Indennità farmacia ex art 110 al Tribunale ordinario
- Avv Aldo Lucarelli
- 27 mag
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Il Tar Catanzaro 771/2026 torna sullo spinoso tema della indennità ex art 110 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 richiesta dagli eredi di una sede decaduta a seguito di “Avviso Pubblico per l’assegnazione in gestione provvisoria delle sedi farmaceutiche rurali vacanti nei comuni della Regione”.
Indennità farmacia ex art 110 al Tribunale ordinario anche in presenza di una determinazione amministrativa
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Il Tribunale ritiene fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione del TAR in favore del Giudice Ordinario e ciò anche ove vi sia un provvedimento amministrativo dí quantizzazione disposto dalla Commissione Regionale.
Per quanto i ricorrenti abbiano rivolto la loro azione verso un provvedimento amministrativo di determinazione dell’indennità di avviamento, di cui lamentano l’illegittimità per ragioni procedimentali e sostanziali, la pretesa sostanziale fatta valere in giudizio vede come destinatario non già la Regione titolare della Commissoone, bensì un soggetto privato, che si assume tenuta al pagamento della citata indennità.
Si tratta della pretesa ad una prestazione, consistente nel pagamento di una somma di denaro da determinare, ritenendosi illegittima ed erronea l’esclusione da parte dell’amministrazione.
La posizione giuridica soggettiva dedotta in giudizio è, quindi, chiaramente di diritto soggettivo.
Ora, benché la controversia si collochi nel contesto di una materia, quella dei servizi pubblici, devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nondimeno da questa sono escluse le liti concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi (art. 133, comma 1, lett. c)c.p.a.).

Il Tribunale è consapevole che in alcune occasioni il giudice amministrativo si è occupato di controversie similari.
Nondimeno, si ritiene più convincente l’orientamento per cui le controversie relative all’indennità di avviamento per le sedi farmaceutiche spetta al giudice ordinario.
Secondo la Corte di Cassazione, per esempio, «il diritto soggettivo del precedente titolare a ricevere l'indennità in questione e, correlativamente, l'obbligo del farmacista subentrante di corrisponderlo sorgono al momento in cui quest'ultimo dichiara validamente di accettare la graduatoria. Pertanto, le successive vicende del provvedimento amministrativo di autorizzazione (qualunque sia la sua efficacia) devono considerarsi irrilevanti per la nascita dei predetti diritto e obbligo. Di modo che, una volta instaurato il giudizio davanti al giudice ordinario per la tutela del diritto soggettivo (all'indennità di avviamento) del farmacista cedente, non ricorre l'ipotesi della sospensione necessaria del processo se il farmacista subentrante (convenuto in quel giudizio) adduce che il provvedimento di autorizzazione potrebbe restare travolto dalla pronuncia del giudice amministrativo davanti al quale pende il giudizio di legittimità promosso da un terzo per l'annullamento del precedente provvedimento» (Cass. Civ., Sez. I, 19 settembre 2003, n. 13891).
La controversia sottostante alla pronuncia era diversa da quella oggi all’attenzione del Tribunale, ma ciò che è interessante e convincente è la ricostruzione, in termini di diritto soggettivo, della pretesa dell’indennità.
Più di recente la giurisprudenza ordinaria di merito ha affermato che deve ritenersi che la controversia in cui si discute dell'indennità dovuta al gestore provvisorio di una farmacia non di nuova istituzione per effetto del subentro del nuovo titolare ai sensi 110 del r.d. n. 1265 del 1934, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto investe un diritto soggettivo, garantito da una norma di relazione (e non da una norma di azione), rispetto al quale la determinazione operata dal perito nominato dalla Commissione per le farmacie, in caso di contestazione, ha valore meramente indicativo (Trib. Potenza 18 ottobre 2019, n. 808).
In questi termini, il ricorso al TAR contro una determina relativa all indennità ex art 110 deve essere dichiarato inammissibile.
Studio Legale Angelini Lucarelli
Avv Aldo Lucarelli

















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