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Il decentramento della farmacia rurale


L’istanza di decentramento é prevista ai sensi dell’art. 5 della legge n. 362/1991, il quale, al comma 2, così stabilisce:


Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentiti il comune, l'unità sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, su domanda del titolare della farmacia, il trasferimento della farmacia, nell'ambito del comune o dell'area metropolitana, in una zona di nuovo insediamento abitativo, tenuto conto delle esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dallo spostamento della popolazione, rimanendo immutato il numero delle farmacie in rapporto alla popolazione ai sensi dell'art. 1, L. 2 aprile 1968, n. 475, come modificato dall'articolo 1 della presente legge”.


Decentramento su Istanza del farmacista Vs decentramento diposto dal Comune



La norma disciplina l’ipotesi di decentramento ad istanza di parte, che si distingue dalla procedura di decentramento disciplinata dal comma 1 della medesima disposizione, il quale contempla la diversa ipotesi di decentramento disposto d’ufficio.


Le due procedure si differenziano quanto a presupposti, fondandosi, quella prevista dal primo comma, su mutamenti nella distribuzione della popolazione del Comune o dell'area metropolitana, anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo degli abitanti, rispetto ai quali mutamenti lo stesso Comune, in sede di revisione della pianta organica, può procedere alla nuova determinazione della circoscrizione delle sedi farmaceutiche;


diversamente, il secondo comma del richiamato art. 5 della legge n. 362 del 1991, relativo al decentramento su istanza di parte, comporta il trasferimento della sede farmaceutica in una zona di nuovo insediamento abitativo a seguito dell'incremento della popolazione.


Entrambe le procedure, pur differenziandosi nel presupposto, perseguono tuttavia la medesima finalità, ossia una diversa e migliore organizzazione dell'assistenza farmaceutica, a numero immutato di farmacie in rapporto alla popolazione, in funzione dell’interesse pubblico ad una ottimale distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio (TAR Campania Napoli, sez. V, 23 agosto 2019, n. 4401 e giurisprudenza ivi richiamata).



Sussistono poi le leggi regionali che dettano alcune prescrizioni, vediamo il caso Marche.

Con specifico riferimento alla Regione Marche, soccorre altresì il criterio individuato dall’art. 4, comma 1, lettera a), del Regolamento n. 2/2019 di attuazione alla legge regionale n. 4/2015, in base al quale il decentramento consiste nel trasferimento della sede “da una zona del Comune in cui sia riscontrato un esubero ad una zona di insediamento abitativo carente di assistenza farmaceutica”.


Va poi precisato che il trasferimento dell’esercizio farmaceutico, sia che avvenga su iniziativa dell’Amministrazione sia che risponda ad un’istanza di parte, è sempre subordinato all’esercizio di una valutazione discrezionale dell’Amministrazione medesima, dovendo la nuova ubicazione perseguire le finalità di pubblico interesse di cui innanzi si è detto. Tar Ancona 85/2026



decentramento, la valutazione dell’amministrazione per la giustizia amministrativa

Tali considerazioni valgono a maggior ragione per i trasferimenti delle farmacie rurali, "che sono destinate a far fronte a particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica locale che prescinde dall'ordinario criterio della popolazione (Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 9 aprile 2019, n. 2302)" (Consiglio di Stato sezione terza, sentenza 20 luglio 2022, n. 6360), data "la loro natura di fondamentale presidio di assistenza farmaceutica per le zone disagiate e in ragione delle compensazioni economiche delle quali esse beneficiano, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 221 del 1968" (Consiglio di Stato sezione terza, sentenza n. 6360 del 2022 cit.; in termini, sezione terza, sentenza 14 gennaio 2021, n. 450; sulla legittimità del diniego di trasferimento di farmacie rurali all'interno della medesima zona si vedano anche Consiglio di Stato, sezione terza, sentenze 14 gennaio 2021, n. 450, e 10 settembre 2018, n. 5312)” (cfr., Cons. Stato, sez. III, 13 marzo 2024, n. 2450).




In base al combinato disposto tra l’art. 5, comma 2, della legge n. 362/1991 il trasferimento della farmacia su istanza del privato è possibile al verificarsi delle seguenti condizioni:


che vi sia una zona di nuovo insediamento abitativo carente di assistenza farmaceutica e che, contemporaneamente, vi sia un esubero nella zona territoriale attuale.

Non sarà possibile quindi avanzare una istanza vincente in mancanza di tali presupposti di legge

E cosa accade nel caso di una farmacia rurale?


L’istanza di decentramento della farmacia rurale


la farmacia rurale sussidiata per sua natura é destinata a servire centri abitati di piccole dimensioni e collocati in aree disagiate, quale appunto borghi e frazioni, la cui tutela é prerogativa delle amministrazioni con attenta valutazione del rapporto servizio farmaceutico/abitanfi per evitare di lasciare privi di servizi gli abitanti della zona.


Tale valutazione del Comune è in linea con i principi giurisprudenziali sopra enucleati in merito ai più stringenti criteri di decentramento delle farmacie rurali, stante la loro natura di fondamentale presidio di assistenza farmaceutica per le zone disagiate. Il decentramento quindi risulterà soggetto a regole ed analisi 📈 più stringenti da parte del Comune in applicazione dei principi sopra indicati.



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