Farmacie e farmacisti quando non é ammesso un controllo sugli atti amministrativi
- Avv Aldo Lucarelli
- 5 ore fa
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Farmacie e farmacisti quando non é ammesso un controllo sugli atti amministrativi
Quando é possibile impugnare atti di autorizzazione o di trasferimento di farmacie che apparentemente ledono la correttezza amministrativa?
Il quesito nasce dal presupposto che un nostro amico lettore denuncia “irregolarità” presunte sulla applicazione della normativa di settore, ed in particolare quella relativa al possesso dei requisiti concorsuali.
Da qui la domanda, quando é possibile agire contro atti riferiti a terzi colleghi nell’assunto di subire un danno patrimoniale?
Orbene a tal proposito, giova svolgere alcune notazioni preliminari sugli elementi caratteristici che consentono di distinguere gli interessi legittimi dagli interessi di mero e la differenziazione e qualificazione giuridica.
La prima ricorre laddove la posizione in cui si trova il soggetto privato rispetto all’Amministrazione che esercita il potere sia in qualche modo differenziata rispetto a quella della generalità dei consociati.
La seconda è, invece, integrata nel momento in cui la situazione che viene in rilievo sia oggetto di tutela giuridica da parte dell’ordinamento.
Alla luce di questa premessa di indole teorica, va scandagliata la reale consistenza della situazione soggettiva fatta valere in giudizio.
A ben vedere, come a suo tempo chiarito da Consiglio di Stato, “[l]a riattivazione di una sede farmaceutica, vacante da anni, non lede la posizione giuridica dei titolari delle sedi limitrofe, in quanto detta posizione si configura come di mero fatto, non traendo origine dalla pianta organica diretta a perseguire la migliore e più capillare allocazione del servizio farmaceutico; la copertura della sede vacante, costituisce, infatti, lo strumento mediante il quale si ripristina la corretta gestione del servizio farmaceutico a tutela degli utenti di una determinata zona che da anni erano sprovvisti del servizio farmaceutico” (Cons. Stato, Sez. III, 8 settembre 2016, n. 3829).
Di conseguenza, i soggetti potrebbero ricorrere atteso che vedrebbero inciso il proprio bacino di utenza dall’attivazione di una sede vacante nello stesso Comune
ma tale dato di fatto sarebbe sufficiente a radicare un ricorso?
Non sembra… in quanto tale posizione sarebbe delimitata per difendere una sorta di “rendita di posizione”.
La tutelabilità di una condotta processuale di tal fatta, però, è stata espressamente negata da questa Sezione, la quale ha rilevato in più occasioni che lo scopo delle norme concernenti il servizio farmaceutico – in particolare, degli artt. 1 e 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, relativi alla individuazione e localizzazione delle sedi farmaceutiche – “non è quello di garantire ai titolari di una sede farmaceutica una rendita di posizione, ma quella di garantire l’efficacia del servizio farmaceutico nei confronti della popolazione, la cui valutazione non può che essere riservata al potere discrezionale della competente autorità: il rapporto numerico farmacie/abitanti previsto dall’art. 1 L. n. 475 del 1968 è indicato per individuare il numero massimo di autorizzazioni che l’Amministrazione può assentire e non per garantire al titolare di ciascuna sede profitti di un determinato livello” (così, Cons. Stato, Sez. III, 2 maggio 2022, n. 3410; id, 19 settembre 2019, n. 6237; id., 2 maggio 2016, n. 1659).

Alla stregua di quanto appena illustrato, può affermarsi che in difetto di un interesse giuridicamente qualificato azionabile avverso la mera attivazione della sede farmaceutica previamente istituita, non é ammissibile il mero controllo della legittimità.
Ciò si ricava dalla indiscussa “natura soggettiva della giurisdizione amministrativa, che non risulta preordinata ad assicurare la generale legittimità dell’operato amministrativo, bensì tende a tutelare la posizione giuridica del ricorrente, correlata ad un bene della vita coinvolto nell’esercizio dell’azione autoritativa oggetto di censura” (Cons. Stato, Sez. VI, 15 marzo 2021, n. 2224).
In sintesi ad avviso di chi scrive non é tutelabile il controllo generale sulla legittimità dell’operato della Pubblica Amministrazione essendo necessario un quid in più.
Non é quindi invocabile la tutela giurisdizionale di un interesse puramente ipotetico, privo di concretezza, realizzando una vera e propria proiezione su poteri amministrativi non ancora esercitati, nonché una (inammissibile) sostituzione dell’Amministrazione comunale negli apprezzamenti discrezionali di cui essa gode – al momento della (obbligatoria) revisione periodica delle farmacie – nel decidere se sopprimere o meno una sede farmaceutica in caso di diminuzione della popolazione residente (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 24 novembre 2020, n. 7398; id., 13 dicembre 2018 n. 7033; T.A.R. Veneto, sez. III, 27 luglio 2021, n. 980; T.A.R. Toscana, sez. II, 2 agosto 2013, n. 1426).
il punto centrale rimane quindi l’interesse a ricorrere.
Sul punto, giova rammentare che, secondo la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato, nel giudizio amministrativo non è consentito, ad eccezione delle peculiari ipotesi di actio popularis e delle azioni previste in favore di talune Autorità indipendenti, adire il giudice al solo fine di conseguire la legalità e la legittimità dell’azione amministrativa, se ciò non si traduca anche in uno specifico ed argomentato beneficio in favore di chi propone l’azione giudiziaria.
Ciò in quanto, in detto processo, l’interesse a ricorrere è condizione dell’azione e corrisponde ad una precisa utilità o posizione di vantaggio che attiene ad uno specifico bene della vita, contraddistinto indefettibilmente dalla personalità e dall’attualità della lesione subita, nonché dal vantaggio ottenibile dal ricorrente (in tal senso, cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 10 marzo 2025, n. 1946; id., Sez. V, 26 maggio 2023, n. 5203; id., Sez. VII, 13 dicembre 2022, n. 10922; id., Sez. V, 21 giugno 2019, n. 4265; id., Sez. V, 27 gennaio 2016, n. 265 da ultimo CdS 1827/2026.
Diritto Farmaceutico
Avv Aldo Lucarelli





















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