l'istanza di trasferimento della Farmacia e le vicende collegate
- Avv Aldo Lucarelli
- 3 ore fa
- Tempo di lettura: 4 min
Riportiamo recente giurisprudenza su un tema molto caldo ovvero quella del trasferimento della farmacia, argomento delicato poiché tocca da vicino sia i rapporti di vicinato con le altre farmacie del territorio, sia la dislocazione territoriale a cui i Comuni, soprattutto quelli di piccole e medie dimensioni tengono in particolare modo.
Il trasferimento della sede infatti è sempre legato alla pianta organica, alla revisione della stessa, oltre che alla morfologia del territorio, e non da ultimo, agli spostamenti della popolazione.
Ecco quindi che il trasferimento della farmacia assume rilievo sia da un punto di vista privatistico, ovvero legato al business della singola farmacia, che da un punto di vista pubblicistico, ovvero legato all'organizzazione territoriale delle farmacie ed alla dislocazione nel Comune.
Per tali motivi oggi assume rilievo il coordinamento tra l'interesse del privato farmacista imprenditore a voler un trasferimento nella zona piu' confacente e dall'altro del Comune, al fine di garantire il servizio.
Non di rado si assiste a richieste da parte degli Enti che per l'appunto aggiungono delle previsioni alle richieste di trasferimento, quali ad esempio la consegna dei farmaci a domicilio o la gestione di dispensari farmaceutici, soprattutto nei centri storici che spesso rimangono sguarniti del servizio, una volta garantito dalla farmacia del paese.
Sul punto il Consiglio di Stato ha precisato che "Il trasferimento di sede farmaceutica costituisce il risultato di un procedimento amministrativo caratterizzato da profili di ridotta discrezionalità amministrativa, la quale deve esprimersi in ordine alla sussistenza di particolari condizioni oggettive e dimostrate che ostacolino la fruizione del servizio da parte della popolazione interessata e con particolare riferimento all'idoneità dei locali e al limite delle distanze.
In materia vige, in linea tendenziale, il principio della libera scelta del farmacista in ordine all'ubicazione del proprio esercizio all’interno della sede di pertinenza, qualificandosi l'autorizzazione al trasferimento come provvedimento rivolto alla rimozione di un limite imposto dalla legge all'esercizio di un diritto.
Pertanto, la discrezionalità amministrativa non si estende ad alcun apprezzamento delle ragioni sottese alla scelta imprenditoriale, limitandosi solamente a verificare l'inesistenza di cause ostative al servizio in favore dell’utenza (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sentenze n. 5993/2011, n. 3210/2012, n. 5480/2014).

Una volta individuate le sedi farmaceutiche (e nel caso di specie il Comune vi ha provveduto con provvedimento del 2012) la valutazione comparativa dell’interesse pubblico a soddisfare le esigenze degli abitanti della zona non può ignorare l’interesse privato di natura imprenditoriale, alla stregua dei principi costituzionali ed unionali di libertà d'iniziativa economica e di concorrenza.
L'eventuale diniego si giustifica, dunque, solo in situazioni particolari, ad esempio quando la collocazione prescelta, nell'ambito di una zona territorialmente molto vasta, risulta mal accessibile alla maggior parte dell'utenza della zona stessa (Consiglio di Stato sez. III, 19/06/2018, n.3744)
La stessa individuazione delle sedi rappresenta una forma di idoneo soddisfacimento dell’interesse pubblico alla capillare distribuzione del servizio nel territorio, salvo particolari esigenze legate alla conformazione del territorio e alla situazione demografica che vanno espressamente motivate.
Nel caso di centri storici che si spopolano è plausibile che l'Ente comunale chieda la permanenza di un dispensario farmaceutico per garantire il servizio.
Va ricordato che l’impianto normativo di riferimento (art. 11, I comma, lettera c), del D. L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in l. n. 27/2012, che ha modificato l’art. 2 della l. 2 aprile 1968, n. 475) ha inteso semplificare sia il procedimento di formazione della pianta organica (ora di competenza esclusiva dell’amministrazione comunale) sia, a maggior ragione, i procedimenti relativi alle singole istanze di decentramento e trasferimento, le quali presuppongono analoghe - seppur più limitate - esigenze pianificatorie (in tal senso anche della Corte Costituzionale n. 255/2013).
Pertanto, la decisione del Comune, sulla richiesta di trasferimento della farmacia all’interno della sede deve valutare anche l'interesse del richiedente all'adeguamento dell’offerta e alla realizzazione della cd. “Farmacia dei servizi”, secondo l’evoluzione in atto». CdS 7529/2021
Ma cosa accade nell'ipotesi in cui un farmacista dovesse trasferirsi in assenza nella necessaria autorizzazione? O nel caso in cui l'autorizzazione ritenuta sicura, non arrivi poi per la nuova sede?
A tale ipotesi risponde l'articolo (art. 113, comma 1, lett. e) r.d. 27 luglio 1934, n. 1265), in tema di decadenza all'esercizio di una farmacia.
Perché sia pronunciata la decadenza, nondimeno, occorre che vi sia «constatata, reiterata o abituale negligenza e irregolarità nell'esercizio della farmacia o per altri fatti imputabili al titolare autorizzato, dai quali sia derivato grave danno alla incolumità individuale o alla salute pubblica» (art. 113, comma 1, lett. e) r.d. 27 luglio 1934, n. 1265). Tar Catanzaro 571/2026.
Ma la valutazione deve avvenire in concreto, tenendo conto di tutte le circostanze in cui si è verificata la violazione. (Tar Catanzaro 571/2026).
Astrattamente quindi è ipotizzabile l'applicazione della sanzione della decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 113 del Rd. 1265/1934 ogni qual volta si verifichi in concreto - quindi tenendo conto di tutte le circostanze - una negligenza ed una irregolarità imputabile al titolare dal quale sia derivato un grave danno alla incolumità.
Leggi pure:
Studio Legale Angelini Lucarelli
Avv. Aldo Lucarelli





















Commenti