Facciamo un po’ il punto della situazione sul concorso ordinario che molte regioni si accingono a bandire come l’Emilia Romagna vedendo quali siano le prescrizioni ed i divieti anche alla luce dei nuovi orientamenti che troverete nei vari link.
Nel concorso ordinario farmacie, a differenze di quello in fase di conclusione, ovvero straordinario, l'ammissione è riservata a coloro che
- hanno l'iscrizione all’albo professionale dei farmacisti;
- non aver riportato condanne penali definitive che precludano o escludano, ai sensi delle vigenti disposizioni, l’esercizio della professione di farmacista;
Ed in particolare che non abbiano ceduto la propria farmacia negli ultimi 10 anni.
Tale condizione deve sussistere al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso e permanere fino al momento del rilascio dell’autorizzazione all’apertura della farmacia nella sede vinta.
L’errore più comune infatti é quello di confondere i requisiti di partecipazione al concorso che devono valere al momento della domanda dai requisiti di apertura che invece devono sussistere al momento dell’autorizzazione all’apertura della nuova sede di farmacia
Tale prescrizione su cui molto è stato scritto, concretizza il c.d. divieto del doppio vantaggio, e tende ad evitare che colui che abbia già monetizzato il vantaggio di aver ottenuto una farmacia non acceda ad un nuovo concorso per duplicare tale valore.
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Diversamente invece, ai sensi dell'art. 112 del Testo unico si deve ritenere ammissibile la partecipazione del titolare di farmacia urbana, precedentemente escluso nel concorso straordinario, che poi sarà tenuto a "rimettere" o meglio "rinunciare" alla prima autorizzazione una volta vinto il concorso ordinario.
Ed infatti l'art. 112 T.U. prevede espressamente che chi sia gia' autorizzato all'esercizio di una farmacia puo' concorrere all'esercizio di un'altra; ma decade di diritto dalla prima autorizzazione, quando, ottenuta la seconda, non vi rinunzi con dichiarazione notificata al prefetto entro dieci giorni dalla partecipazione del risultato del concorso.
Nel caso di rinuncia l'autorizzazione e' data ai concorrenti successivi in ordine di graduatoria e in mancanza, e' bandito un nuovo concorso.
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Solitamente poi i servizi prestati in qualità di Direttore di farmacia e di Collaboratore di farmacia devono risultare da certificati rilasciati, dalle Aziende Sanitarie Locali e/o dai Sindaci competenti e/o dagli Ordini Provinciali dei Farmacisti e/o dalle Regioni o Province autonome;
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Farmacisti concorsi e divieti
Per i farmacisti dipendenti delle Aziende Sanitarie Locali e/o Aziende Ospedaliere nei certificati prodotti deve essere precisata la relativa posizione funzionale.
Prima di chiudere una ulteriore precisazione in tema di
"concorso ordinario farmacie e soci di società di farmacie"
Ed infatti i concorrenti al concorso ordinario che siano attualmente o siano stati soci di società titolare di farmacia e prestino o abbiano prestato servizio all’interno della farmacia, dovranno indicare, per i corrispondenti periodi, la qualifica di direttore o di collaboratore di farmacia aperta al pubblico e non quella di titolare (titolare è la società, non la singola persona fisica), tenendo presente che uno solo dei soci può essere direttore (qualora il direttore sia individuato in uno dei soci).
Leggi pure:
I concorrenti con periodi di esercizio professionale in qualità di co-titolari di farmacia conseguita a seguito di concorso straordinario, aventi un provvedimento di riconoscimento della titolarità in capo alle singole persone fisiche, dovranno invece indicare la qualifica di titolare.
"Maggiorazioni del punteggio - concorso ordinario - farmacie rurali"
Ai concorrenti che usufruiscono dell’agevolazione prevista dall’art. 9 della Legge n. 221 dell’8/03/1968 sarà attribuita una maggiorazione del 40% sul punteggio in base ai titoli relativi all’esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,50. La maggiorazione deve essere calcolata sul punteggio attribuito al candidato in relazione all’attività prestata in farmacia rurale ed in ogni caso non potrà comportare il superamento del punteggio massimo complessivo (pari a 35 punti) da attribuirsi per l’attività professionale svolta.
Su tale spinoso argomento, leggi pure:
Dalla valutazione dei titoli di aggiornamento professionale ex art. 6 comma 1 lett. h) del DPCM 298/94 sono solitamebte esclusi i corsi ECM.
Mentre un capitolo a sé merita la previsione della partecipazione al concorso da parte di uno solo dei soci di una farmacia in forma di SaS o Snc, in tale ipotesi come prescritto nel bando Emilia si può prevedere un obbligo di rinuncia che coinvolta entrambi i soci anche quindi colui che non ha partecipato al concorso ordinario a condizione che tale rinuncia sia da parte di tutti i co-titolari o soci, in modo che la farmacia (rinunciata) ritorni nella disponibilità pubblica e possa nuovamente essere assegnata per concorso;
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Diritto Farmaceutico
Avv Aldo Lucarelli
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