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Il Trasferimento della Farmacia e la Tutela contro l'Inerzia dell’azienda sanitaria locale.

Il trasferimento di una sede farmaceutica è un procedimento amministrativo complesso che vede l'intersezione di interessi pubblici (la garanzia del servizio capillare sul territorio) e interessi privati (la libertà di iniziativa economica del titolare).


La recente sentenza del TAR Basilicata, n. 91/2026, offre lo spunto per delineare l'iter corretto e, soprattutto, le conseguenze della paralisi burocratica.


1. Il Presupposto del trasferimento una Pianta Organica vigente ed attuale

Il diritto al trasferimento non è assoluto, ma deve muoversi entro il perimetro della Pianta Organica delle Farmacie. Come nel caso in esame, il trasferimento è possibile solo se coerente con la pianificazione comunale. Ove il Comune revisioni la pianta organica (es. aumentando le sedi nel capoluogo), il titolare acquisisce una legittima aspettativa al ricollocamento della propria licenza.




2. L'Istanza di Trasferimento: Requisiti e Competenze


L'istanza deve essere indirizzata all'Azienda Sanitaria Locale (ASP/ASL) competente, spesso tramite lo sportello unico comunale (SUAP). Per essere considerata completa e far decorrere i termini di legge, la domanda deve includere:


1) Idoneità dei locali: Documentazione tecnica che attesti il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e strutturali.

2)Rispetto delle distanze: Certificazione (spesso comunale) che attesti una distanza non inferiore ai 200 metri dalle altre farmacie già autorizzate, misurata per la via pedonale più breve.

3)Continuità del servizio: Specialmente in caso di spostamento da una frazione al capoluogo, il farmacista deve dimostrare che il servizio farmaceutico nella zona d'origine non venga pregiudicato o che siano state adottate misure compensative.


La trappola della “Continuità del Servizio” e le zone scoperte


In tem di Continuità del servizio farmaceutico é importante evitare la trappola delle zone scoperte.


Abbiamo assistito infatti alla nascita di dispensari farmaceutici o di farmacie (art 104) con metodo topografico in deroga in quei territori, sopratutto piccoli comuni con frazioni dislocate su ampio territorio, i cui i Comuni per far fronte alla istanza di trasferimento del farmacista di zona abbia poi sopperito con altri presidi farmaceutici.

Tale aspetto paradossale viene spesso sottovalutato dai titolari di sede che lasciano zone poco servite per trasferirsi in frazioni più redditizie o più remunerative.



3. Il Problema del "Silenzio-Inadempimento" nel procedimento di trasferimento della farmacia

Nonostante la presentazione di una domanda completa, accade di frequente che l'Autorità Sanitaria non risponda nei termini previsti (solitamente 30 o 60 giorni, a seconda delle leggi regionali e della L. 241/1990).


Il "silenzio" della Asp/Asl non equivale a un assenso, ma rappresenta un inadempimento ai doveri di conclusione del procedimento amministrativo.

Il TAR ha chiarito che la pendenza di ricorsi paralleli (ad esempio di farmacie concorrenti contro la pianta organica) non giustifica lo stop del procedimento, finché l'atto amministrativo di base rimane efficace. Tar Potenza 91/26.


Ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990, la Pubblica Amministrazione, in questo ambito l’Azienda Sanitaria ha l'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro termini prestabiliti (solitamente 30 giorni, salvo termini superiori previsti per procedimenti complessi come quelli sanitari e secondo la legge regionale). Se il termine scade senza una risposta, il silenzio diventa "patologico".


2. Rimedio Amministrativo: Il Potere Sostitutivo


Prima di adire le vie legali, il cittadino può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo (solitamente un dirigente di livello superiore o un ufficio individuato dall'ente).  Si presenta un'istanza formale affinché il superiore concluda il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto.


3. Rimedio Giurisdizionale: Il Ricorso al TAR

Se la PA continua a tacere, l'unico strumento efficace è il ricorso avverso il silenzio (artt. 31 e 117 del Codice del Processo Amministrativo), esattamente quello utilizzato nella sentenza del TAR Basilicata che abbiamo analizzato.


Leggi pure


4. Conclusione: Verso una Pubblica Amministrazione Responsabile


In definitiva, la pronuncia del TAR Basilicata n. 91/2026 cristallizza un principio fondamentale: l'efficienza del servizio farmaceutico e la legittima iniziativa economica del titolare non possono restare ostaggio di una burocrazia silente o ingiustificatamente attendista.

Il trasferimento di una farmacia non rappresenta un mero spostamento logistico, ma un delicato bilanciamento di interessi. Se da un lato il farmacista ha l’onere di muoversi con perizia tecnica — evitando la "trappola" delle zone scoperte e garantendo la continuità assistenziale — dall'altro la Pubblica Amministrazione ha l'obbligo giuridico di tradurre la programmazione territoriale (la Pianta Organica) in atti concreti e tempestivi.


L’inerzia dell’Azienda Sanitaria, spesso giustificata da contenziosi pendenti o complessità istruttorie, trova oggi un limite invalicabile nei rimedi offerti dal Codice del Processo Amministrativo. L’azione avverso il silenzio e l'eventuale nomina di un Commissario ad acta non sono semplici strumenti processuali, ma garanzie essenziali affinché il diritto alla salute dei cittadini e la libertà d'impresa trovino un equilibrio effettivo, certo e, soprattutto, celere.

In un sistema sanitario moderno, il "non decidere" non è più un'opzione percorribile: la certezza del diritto è la prima medicina per il corretto funzionamento del servizio pubblico.



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