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FARMA DIRITTO
I CASI AFFRONTATI DALL'AVVOCATO
ALDO LUCARELLI

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Farmacia in Srl quando socio, amministratore e dipendente possono convivere


il caso di una Farmacia e Srl, è la convivenza tra i ruoli di socio, amministratore e dipendente


Nel panorama attuale della gestione farmaceutica, la progressiva trasformazione delle titolarità individuali in società di capitali (Srl) ha aperto scenari nuovi, ma anche complessi, sul piano giuridico e previdenziale. Una delle questioni più dibattute riguarda la possibilità per il farmacista di cumulare più ruoli all’interno della stessa società: socio, amministratore e lavoratore dipendente.


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Si tratta di una configurazione tutt’altro che rara, soprattutto nelle farmacie a conduzione familiare o nelle Srl pluripersonali, ma la sua legittimità non è automatica. La validità del cosiddetto “triplo ruolo” dipende da un elemento centrale: la quota di partecipazione al capitale sociale e il concreto assetto dei poteri decisionali.



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Il requisito chiave: la subordinazione


Affinché un rapporto di lavoro possa essere qualificato come subordinato, è indispensabile la presenza di un vincolo gerarchico effettivo: qualcuno che eserciti il potere direttivo, organizzativo e disciplinare, e qualcun altro che lo subisca.


Questo principio, pacifico nel diritto del lavoro, diventa problematico quando il lavoratore coincide, in tutto o in parte, con il soggetto che governa la società.




Il socio di maggioranza e l’amministratore unico: quando il lavoro dipendente non regge


Nel caso in cui il farmacista sia socio di maggioranza assoluta e amministratore unico, la giurisprudenza di legittimità e la prassi dell’INPS convergono su una posizione netta: il rapporto di lavoro subordinato è giuridicamente insostenibile.


La ragione è evidente: chi detiene il controllo dell’assemblea e della gestione non può essere, al tempo stesso, assoggettato a un potere direttivo esterno. In questa configurazione viene meno l’alterità tra datore di lavoro e prestatore, trasformando il contratto di lavoro in una mera finzione giuridica.


Le conseguenze possono essere rilevanti:


  • disconoscimento del rapporto di lavoro da parte dell’INPS;

  • annullamento dei contributi versati al Fondo Lavoratori Dipendenti;

  • iscrizione d’ufficio alla Gestione Commercianti;

  • contestazioni fiscali sulla deducibilità dello stipendio, qualificato come distribuzione occulta di utili.



Farmacia in Srl quando socio, amministratore e dipendente possono convivere
Farmacia in Srl quando socio, amministratore e dipendente possono convivere


Il farmacista socio di minoranza: un quadro diverso


Lo scenario cambia in modo significativo quando il farmacista non detiene il controllo della società. In presenza di:


  • una partecipazione di minoranza;

  • un socio di maggioranza effettivo;

  • oppure un Consiglio di Amministrazione dotato di reali poteri,



il vincolo di subordinazione diventa giuridicamente configurabile e difendibile.

In questi casi, l’amministratore-socio può essere anche dipendente, a condizione che:


  • le mansioni lavorative siano concrete e operative;

  • il potere di indirizzo e di revoca non sia concentrato nella sua persona;

  • il rapporto di lavoro sia reale e documentabile.



Se tali presupposti sono rispettati, il farmacista ha diritto alle tutele tipiche del lavoro subordinato, incluse le prestazioni previdenziali e assistenziali, e la società può dedurre integralmente il costo del lavoro.




Quote paritarie e realtà familiari: un’area di attenzione

Le situazioni con quote paritarie (50% – 50%) o assetti familiari meritano particolare cautela. In questi contesti, la subordinazione non è esclusa in astratto, ma viene valutata caso per caso, tenendo conto di:


  • patti parasociali;

  • diritti di veto;

  • deleghe operative;

  • composizione e funzionamento degli organi sociali.



In tali ipotesi, l’istituzione di un Consiglio di Amministrazione CdA collegiale rappresenta spesso la soluzione più efficace per garantire quella separazione tra proprietà e gestione che rende credibile il rapporto di lavoro.



Obblighi previdenziali: una sovrapposizione da governare

Indipendentemente dalla quota posseduta, il farmacista che opera in una Srl si confronta con una pluralità di regimi contributivi.


  • ENPAF: resta l’obbligo previdenziale di base per la professione.

  • INPS – Fondo Lavoratori Dipendenti: per l’attività svolta come dipendente.

  • Gestione Separata INPS: per il compenso da amministratore.

  • Gestione Commercianti: possibile, ma non automatica, per il socio che presta attività lavorativa senza un valido rapporto di subordinazione.


La corretta pianificazione dell’inquadramento è essenziale per evitare duplicazioni contributive e squilibri tra oneri versati e prestazioni future.



Come strutturare correttamente il “triplo ruolo” in farmacia?


Per rendere solida e difendibile la posizione del farmacista-dipendente, è opportuno:


  • distinguere nettamente mansioni tecniche e funzioni gestionali;

  • formalizzare un contratto di lavoro coerente con attività operative reali;

  • documentare orari, turni e inserimento nell’organizzazione aziendale;

  • evitare concentrazioni eccessive di potere in capo alla stessa persona.



Va però precisato che secondo la Giurisprudenza


La qualità di socio, anche "maggioritario", di una

società di capitali, non è, allora, di per sé di ostacolo alla sussistenza di un rapporto di lavorosubordinato tra socio e società, allorché possa in concreto ravvisarsi il vincolo di subordinazione, almeno potenziale, tra il socio medesimo e l'organo societario preposto all'amministrazione, vincolo che in generale è da escludere unicamente nelle ipotesi di socio "amministratore unico", o di socio "unico azionista" o di "socio sovrano" (Cass., 19/05/1987, n. 4586 e Cassazione 5318/2025)


Per concludere una governance ben costruita non è solo uno strumento di tutela giuridica, ma anche un fattore di stabilità gestionale e sostenibilità nel lungo periodo.


Diritto per la Farmacia

Avv Aldo Lucarelli




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