Revisione pianta farmacie illegittima se l’attività istruttoria é incompleta
- Avv Aldo Lucarelli
- 7 ore fa
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Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza n. 1056/2026
Il Quadro Normativo di Riferimento
La disciplina della distribuzione delle farmacie sul territorio nazionale si fonda su un delicato equilibrio tra la tutela della salute pubblica e la libertà di iniziativa economica. I principali riferimenti normativi che sottendono la materia sono:
• Art. 2, L. n. 475/1968: stabilisce che ogni Comune deve avere un numero di farmacie in rapporto alla popolazione, garantendo un’equa distribuzione sul territorio.
• Art. 11, D.L. n. 1/2012 (c.d. Decreto Crescita): ha introdotto il potenziamento del servizio farmaceutico, riducendo il quorum demografico per sede e semplificando le procedure di apertura, pur mantenendo in capo ai Comuni il potere di perimetrazione.
• Art. 12, D.P.R. n. 1275/1971: norma che disciplina l'obbligo per il farmacista di ubicare l'esercizio all'interno dei confini della zona assegnata.

Il contenzioso analizzato dal Consiglio di Stato riguarda la legittimità di una delibera comunale di revisione della pianta organica finalizzata alla riperimetrazione dei confini tra due sedi limitrofe. L'amministrazione aveva proceduto a modificare le zone di pertinenza per consentire ai vincitori di un concorso straordinario di insediarsi in un immobile situato tecnicamente al di fuori della loro circoscrizione originale.
1. La Funzione della Pianta Organica e il Limite dei Confini
Secondo il Collegio, sebbene la legislazione recente abbia flessibilizzato i vincoli, la "zona" farmaceutica mantiene una funzione essenziale di ordine pubblico. Il farmacista ha l’obbligo giuridico di reperire i locali all'interno del perimetro individuato in sede di pianificazione. Una deroga a tale principio, mediante lo spostamento dei confini, non può essere finalizzata alla risoluzione di problemi logistici del privato, ma deve rispondere a superiori esigenze di assistenza farmaceutica.
2. Il Difetto di Istruttoria e Motivazione
La sentenza ribadisce che il potere discrezionale del Comune, seppur ampio, è vincolato al rispetto dell'Art. 3 della L. n. 241/1990 (obbligo di motivazione).
Nel caso di specie, la delibera è stata annullata in quanto: Mancava una reale verifica sull'effettiva impossibilità di reperire locali idonei nella zona di origine. Non era stato adeguatamente esplicitato l'interesse pubblico perseguito con lo spostamento del confine, riducendo l'atto a un mero favore per i controinteressati.
Il Tribunale ha, anzitutto, e opportunamente, ricordato-facendo espresso richiamo alla recente giurisprudenza di questa Sezione - che, ai fini della riperimetrazione dei confini delle zone n. 17 e n. 14, l’acquisizione, dei preventivi pareri dell’Ordine dei Farmacisti e della competente Asl, espressione di attività consultiva: “non può considerarsi ininfluente in sede di riperimetrazione” (in termini, Consiglio di Stato Sez. III, 19 luglio 2024, n.6495 e Consiglio di Stato Sez. III, 28 novembre 2017, n.5581).
3. Il Divieto di Integrazione Istruttoria in Giudizio
Un aspetto processuale di rilievo riguarda il tentativo di produrre perizie tecniche durante l'appello per dimostrare l'idoneità o meno di certi locali. Il Consiglio di Stato ha chiarito che l'istruttoria deve essere preventiva e procedimentale.
Un provvedimento amministrativo carente di basi conoscitive al momento della sua adozione non può essere "sanato" postumo in sede giudiziaria attraverso nuove prove documentali, poiché ciò violerebbe il principio di separazione tra poteri e la natura del giudizio di legittimità.
La pronuncia conferma che la perimetrazione delle sedi farmaceutiche non è un atto meramente formale. Ogni modifica dei confini deve essere preceduta dal parere (seppur non vincolante ma obbligatorio) dell'Ordine dei Farmacisti e dell'ASL competente, e deve risultare da un'analisi tecnica che dimostri come la nuova configurazione migliori l'accessibilità al servizio per la cittadinanza, rispettando i criteri di equa distribuzione stabiliti dalla legge. CdS 1056/2026.
Da tali pronunce emerge che sebbene le attività dei Comuni appaiono discrezionali, sono sempre soggette al controllo giudiziario in termini di logicità e ragionevolezza oltre che legalità da parte dei TAR su impulso di coloro che si ritengano lesi.
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Assistiamo quindi a forze contrastanti, le pronunce del 2026 sottolineano due forze opposte che coesistono nel bilanciamento di interessi delle piante organiche, accanto alla discrezionalità amministrativa dei Comuni sussiste un potere di verifica e contenimento da parte dei farmacisti controinteressati.
Diritto Farmaceutico
Avv Aldo Lucarelli













