Il Principio di Segretezza nelle Gare per la Gestione della Farmacia
- Avv Aldo Lucarelli
- 1 minuto fa
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Il Principio di Segretezza delle Offerte Economiche nelle Gare per la Gestione della Farmacia Comunale.
Segretezza dell’offerta e tutela del farmacista primo classificato dalle istanze verso il Comune avanzate dal secondo. Vediamo l’iter e gli aspetti critici che può avere la gara ed i rimedi.
Il Caso: la Gara per l’Affidamento della Farmacia Comunale
Parliamo di una gara pubblica indetta da un Comune per l’affidamento in gestione di una farmacia comunale a un farmacista privato — o a una società di farmacisti — mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
La procedura si articola nelle seguenti fasi, da ciascuna delle quali può scaturire una violazione del principio di segretezza delle offerte economiche.
• L’aggiudicazione iniziale: La commissione giudicatrice assegna provvisoriamente la gestione della farmacia al farmacista primo classificato, valutandone positivamente l’offerta tecnica (progetto gestionale, orari di apertura, servizi aggiuntivi al cittadino, qualifiche professionali del personale).
• L’istanza del secondo classificato: Il farmacista arrivato secondo presenta un’istanza alla stazione appaltante, contestando la valutazione dell’offerta tecnica del vincitore.
• La riconvocazione della Commissione: Accogliendo l’istanza, il Comune riconvoca la Commissione giudicatrice, che procede a rivalutare l’offerta tecnica del primo classificato, riducendone il punteggio.
• Il ribaltamento della graduatoria: A seguito del nuovo punteggio attribuito, la graduatoria viene capovolta: l’aggiudicazione al farmacista originariamente vincitore viene revocata e la gestione della farmacia comunale viene assegnata al secondo classificato.
La Questione Giuridica: Revoca o Annullamento d’Ufficio?
Un primo nodo interpretativo riguarda la qualificazione dell’atto adottato dal Comune.
Il provvedimento viene formalmente denominato “revoca” ai sensi dell’art. 21-quinquies della L. 241/90. Tuttavia, come rilevato dal TAR Catania con sentenza n. 985/2026, esso si configura in realtà come un annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies della medesima legge: si tratta, infatti, di un atto di autotutela volto a correggere un presunto vizio di legittimità nelle valutazioni della Commissione, e non a rispondere a sopravvenuti motivi di pubblico interesse. La qualificazione non è questione meramente formale, poiché i presupposti, i termini e le garanzie procedimentali dei due istituti divergono significativamente.
Il Vizio Centrale: la Rivalutazione Tecnica dopo l’Apertura delle Buste Economiche
Qui risiede il cuore della censura giuridica.
Nel caso della farmacia comunale, l’errore procedurale determinante consiste nel fatto che la rivalutazione dell’offerta tecnica del farmacista primo classificato è avvenuta dopo che le offerte economiche erano già state aperte e rese note alla Commissione.
Questo modus operandi viola il principio di segretezza delle offerte economiche fino al completamento delle valutazioni sulle offerte tecniche, principio cardine nelle procedure di appalto in cui sia adottato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (TAR Catania n. 985/2026).

Tale criterio, a differenza di quello del prezzo più basso, mira a garantire che l’affidamento della farmacia comunale sia disposto non in favore del farmacista che abbia offerto la gestione al minor costo per il Comune, ma di quello che, nel complesso, offra la prestazione più vantaggiosa per l’Amministrazione e, in ultima analisi, per la comunità dei cittadini-utenti, ponendo a sistema i parametri tecnico-qualitativi dell’offerta — quali la qualità dei servizi farmaceutici, la presenza di figure specializzate, l’accessibilità — con il relativo costo della gestione.
Il Fondamento Costituzionale del Principio di Segretezza
Il principio di segretezza impone che le offerte economiche restino riservate per tutta la fase procedimentale in cui la Commissione compia le sue valutazioni sugli aspetti tecnici della proposta.
Nel contesto della farmacia comunale, ciò significa che i dati economici offerti dal farmacista — canone di affitto d’azienda, percentuale degli utili riconosciuta al Comune, investimenti previsti — non devono essere conosciuti dalla Commissione prima che questa abbia completato e cristallizzato la valutazione degli aspetti tecnico-qualitativi.
Il fondamento di tale principio risiede nella necessità di evitare che la conoscenza di elementi economici possa condizionare, anche solo in astratto, l’organo valutativo, a presidio dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione.
Le Regole Operative: Buste Separate e Apertura Sequenziale
Corollario pratico di tale principio è che, nella gara per la farmacia comunale:
• Le offerte economiche siano presentate in busta separata rispetto alle offerte tecniche
• Ai farmacisti concorrenti sia precluso inserire elementi economico-quantitativi all’interno dell’offerta tecnica
• L’apertura delle buste economiche avvenga sempre e soltanto dopo la conclusione delle valutazioni sulle offerte tecniche (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 5392/2017; Cons. Stato, Sez. VI, n. 5890/2014; Cons. Stato, Sez. V, n. 612/2019; Cons. Stato, Sez. V, n. 3287/2016)
Il Principio Resiste anche all’Esercizio dei Poteri di Autotutela
Un aspetto di particolare rilevanza pratica riguarda i casi in cui il Comune intervenga in autotutela sulla procedura già avviata.
La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che, nelle procedure caratterizzate da una netta separazione tra valutazione tecnica ed economica, le offerte economiche devono restare segrete fino alla conclusione della fase valutativa tecnica (Ad. Plen., 26 luglio 2012, n. 30; Cons. St., Sez. IV, n. 824/2016), a presidio della genuinità, della trasparenza e della correttezza delle operazioni valutative. Tale principio resta vulnerato anche dalla ripetizione delle operazioni valutative — ancorché da parte di una nuova commissione — dopo che le offerte tecniche ed economiche erano state non solo conosciute, ma addirittura valutate dalla commissione originariamente nominata (Cons. Stato, Sez. III, n. 4934/2016).
Applicando questo orientamento alla fattispecie della farmacia comunale: se il Comune, esercitando i propri poteri di autotutela, riconvoca la Commissione per rivalutare l’offerta tecnica del farmacista vincitore in un momento in cui le offerte economiche sono già note, la procedura risulta irrimediabilmente viziata. La peculiarità del bene giuridico protetto impone, infatti, che la tutela si estenda a coprire non solo l’effettiva lesione, ma anche il semplice rischio di pregiudizio, poiché anche la sola possibilità di conoscenza dell’entità dell’offerta economica prima di quella tecnica è idonea a compromettere la garanzia di imparzialità (Cons. Stato, Sez. III, n. 1335/2019; Cons. Stato, Sez. III, n. 2819/2021; T.A.R. Campania, Napoli, n. 2182/2025).



In sostanza, la conoscenza degli elementi economici da parte della Commissione — prima della valutazione tecnica o in successiva sede di riesame — è ex se idonea a far presumere, anche solo in astratto, un condizionamento dell’operato dell’organo collegiale, alterando o rischiando potenzialmente di alterare la serenità e l’imparzialità della valutazione (Cons. Stato, Sez. V, n. 8011/2022).
L’Unica Eccezione Ammessa: la Correzione di Errori Materiali
È illegittima la rivalutazione delle offerte tecniche effettuata dopo l’apertura delle offerte economiche, salvo che le modifiche si risolvano in mere correzioni di errori materiali, ossia di inesattezze esecutive nella esternazione di una volontà già correttamente formata, e non in errori di valutazione che incidono sul processo genetico del giudizio tecnico della commissione (CdS n. 9229/2025).
Nel caso della farmacia comunale, dunque, la Commissione potrebbe legittimamente intervenire in autotutela solo per correggere, ad esempio, un mero errore di trascrizione del punteggio già attribuito — e non per rivalutare nel merito la qualità del progetto gestionale presentato dal farmacista concorrente.
La Conclusione
La vicenda della gara per la farmacia comunale illustra con efficacia come il principio di segretezza delle offerte economiche non sia un adempimento formale, bensì un presidio sostanziale della legalità e dell’imparzialità dell’azione amministrativa. La sua violazione — anche mediata dall’esercizio di poteri di autotutela — determina l’illegittimità dell’intera procedura, con conseguente obbligo per il Comune di rinnovare la gara nel rispetto della sequenza valutativa imposta dall’ordinamento: prima la tecnica, poi l’economia, e mai in senso inverso.
Ed i rimedi proponibili per il farmacista?
tra i vari citiamo
1) Accesso agli atti, da esercitare subito dopo la comunicazione della revoca, per acquisire verbali e documenti
2) Ricorso al TAR, per ottenere l’annullamento della revoca e della nuova aggiudicazione
3) Istanza cautelare (sospensiva): per bloccare l’insediamento del nuovo gestore della farmacia nelle more del giudizio
4) Esecuzione specifica con richiesta di subentro 5) Azione di risarcimento del danno per equivalere.
Diritto Farmaceutico
Avv. Aldo Lucarelli




















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