Pluripartecipazione in Farmacia: quando "poter investire" non significa "poter lavorare ovunque".
- Avv Aldo Lucarelli
- 3 ore fa
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Il dinamismo imprenditoriale spinge sempre più spesso soci e investitori a partecipare a più realtà operanti nello stesso settore.
La mera detenzione di quote, tuttavia, è cosa ben diversa dall’assunzione di un ruolo operativo o professionale in una società concorrente. In questo passaggio sottile si annida un rischio concreto: quello di sconfinare dalla legittima libertà d’iniziativa economica in condotte suscettibili di responsabilità civile, societaria e, in alcuni settori regolamentati, anche disciplinare.

Il socio di S.r.l. tra libertà formale e limiti sostanziali
Nel sistema del Codice Civile, il socio di una S.r.l., in quanto tale, non è soggetto a un divieto legale generale di concorrenza. A differenza delle società di persone, non trova applicazione automatica l’art. 2301 c.c., né il divieto ex art. 2390 c.c. può essere esteso al socio che non riveste cariche gestorie.
Tradotto in parole semplici il socio di Srl ove non sia anche amministratore (attenzione alle previsioni da concorso su tale aspetto di coincidenza tra farmacista ed amministratore) non é soggetto alle più stringenti regole “anti concorrenza” che ricadono sui soci di Snc e sui soci accomandatari di SaS oltre che per l’ammonito sugli amministratori di Srl.
Questa affermazione, spesso richiamata nella prassi, rischia però di essere letta in modo eccessivamente semplificato.
La giurisprudenza ha più volte chiarito che la posizione del socio di Srl (si pensi alle farmacie del concorso straordinario ove gli associati sono diventati soci) non è giuridicamente neutra: il rapporto sociale è un contratto e, come tale, è soggetto ai principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione. (trib Roma 27.01.2023 n. 6118)
Ne deriva che una condotta formalmente lecita può diventare illecita se altera l’equilibrio del rapporto sociale o si traduce in un abuso della posizione di socio o in una collaborazione con gli amministratori nella cassazione di una condotta dannosa. (Sul punto Cassazione 22169/2025)
Il discrimine non è dunque la mera partecipazione in una società concorrente, bensì il comportamento concretamente tenuto e il grado di incidenza che esso ha sull’organizzazione, sul mercato e sugli interessi della società di cui si è soci.
Nel settore farmacie abbiamo visto come sia ammessa la pluralità di partecipazioni, quello che ci viene chiesto peró é capire se é possibile lavorare nelle farmacie Srl di cui si é soci.
Ed infatti
Patti di non concorrenza e vincoli statutari
In questo quadro assumono rilievo centrale le clausole statutarie e i patti parasociali.
È legittimo che lo statuto di una S.r.l. preveda limiti all’attività concorrente dei soci, ma tali limiti devono rispettare i criteri di proporzionalità, determinatezza e ragionevolezza. Clausole eccessivamente ampie, prive di limiti temporali o territoriali, o tali da comprimere in modo assoluto la libertà professionale del socio, rischiano di essere dichiarate nulle o comunque ridimensionate dal giudice.
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Va inoltre distinta la semplice detenzione di partecipazioni in società concorrenti dall’assunzione di ruoli lavorativi, consulenziali o gestori: mentre la prima richiede una giustificazione più robusta per essere vietata, la seconda incide direttamente sul piano concorrenziale e sul dovere di lealtà verso la società.
Attenzione che per le S.r.l., il divieto di concorrenza non discende ex lege, ma può derivare dalla lettura dello statuto, o da patti parasociali, oppure ancora anche dalla funzione concretamente svolta (quale quella dell’amministratore di fatto, direttore, socio operativo).
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In tema di amministrazione di fatto non è necessario un potere formale di firma: è sufficiente un’influenza continuativa e significativa sulle scelte operative.
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Concorrenza sleale e responsabilità del socio “attivo”
Il socio che collabora attivamente con una società concorrente può essere esposto ad azioni di responsabilità anche al di fuori di un espresso divieto statutario.
In questi casi, la contestazione non si fonda sulla mera qualità di socio, ma su condotte riconducibili alla concorrenza sleale o alla violazione dell’obbligo di buona fede.
È bene precisare che il socio non è automaticamente qualificabile come imprenditore concorrente ai sensi dell’art. 2598 c.c. Tuttavia, quando egli pone in essere comportamenti attivi – come lo storno di clientela, l’utilizzo di informazioni riservate, la sottrazione di risorse o dipendenti – la responsabilità può emergere in modo pieno. La prova del danno e del nesso causale resta centrale, ma in contesti territorialmente ristretti o altamente fiduciari tale prova può essere agevolata anche attraverso presunzioni.
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Il ruolo decisivo della funzione gestoria
Il quadro muta radicalmente quando il socio riveste anche un ruolo gestorio. L’amministratore, il direttore generale o l’amministratore di fatto è soggetto a un divieto di concorrenza rigoroso, che opera in modo pressoché assoluto salvo autorizzazione assembleare. In questi casi, non rileva la forma del rapporto con la società concorrente, ma la sostanza dell’attività svolta.
La giurisprudenza ha più volte esteso la qualifica di amministratore di fatto a chi, pur privo di investitura formale, esercita un’influenza determinante sulle scelte strategiche o operative della società. (Consiglio di Stato 768/2022 e Cassazione 35218/2025)
Per questi soggetti, la collaborazione con un concorrente costituisce quasi sempre una violazione grave, idonea a giustificare la revoca e la richiesta di risarcimento del danno.
Il settore farmaceutico: un regime giuridico aggravato
Nel settore delle farmacie, i rischi sopra descritti risultano sensibilmente amplificati. La farmacia è un’impresa commerciale, ma anche un presidio sanitario territoriale, inserito in un sistema normativo che combina diritto societario, legislazione sanitaria e deontologia professionale.
In questo contesto oltre alle regole del codice civile sopra richiamate, andranno considerati altre elementi come 1) i bandi di concorso ove si tratti di sedi da concorso, 2) gli articoli 7 e 8 della Legge 362/1991 che in tale ambito assumono un ruolo centrale.
L’articolo 7 disciplina le incompatibilità, stabilendo che l’esercizio della professione di farmacista è incompatibile con attività che possano comprometterne l’indipendenza e il corretto svolgimento del servizio farmaceutico. Sebbene la norma non introduca un divieto espresso di concorrenza tra farmacie, teoricamente ammissibile per Farmacie nella forma di Srl e per Farmacie SaS nel limite dei soci accomandati, essa impone una lettura sostanziale delle posizioni professionali, volta a prevenire conflitti di interesse che possano riflettersi negativamente sulla tutela della salute pubblica.
L’articolo 8, legge 362/1991 dal canto suo, rafforza questo impianto, attribuendo rilievo al rispetto delle regole di correttezza professionale e colleganza, anche in chiave di vigilanza sull’assetto proprietario e gestionale delle farmacie. Il sistema che ne deriva non tollera facilmente situazioni ambigue, in cui il farmacista-socio operi professionalmente in una farmacia concorrente, soprattutto se insistente sullo stesso bacino territoriale.
In tale scenario, il rischio di storno di clientela viene valutato in modo più rigoroso rispetto al diritto commerciale ordinario. Il rapporto fiduciario tra farmacista e cliente non è assimilabile a una normale relazione commerciale e il semplice spostamento fisico del professionista da una farmacia all’altra può essere considerato idoneo a incidere sull’equilibrio concorrenziale del territorio.
A ciò si aggiunge il profilo disciplinare: l’Ordine professionale dei Farmacisti può intervenire anche in assenza di un danno economico dimostrato, qualora ravvisi una lesione del decoro o attività non in linea con il codice deontologico, della correttezza o della leale concorrenza tra colleghi, o nell’abuso di situazioni apparentemente corrette come nel caso della “consulenza nutraceutica” in più sedi con invasione di competenze nella distribuzione al banco, pur se occasionale…
Le possibili conseguenze
In presenza di una collaborazione ritenuta illecita o scorretta, i soci della Farmacia S.r.l. possono reagire su più piani. Sul versante societario e civile, possono promuovere azioni di responsabilità e richiedere provvedimenti inibitori d’urgenza dinanzi al Tribunale. Sul piano professionale, nel settore farmaceutico, è frequente il ricorso alla segnalazione all’Ordine, che rappresenta spesso lo strumento più rapido ed efficace di pressione.
La nostra conclusione: Farmacie tra legittimità e rischi civili.
Là pluri partecipazione in più Farmacie é ormai realtà, il limite legale é rappresentato dal 20% sul territorio regionale, il vero punto critico é il lavoro presso più farmacie (Srl/SaS) nella veste di socio lavoratore o di dipendente in più sedi senza esserne socio.
Sebbene la dizione legale dell’articolo 8 della legge 362/1991 affermi che
“ La partecipazione alle società di cui all'articolo 7, salvo il caso di cui ai commi 9 e 10 di tale articolo, è incompatibile:
a. con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica.;
b) con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia;
c) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato.”
la nozione di collaboratore è interpretata in senso sostanziale, non formale; quindi anche prestazioni occasionali, consulenziali o “specialistiche” possono rientrarvi se A) ripetute, B) riconoscibili dal pubblico, o C) idonee a spostare fidelizzazione.
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Risulta chiaro che la posizione del pluri socio che lavori nelle Farmacie di cui é partecipante, possa comunque accendere litigi e conflitti che andranno valutati nel caso di specie al fine di non danneggiare gli altri partecipanti alla società.
L’astratta ammissibilità di poter lavorare per più farmacie, essendone socio si scontra nella pratica, con le esigenze ed i diritti degli “altri” soci sicché pur ove ammesso dalla normava di settore é soggetta ad un equilibrio estremamente delicato tra ruolo, comportamento e contesto normativo.
Nel settore farmaceutico, questo equilibrio è strutturalmente fragile: il confine tra liceità e illecito non è una linea netta, ma un terreno instabile su cui ogni passo va valutato con estrema cautela. Prima di procedere, un’analisi puntuale dello statuto, dei ruoli effettivamente svolti e dell’impatto territoriale dell’attività, nonché il confronto con il proprio ordine professionale o con un consulente non è solo opportuna, ma indispensabile.
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La pluri-partecipazione in più farmacie è ormai una realtà consolidata e legittima entro il limite del 20%, la pluri attività invece é qualcosa che in modo silente ed in una zona grigia sta prendendo piede. Il vero terreno di rischio non è la proprietà, ma l’attività lavorativa e il ruolo concretamente svolto
Diritto Farmaceutico
Avv Aldo Lucarelli


















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