La nuova farmacia é svincolata dalla revisione del Comune
- Avv Aldo Lucarelli
- 5 giorni fa
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Quanto al primo motivo di ricorso, è evidente, anzitutto, che le doglianze relative ad un’asserita inadeguatezza della pianta organica vigente (risalente al 2018) non sono fondate, poiché la rideterminazione della pianta organica costituisce un atto per il quale l'autorità competente dispone di un’ampia discrezionalità amministrativa, orientata a tutelare l'interesse pubblico al più efficace soddisfacimento dei bisogni dell'utenza (cfr. Cons. Stato, sez. III, 23/05/2022, n. 4030).
Ritiene quindi il Collegio che il decreto con cui è stata avviata la seconda fase di interpello dei vincitori e quello che ha disposto l’assegnazione della quarta sede non siano affetti da alcun deficit istruttorio, non essendo l’amministrazione regionale tenuta ad attendere la conclusione del procedimento di revisione della pianta organica avviato dal Comune.
È pur vero infatti, che, ai sensi dell’art. 2, co. 2, L. n. 475/1968, «Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica», ma non risulta sussistere alcuna disposizione normativa che subordini l’assegnazione delle farmacie previste dalla pianta organica attualmente vigente ed efficace al compimento del procedimento di revisione.

L’Assegnazione della nuova farmacia é svincolata dalla revisione della pianta organica operata dal Comune
Precisa il Tar Napoli n. 330/2026
”D’altro canto, una simile disposizione rischierebbe di paralizzare l’applicazione della pianta organica vigente – e conseguentemente l’interesse pubblico ad una congrua distribuzione delle sedi farmaceutiche sul territorio – nel caso, non improbabile, di ritardo da parte dell’amministrazione comunale nella revisione biennale.”
Non si ravvisa quindi alcuna violazione del principio di economicità dell’azione amministrativa, in riferimento a possibili futuri sviluppi della revisione avviata dal Comune, i cui esiti non possono essere conosciuti preventivamente.
L’impegno dell’assegnataria controinteressata all’accettazione di una sede che potrebbe subire delle variazioni, del resto, esula dal novero delle posizioni giuridiche soggettive che il ricorrente, essendone titolare, possa far valere in giudizio
Non sussiste quindi un pregiudizio all’assegnazione della nuova farmacia, il mancato completamento dell’iter di revisione della pianta organica farmacie ove - chiaramente- la sede derivi da precedente individuazione.
Studio Legale Angelini Lucarelli
Diritto Farmaceutico
Avv Aldo Lucarelli



















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