedimento ritenuto lesivo (cfr. ex multis, Consiglio di Stato sez. IV, 06/06/2022, n.4589).

Farmacisti attenzione ai ricorsi privi di interesse
Con specifico riferimento all’interesse a ricorrere da parte di titolari di farmacie nei confronti dei provvedimenti abilitativi inerenti altri esercizi farmaceutici, la giurisprudenza amministrativa ha costantemente riconosciuto l’interesse al ricorso “ai farmacisti titolari di sede nello stesso comune nel caso dell’impugnazione di provvedimenti istitutivi di una nuova sede farmaceutica, idonei a comportare lo sviamento di clientela.
La modifica della pianta organica, per effetto dell’istituzione di una nuova sede farmaceutica, incide sulla zona di competenza delle farmacie preesistenti, recando un evidente pregiudizio ai relativi titolari di sede che, per effetto della nuova istituzione, si vedono ridotta la perimetrazione della propria zona” (Consiglio di Stato sez. III, 08/09/2016, n.3829).
Nel caso di specie, tuttavia, non viene istituita una nuova sede farmaceutica, ma soltanto assegnata con concorso straordinario una sede vacante già esistente fin dal 2011.
Per questa ragione, è pertinente la giurisprudenza richiamata dal controinteressato, la quale in fattispecie analoga a quella in esame, rileva che l’assegnazione di una sede farmaceutica vacante già istituita, pur comportando in via di fatto una perdita reddituale correlata allo sviamento di clientela per i titolari delle sedi limitrofe, non incide però né sulla pianta organica, né sulla perimetrazione delle singole zone di competenza delle farmacie vicine, restando del tutto invariato il regime regolatorio.
La riattivazione di una sede farmaceutica vacante non lede quindi la posizione giuridica dei titolari delle sedi limitrofe, non traendo origine dalla pianta organica diretta a perseguire la migliore e più capillare allocazione del servizio farmaceutico.
Leggi pure:
La sua messa a concorso straordinario e la sua assegnazione costituiscono gli strumenti mediante i quali l’Amministrazione competente ripristina la corretta gestione del servizio farmaceutico a tutela degli utenti di una determinata zona (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 08/09/2016, n. 3829; TAR Basilicata, Sez. I, 22 novembre 2021, n. 761).
Ne consegue che il rischio di sviamento della clientela, come correttamente dedotto dal controinteressato, non può costituire nel caso di specie un idoneo presupposto per fondare la legittimazione e, soprattutto, l’interesse al ricorso.
Al fine di ottenere un’utilità concreta, i ricorrenti avrebbero dovuto impugnare, al tempo dell’istituzione della nuova sede del Comune gli atti di istituzione di tale nuova sede che, invece, al momento della proposizione del ricorso in esame, sono divenuti intangibili.
Per cui, ne deriva che l’eventuale accoglimento del ricorso avverso gli atti di assegnazione della già esistente sede all’odierno controinteressato, con conseguente annullamento degli stessi, darebbe luogo ad un mero e astratto controllo di legittimità dell’azione amministrativa in ordine alla sussistenza dei requisiti per l’assegnazione della sede al controinteressato, senza alcuna utilità concreta per i ricorrente, in quanto la sede vacante verrebbe assegnata ad altro partecipante al concorso straordinario
Studio Legale Angelini Lucarelli
Diritto Farmaceutico
Avv Aldo Lucarelli





















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