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L’indennità di residenza nelle farmacie rurali e il caso dei locali messi a disposizione dal Comune

1. Inquadramento normativo e funzione dell’istituto Farmacie e Ruralità


L’indennità di residenza costituisce uno degli strumenti storici di sostegno economico alle farmacie rurali, previsto dal Testo Unico delle leggi sanitarie (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265) e disciplinato, tra l’altro, dalla Legge 221/1968.


La ratio dell’istituto è chiara: garantire la continuità dell’assistenza farmaceutica in territori caratterizzati da bassa densità abitativa, difficoltà di collegamento o condizioni orografiche svantaggiate, compensando il minor volume d’affari rispetto alle farmacie urbane.


L’indennità non rappresenta un beneficio premiale, ma una misura compensativa di riequilibrio, volta a preservare il presidio sanitario in aree marginali, in attuazione del principio costituzionale di tutela della salute e del diritto all’accesso uniforme alle cure.



2. Presupposti per il riconoscimento


La qualifica di farmacia rurale, ai fini dell’accesso all’indennità, è tradizionalmente collegata al dato demografico (comuni o frazioni con popolazione fino a determinate soglie, generalmente comprese tra 3.000 e 5.000 abitanti, secondo disciplina statale e attuazione regionale).


Nel tempo, tuttavia, il criterio meramente numerico è stato integrato da parametri ulteriori, specie nell’ambito dell’Accordo Collettivo Nazionale (ACN), che ha introdotto una valutazione più articolata della condizione di “disagio”.


3. Evoluzione dei criteri di calcolo


Il sistema più recente di determinazione dell’indennità si fonda su un modello a punteggio, che tiene conto di una pluralità di fattori:


  • fatturato ai fini IVA;

  • popolazione effettivamente servita;

  • distanza dal capoluogo di provincia o da centri di riferimento;

  • numero di turni di servizio (in particolare notturni).


L’attribuzione di un punteggio complessivo consente di collocare la farmacia in una determinata fascia di contribuzione.


Questo meccanismo ha una duplice funzione:


  1. superare l’automatismo legato esclusivamente al dato demografico;

  2. graduare l’intervento pubblico in modo proporzionato al reale livello di disagio operativo.


L’indennità è generalmente erogata su base annuale, previa presentazione di apposita istanza nei termini fissati dalla normativa regionale di riferimento.


4. Natura giuridica dell’indennità dei farmacisti rurali

Sotto il profilo giuridico, l’indennità di residenza si configura come contributo pubblico a destinazione vincolata, strettamente connesso all’esercizio dell’attività farmaceutica in sede rurale.


Non si tratta di un diritto soggettivo incondizionato, bensì di una posizione giuridica subordinata:


  • alla permanenza dei requisiti oggettivi (ubicazione, parametri demografici, fatturato);

  • alla verifica amministrativa da parte dell’ente competente (Regione o ASL).


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5. Il caso dei locali messi a disposizione dal Comune


Un profilo particolarmente rilevante – e spesso oggetto di attenzione applicativa – concerne l’ipotesi in cui il Comune conceda gratuitamente i locali destinati alla farmacia rurale.


5.1 Fondamento normativo


La disciplina storica, richiamata dalla Legge 221/1968 e dalle disposizioni del T.U. sanitario, contempla la possibilità che l’ente locale intervenga per garantire l’insediamento o il mantenimento della farmacia, anche mediante la messa a disposizione di immobili comunali.


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5.2 Effetti sull’indennità


In tale ipotesi, la prassi amministrativa regionale – coerentemente con la finalità compensativa dell’istituto – prevede frequentemente una riduzione dell’indennità di residenza.


La logica è la seguente:


  • l’uso gratuito dei locali costituisce già un vantaggio economico significativo (abbattimento dei costi fissi di locazione);

  • l’indennità è finalizzata a compensare il disagio economico complessivo;

  • la cumulabilità integrale dei due benefici potrebbe determinare una sovracompensazione.



Pertanto, quando i locali sono concessi gratuitamente:


  • l’indennità può essere ridotta in misura percentuale;

  • in alcuni ordinamenti regionali può essere riconosciuta in misura parziale o rimodulata.


La valutazione concreta dipende dalla disciplina regionale applicabile e dalle modalità di concessione (comodato gratuito, concessione amministrativa, contratto con canone simbolico).

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6. Profili critici e questioni interpretative della normativa sulle farmacie rurali


L’interazione tra:


  • contributo pubblico (indennità),

  • agevolazione patrimoniale (locali comunali),


pone alcune questioni rilevanti:


  1. Compatibilità con il principio di proporzionalità: la riduzione deve essere ragionevole e non tale da svuotare la funzione compensativa.

  2. Trasparenza e parità di trattamento: occorre evitare disparità tra farmacie operanti in condizioni analoghe ma soggette a discipline regionali differenti.

  3. Corretta qualificazione del beneficio immobiliare: non ogni concessione comporta automaticamente riduzione; rilevano le condizioni economiche effettive.



7. Le nostre Considerazioni conclusive


L’indennità di residenza rappresenta ancora oggi uno strumento essenziale di politica sanitaria territoriale. La sua evoluzione verso un sistema parametrico e graduato risponde all’esigenza di:


  • assicurare sostenibilità economica alle farmacie rurali;

  • evitare automatismi non coerenti con il reale livello di disagio;

  • integrare il sostegno economico con altre misure pubbliche (tra cui interventi comunali sui locali).


Il caso dei locali forniti dal Comune evidenzia la natura equilibratrice e non meramente assistenziale dell’indennità: essa deve compensare il disagio effettivo, ma senza generare duplicazioni di vantaggi.


In una prospettiva sistematica, l’istituto si inserisce nel più ampio processo di trasformazione della farmacia rurale in presidio sanitario di prossimità, con un ruolo crescente nell’erogazione di servizi integrati sul territorio.



Diritto farmaceutico

Avv Aldo Lucarelli




 
 
 

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