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Il termine per la revisione della pianta organica farmacie non é tassativo


Cosa accade se il Comune nella revisionare la pianta organica non rispetta i termini previsti dalla norma di settore?

Quanto al quesito si precisa non è condivisibile la tesi della natura perentoria del termine previsto dall’art. 2, comma 2, della l. n. 475/1968 per la revisione della pianta organica. (Tar Milano 2026 n 1252)


In linea di principio, in assenza di un’espressa indicazione normativa di segno diverso, deve ritenersi che la previsione di un termine per provvedere sia ricostruibile normalmente in chiave ordinatoria, ciò in coerenza con la tendenziale inesauribilità del potere posto dalla legge in capo all’Amministrazione. Tar Milano 2026 n 1252


In linea con queste considerazioni, può quindi riconoscersi natura perentoria ai termini il cui decorso provochi per scelta legislativa la decadenza dall’esercizio del potere (ex multis, cfr. Cons. Stato, sez. I, 29 agosto 2024, n. 1165)

Deve, tuttavia, trattasi – ai fini della ragionevolezza della scelta - di un termine correlato ad un preciso interesse rilevante per l’ordinamento: è il caso, a tiolo esemplificativo, dei procedimenti di natura sanzionatoria, nei quali vengono in gioco esigenze di effettività della tutela del privato.


Nel caso in esame, dal tenore letterale dell’art. 2, comma 2, della l. n. 475/1968 (“Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall’Istituto nazionale di statistica”) può evincersi che: (i) sono assenti espresse qualificazioni del termine, nessuna conseguenza decadenziale viene prevista dalla legge in caso di un suo inutile decorso, né in via diretta, né in via indiretta; (ii) il termine è chiaramente volto a sollecitare l’esercizio di un potere di pianificazione.


Ne consegue che il termine in esame è meramente ordinatorio, sicché la sua violazione non incide sulla validità dell’atto tardivamente adottato.

Sul punto vale ribadire che, per consolidata giurisprudenza, “l’art. 2-bis della legge sul procedimento […] correla all’inosservanza del termine [...] conseguenze significative sul piano della responsabilità dell’Amministrazione, ma non include, tra le conseguenze giuridiche del ritardo, profili afferenti la stessa legittimità dell’atto tardivamente adottato. Il ritardo, in definitiva, non è quindi un vizio in sé dell’atto ma è un presupposto che può determinare, in concorso con altre condizioni, una possibile forma di responsabilità risarcitoria dell’Amministrazione” (Cons. Stato, sez. I, 18 settembre 2024, n. 1224).



Pertanto, seppure l’atto pianificatorio è intervenuto tardivamente rispetto al termine (del 31 dicembre antecedente previsto dalla disposizione sopra ricordata, tale circostanza non incide sulla sua validità. Tar Milano cit


L’art. 2 della legge n. 475/1968 dispone che al fine di assicurare “una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l’azienda sanitaria e l’Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell’esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione … in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall’Istituto nazionale di statistica”.



Sul punto, il Tar Milano 1252/2026 osserva che, per giurisprudenza costante e meritevole di condivisione, “nell’organizzazione della dislocazione territoriale del servizio farmaceutico, il Comune gode di ampia discrezionalità in quanto la scelta conclusiva si basa sul bilanciamento di interessi diversi attinenti alla popolazione, attuale e potenzialmente insediabile, alle vie e ai mezzi di comunicazione, alle particolari esigenze della popolazione, per cui la scelta conclusiva è sindacabile solo sotto il profilo della manifesta illogicità ovvero della inesatta acquisizione al procedimento degli elementi di fatto presupposto della decisione, non potendo il Giudice Amministrativo sostituire la propria valutazione di opportunità a quella resa dall’Amministrazione comunale.



Alla realizzazione dell’equa distribuzione concorrono, infatti, plurimi fattori, quali in primo luogo l’individuazione delle maggiori necessità di fruizione del servizio che si avvertono nelle diverse zone del territorio, le correlate valutazioni di situazioni ambientali, topografiche e di viabilità, le distanze tra le diverse farmacie, le quali sono frutto di valutazioni ampiamente discrezionali, come tali inerenti l’area del merito amministrativo” (Cons. Stato, sez. III, 7 maggio 2025, n. 3872; idem, 31 marzo 2023, n. 3329).



Da questo punto di vista è, dunque, fondamentale vagliare i criteri ispiratori della scelta operata dall’Amministrazione: essi debbono essere ricercati negli atti del procedimento al fine di verificare se siano legittimi, congrui, ragionevoli e se il provvedimento sia coerente con essi (cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 agosto 2019, n. 5617

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