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Concorso Ordinario Farmacie, requisiti e limiti rispetto al concorso straordinario.


Nel concorso ordinario farmacie, a differenze di quello in fase di conclusione, ovvero straordinario, l'ammissione è riservata a coloro che

- hanno l'iscrizione all’albo professionale dei farmacisti;

- non aver riportato condanne penali definitive che precludano o escludano, ai sensi delle vigenti disposizioni, l’esercizio della professione di farmacista;


Ed in particolare che non abbiano ceduto la propria farmacia negli ultimi 10 anni.


Tale condizione deve sussistere al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso e permanere fino al momento del rilascio dell’autorizzazione all’apertura della farmacia nella sede vinta.


Tale prescrizione su cui molto è stato scritto, concretizza il c.d. divieto del doppio vantaggio, e tende ad evitare che colui che abbia già monetizzato il vantaggio di aver ottenuto una farmacia non acceda ad un nuovo concorso per duplicare tale valore.


Diversamente invece, ai sensi dell'art. 112 del Testo unico si deve ritenere ammissibile la partecipazione del titolare di