La revisione della pianta organica e l’analisi delle fluttuazioni della popolazione
Con la recente sentenza del Tar Lecce 866/2026 torna alla ribalta la necessaria analisi da parte del Comune delle “fluttuazioni della popolazione” ovvero quello che in altri articoli abbiamo definito flussi, che possono essere di carattere giornaliero, ovvero i flussi intesi come transito, si pensi a zone ad alta intensità lavorativa o flussi stagionali, si pensi alle fluttuazioni nelle zone turistiche.
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Tale aspetto deve essere valutato dal Comune anche nel caso di revisioni della pianta organica di carattere “confermativo” ovvero quelle revisioni che confermando lo status esistente devono però dare prova di aver compiuto l’analisi del territorio e quindi aver espletato una computa istruttoria.

Si legge in sentenza:
Fondate e meritevoli di positiva condivisione, ad avviso del Collegio, sono le censure
con cui la ricorrente si duole dell’illegittimità della deliberazione sotto il profilo istruttorio e motivazionale. Infatti, dalla lettura della deliberazione gravata, al di là del richiamo alla normativa di riferimento e ai dati numerici Istat alla data del 31.12.2021, non si comprendono le
ragioni e l’iter procedimentale che hanno indotto il Comune a confermare la pianta organica delle farmacie in vigore alla data del 31.12.2024.
Né, per quanto in atti, risulta che l’Ente comunale abbia compiuto approfondimenti istruttori sulle “fluttuazioni” della popolazione residente durante tutto l’arco dell’anno nel territorio comunale.
A nulla rileva, in senso contrario, il riferimento operato dalla difesa dell’Amministrazione resistente al mancato riscontro di “alcuna disfunzionalità nell’attuale dislocazione
degli esercizi farmaceutici sul territorio...da oltre 15 anni il centro storico gode di
una cospicua presenza di residenti (stagionali e non) e di case vacanze che hanno
incrementato il numero della popolazione…); e ciò in quanto dette deduzioni
difensive non trovano rispondenza in alcun documento e/o indicazione espressa
contenuta nella deliberazione gravata.
Si noti come da una parte le “fluttuazioni” stagionali giustifichino l’approfondimento istruttorio e dall’altro come i richiami stereotipati che spesso si leggono nelle delibere Comunali NON sono sufficienti per ovviare alla carenza motivazionale.
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Infatti é principio giuridico chiaro che
“L’istituto della revisione della pianta organica assolve...alla funzione di consentire
la modificazione del numero delle sedi e della loro localizzazione laddove emerga, col
trascorrere del tempo, una sopravvenuta disfunzionalità nella pianificazione
effettuata, rilevatasi non più rispondente all’interesse pubblico, che si verifica nel
caso di difficoltà e/o impossibilità all’apertura della nuova sede farmaceutica (in tal
senso, Consiglio di Stato, Sez. III, n. 207/2020)” (T.A.R. Roma (Lazio), Sez. II;
01.02.2024, n. 1994);

-“l’ordinamento riconosce all’Ente locale un’ampia discrezionalità nella pianificazione volta a rendere maggiormente accessibile a tutti i cittadini il servizio farmaceutico sul proprio territorio, il cui esercizio può essere sindacato soltanto in modo estrinseco in presenza di chiare ed univoche figure sintomatiche di eccesso di
potere, in particolare sotto il profilo dell’illogicità manifesta e della contraddittorietà
(T.A.R. Palermo (Sicilia) Sez. V, 30.10.2023,
n. 3216);
-“Nell’organizzazione della dislocazione territoriale del servizio farmaceutico, il
Comune gode di ampia discrezionalità in quanto la scelta conclusiva si basa sul
bilanciamento di interessi diversi attinenti alla popolazione, attuale e potenzialmente
insediabile, alle vie e ai mezzi di comunicazione, alle particolari esigenze della
popolazione, per cui la scelta conclusiva è sindacabile solo sotto il profilo della
manifesta illogicità ovvero della inesatta acquisizione al procedimento degli elementi
di fatto presupposto della decisione, non potendo il Giudice Amministrativo sostituire
la propria valutazione di opportunità a quella resa dall’Amministrazione comunale.
Alla realizzazione dell’equa distribuzione concorrono, infatti, plurimi fattori, quali in
primo luogo l’individuazione delle maggiori necessità di fruizione del servizio che si
avvertono nelle diverse zone del territorio, le correlate valutazioni di situazioni
ambientali, topografiche e di viabilità, le distanze tra le diverse farmacie, le quali
sono frutto di valutazioni ampiamente discrezionali, come tali inerenti l’area del
merito amministrativo" (cfr. Cons. di Stato, Sez. III, 31.03.2023, n. 3329)
Possiamo concludere che la revisione della pianta organica pur ove venga realizzata mediante atti confermativi deve tenere in reale e concreta considerazione l’analisi del territorio.
L’uso di formule standard o di mero richiamo non sono sufficienti a ritenere valida l’istruttoria necessaria all’emozione dell’atto.
Avv Aldo Lucarelli
Caso di studio non costituisce consulenza





















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