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Il decentramento della farmacia Vs il trasferimento della sede


L’istanza del farmacia, decentramento, trasferimento e revisione pianta organica.


Quando il procedimento avviato da un farmacista in comune si blocca per confusione sulla procedura avviata



il trasferimento della farmacia é concetto ben distinto dal decentramento della sede, elementi da non confondere in sede di revisione della pianta organica


Questo é il sunto della vicenda in cui si sono imbattuti alcuni farmacisti che a seguito del concorso avevano rilevato la necessità di una revisione della dislocazione della farmacia senza tuttavia dare il giusto peso ai due istituti che sono profondamente differenti, per ampiezza e competenza.


A tal proposito il Tribunale Amministratvo di L’Aquila n. 294/2026, sinteticamente, rileva che:


1. La Revisione della Pianta Organica (Art. 2, L. n. 475/1968)

È un atto di macro-pianificazione pianificatoria che spetta in via esclusiva al Comune (Giunta Comunale) con cadenza biennale.


Il presupposto: Una variazione del dato demografico complessivo del Comune (rilevazione ISTAT).


- l’art. 2 della L. n. 475/1968 non prevede alcun procedimento “di revisione della perimetrazione delle zone farmaceutiche”, ma un procedimento avente il diverso oggetto della revisione del “numero di farmacie spettanti a ciascun Comune” in base alle rilevazioni demografiche ISTAT, rimandando al criterio indicativo di una farmaciaogni 3.300 abitanti (art. 1 comma 2 L. n. 475/1968 come sostituito dall'art. 11, comma 1, lettera a, del D.L. n. 1/2012) ai fini della determinazione del numero complessivo di farmacie spettanti a ciascun Comune;


- detto art. 2 non riguarda in nessun modo la “perimetrazione e delimitazione delle zone farmaceutiche nell'ambito del territorio comunale” ma solo il “numero di farmacie spettanti a ciascun Comune”;


- secondo la giurisprudenza “il parametro di una farmacia ogni 3.300 abitanti è dettato dalla legge solo ai fini della determinazione del numero complessivo di farmacie spettanti al Comune e non anche al fine di dimensionare con precisione le aree assegnate alle singole sedi farmaceutiche” (CdS n. 1129/2020);



- i mutamenti di distribuzione della popolazione all’interno del Comune non hanno alcun rilievo ai fini dell’art. 2 della L. n. 475/1968 poiché questo prevede una revisione del numero delle farmacie solo in presenza di un cambiamento nel numero totale degli abitanti del Comune;


L’istanza di proroga di apertura della farmacia non comprende in sé l’istanza di revisione della pianta organica

- ricevuta la predetta istanza la Regione chiariva alle associate che “la eventuale concessione di proroghe dei termini, avviene solo per poter consentire lavori nei locali prescelti dai candidati vincitori (ristrutturazione, variazioni d’uso) e non per avviare la revisione di pianta organica delle sedi farmaceutiche”;


2 Il Decentramento / Rideterminazione delle Circoscrizioni (Art. 5, L. n. 362/1991)

È un atto di gestione micro-territoriale la cui titolarità spetta alla Regione (o Province Autonome), sentiti il Comune e la ASL. 


Il presupposto: Mutamenti nella distribuzione interna della popolazione (es. la nascita di un nuovo quartiere periferico a fronte dello spopolamento del centro storico), anche a parità di abitanti complessivi.


- in relazione alla nuova Determinazione delle circoscrizioni delle sedi farmaceutiche, l’art. 5 non prevede alcun potere del Comune di provvedere.


Solo le regioni e le province autonome hanno tale potere amministrativo: “Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il comune e l'unità sanitaria locale competente per territorio, in sede di revisione della pianta organica delle farmacie, quando risultino intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione del comune o dell'area metropolitana di cui all'art. 17, L. 8 giugno 1990, n. 142, anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo degli abitanti, provvedono alla nuova determinazione della circoscrizione delle sedi farmaceutiche”. Il Comune è autorità procedente solo rispetto al diverso procedimento di cui all’art. 2 L. n. 475/1968, più sopra illustrato;


- non risulta presentata alcuna istanza ex art. 5, L. n. 475/1968 all’ente competente;


- “il parametro di una farmacia ogni 3.300 abitanti è dettato dalla legge solo ai fini della determinazione del numero complessivo di farmacie spettanti al Comune e non anche al fine di dimensionare con precisione le aree assegnate alle singole sedi farmaceutiche. Invero gli utenti sono liberi di rivolgersi a qualsivoglia farmacianon essendo tenuti a servirsi di quella territorialmente competente secondo la loro residenza” (cfr. Cons. Stato nn. 4231/2018, 1659/2016, 22/2016).


- la revisione delle circoscrizioni in conseguenza di mutamenti demografici, è cosa ben diversa dalla revisione delle zone in conseguenza della indisponibilità dei locali;

i procedimenti ex art. 5 della L. n. 362/1992 sono condotti dalla Regione quale autorità procedente, mentre il Comune non possiede i poteri ex art. 5 ma solo il potere previsto dall’art. 2 della L. n. 457/1968;


- la segnalazione contenuta nella relazione di parte trasmessa al Comune unitamente all’istanza di proroga dei termini chiesti alla Regione non determina alcun potere o dovere dell’amministrazione di eseguire una modifica della riperimetrazione delle sedi farmaceutiche né, tantomeno, può essere intesa come istanza di parte.



Questi i passaggi della sentenza del Tar L’Aquila da cui possiamo trarre alcune precise conclusioni:


1) l’istanza dí proroga dei termini di apertura di una sede non implica la revisione della pianta organica ove non specificata.


2) la revisione della pianta organica é atto della Giunta Comunale a cadenza biennale per l’organizzazione territoriale.


3) l’istanza di decentramento (art 5 legge 362/1991) é un attività Regionale ed é cosa distinta dalla revisione, poggiando su basi differenti.


Solo tenendo distinte le competenze ed i requisiti sarà possibile ottenere il corretto insediamento sul territorio della propria sede farmaceutica, evitando contenziosi paralizzanti.


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