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Farmacisti, incompatibilità e gestione della Srl

Aggiornamento: 7 gen 2023

Torniamo a parlare delle incompatibilità, argomento tanto caro a quella parte di candidati che nel corso degli ultimi anni si sono visti assegnare una sede a seguito del concorso straordinario farmacie ed hanno dovuto fare i conti con i problemi gestionali obbligatori su base paritaria.


Le incompatibilità nella gestione della farmacia



Ricordiamo infatti che il concorso straordinario farmacie ha imposto la co-gestione alle associazioni vittoriose su base paritaria e per un periodo minimo di tre anni, sicché per tale lasso di tempo ognuno dei partecipanti ne è titolare pro quota e per l'intero.


Elementi consacrati nella giurisprudenza ed infatti:


a) la Corte costituzionale, con la sentenza n. 11 del 2020, nel ritenere infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1, lett. c), della legge n. 362/1991, fornendo un’interpretazione conforme ai criteri ermeneutici di cui all’art. 12 delle preleggi, ha affermato che l’incompatibilità prevista da tale articolo (relativa allo svolgimento di qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato) è limitata al solo soggetto “che gestisca la farmacia”, o che “ne risulti associato, o comunque coinvolto, nella gestione”, con esclusione di coloro che, seppur soci di società di capitali titolari di farmacie, “si limitino ad acquisirne quote, senza essere ad un alcun titolo coinvolti nella gestione della farmacia”, essendo quindi la suddetta ipotesi di incompatibilità strettamente connessa al “ruolo gestorio” svolto dal soggetto nella compagine sociale (cfr. §§ 4.1 e 4.2 della sentenza della Corte costituzionale n. 11 del 2020);

La Corte Costituzionale quindi dal 2020 ha risolto la questione in positivo per tutti quei farmacisti meri soci di capitali che non abbiano una gestione diretta,


ma cosa dire per i vincitori del concorso farmacie?


Questi infatti non possono nell'arco del triennio essere considerati meri soci di capitali a e meno di non contraddire lo spirito della legge.


b) nel caso oggetto del presente articolo, per quel che ci interessa tutti i soci della società di capitali, titolare della farmacia, devono concorrere alla gestione associata della stessa, in forma paritaria, per un periodo di tre anni, ai sensi dell’art. 11, comma 7, del d.l. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, con legge n. 27/2012.



Sulla necessità della gestione associata della società, da parte di tutti i farmacisti-soci, su base paritaria, per un periodo di tre anni, cfr. Cons. Stato, ad. comm. spec., parere n. 69 del 2018, § 21 secondo cui [“I vincitori del concorso straordinario che hanno partecipato in gestione associata devono infatti garantire che tale forma di gestione permanga per un periodo di tre anni dalla data di autorizzazione all’esercizio della farmacia e che la gestione si svolga tra essi su base paritaria”]; si veda anche Cons. Stato, ad. plen., n. 1 del 2020, § 22.8 [“In altri termini, e più semplicemente, i farmacisti concorrenti per la gestione associata otterranno personalmente e pro indiviso, per così dire, la sede messa a concorso, salvo poi essere autorizzati alla titolarità dell’esercizio in una forma giuridica, tra quelle previste dall’art. 7, comma 1, della l. n. 362 del 1991, che consenta l’esercizio in forma collettiva dell’attività imprenditoriale e la gestione paritetica per almeno tre anni”]);


Ed è proprio la determina regionale in caso di concorso tenuta a precisare che le sedi farmaceutiche sono state assegnate sia ai candidati vincitori presentatisi singolarmente, sia anche “ai candidati in associazione, che si costituiranno per la gestione in forma paritaria nelle tipologie societarie consentite dall’art. 7 della legge 362/1991”;


Ma l'incompatibilità in caso di concorso si applica solo alla gestione diretta della farmacia?


No, al contrario la Corte costituzionale, nel delimitare il perimetro soggettivo di applicabilità dell’ipotesi di incompatibilità prevista dal citato art. 8, comma 1, lett. c), della legge n. 362/1991, ha preso in considerazione tutti coloro che gestiscano la farmacia, o che ne siano associati, o comunque coinvolti, nella gestione, escludendo solo coloro che non siano “ad alcun titolo coinvolti nella gestione della farmacia”;


Di conseguenza, considerato che tutti gli associati farmacisti vincitori di concorso posseggono “i medesimi poteri di amministrazione rilevanti ai fini della concreta gestione della farmacia”, in ossequio all’art. 11, comma 7, del decreto legge n. 1/2012, convertito con modificazioni con legge n. 27/2012, ne consegue che – secondo le coordinate ermeneutiche dettate dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 11 del 2020 si applica l’incompatibilità prevista dall’art. 8, comma 1, lett. c), della legge n. 362/1991.


Ed agli altri?


Bè ove non si tratti di neo associazioni vincitrici di concorso, per i quali è prescritta ope legis la gestione paritetica per un triennio, è ammessa la presenza di soci meramente di capitale non coinvolti quindi nella gestione, e pertanto rispettata tale premessa, non dovrà ritenersi applicabile tale stringente requisito, è il caso del farmacista che non eserciti la professione e che sia socio della SRL o Spa titolare di farmacie.


Studio Legale Angelini Lucarelli

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