Deblistering in farmacia: nuove regole nazionali, ma il rimborso SSN passa dalle Regioni
arriva il decreto sullo sconfezionamento — deblistering in farmacia
Il Ministero della Salute definisce un quadro nazionale organico per lo sconfezionamento e il riconfezionamento personalizzato dei medicinali. Il servizio può diventare uno strumento importante per anziani, pazienti cronici e persone in politerapia. Sul fronte economico, però, non esiste ancora una tariffa nazionale uniforme: la copertura pubblica dipende dalla programmazione regionale.
L’Umbria rappresenta uno dei modelli più avanzati.
Il deblistering in farmacia compie un passo decisivo verso una disciplina uniforme a livello nazionale.
Le nuove Linee di indirizzo del Ministero della Salute regolano infatti il servizio di accesso personalizzato ai farmaci presso le farmacie aperte al pubblico, definendone condizioni, responsabilità professionali, procedure operative, requisiti di sicurezza e tracciabilità.
Si tratta dell’attività attraverso la quale i medicinali già acquisiti dal paziente vengono sconfezionati e successivamente riconfezionati in unità posologiche personalizzate, predisposte secondo lo schema terapeutico individuale.
Non un semplice portapillole, dunque, ma un vero servizio sanitario professionale destinato soprattutto a favorire la corretta assunzione della terapia e l’aderenza terapeutica nei pazienti cronici, fragili e sottoposti a politerapia.
Sconfezionamento in farmacia Che cosa cambia con le Linee di indirizzo nazionali
Il documento ministeriale definisce il servizio di accesso personalizzato come un’attività svolta dal farmacista, in collaborazione con il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta o il medico prescrittore e su richiesta del paziente.
La farmacia può predisporre confezionamenti personalizzati utilizzando medicinali già dispensati al paziente, allo scopo di facilitarne la corretta assunzione.
L’allestimento personalizzato può prevedere lo sconfezionamento dal confezionamento secondario e, quando necessario e tecnicamente possibile, anche dal confezionamento primario, seguito dal riconfezionamento manuale o meccanizzato in sistemi idonei e non riutilizzabili.
Il punto centrale è che l’attività non modifica la terapia: il farmacista deve attenersi allo schema terapeutico prescritto dal medico e valutare la trattabilità di ciascun medicinale sulla base delle caratteristiche del prodotto e delle evidenze scientifiche disponibili.
Deblistering Il quadro normativo esisteva già, ma era frammentato
La possibilità di un accesso personalizzato al farmaco non nasce con il nuovo decreto.
Già il decreto legislativo n. 153 del 2009, successivamente integrato dalla normativa sulla farmacia dei servizi, aveva inserito tra le attività erogabili dalle farmacie quelle finalizzate alla presa in carico dei pazienti cronici, all’aderenza terapeutica e all’accesso personalizzato ai medicinali.
Inoltre, dal 2012 le Regioni e le Province autonome erano state autorizzate a sperimentare sistemi di riconfezionamento personalizzato dei medicinali.
Ciò che per anni è mancato è stato soprattutto un riferimento uniforme per il deblistering effettuato dalle farmacie territoriali direttamente per il singolo cittadino.
Un passaggio importante è arrivato anche dal parere del Consiglio di Stato del settembre 2025, che ha ritenuto consentita l’attività di deblistering in assenza di specifici divieti normativi, purché svolta nel rispetto delle regole professionali, delle Norme di Buona Preparazione e delle eventuali disposizioni regionali.
Leggi l’articolo sulle indicazioni del Consiglio di Stato sul debliatering
Le nuove Linee nazionali trasformano quindi un quadro fino ad oggi frammentato in una cornice più definita e omogenea.
La farmacia non modifica la terapia
Un punto deve essere chiarito con forza: la personalizzazione riguarda il confezionamento, non la prescrizione.
Il farmacista non può modificare dosaggi, tempi di assunzione o medicinali. Il riferimento rimane lo schema terapeutico del singolo paziente, con l’indicazione dei farmaci, della posologia, delle modalità e dei tempi di somministrazione e della durata del trattamento.
Prima di procedere all’allestimento, il farmacista deve inoltre verificare la sicurezza e la fattibilità del riconfezionamento.
In presenza di dubbi o criticità può interagire con il medico prescrittore.
Un servizio sanitario, non un’attività industriale
Le Linee di indirizzo qualificano il servizio come attività assistenziale svolta dal farmacista sotto la propria responsabilità professionale.
La farmacia che prende in carico il paziente deve utilizzare i medicinali da essa stessa dispensati e il servizio deve restare inserito nel rapporto diretto tra farmacista, paziente e medico prescrittore.
Non si tratta quindi di una lavorazione industriale né di un’attività liberamente delegabile o frazionabile tra soggetti diversi.
Questo passaggio rafforza il ruolo della farmacia di comunità come presidio sanitario territoriale e non soltanto come punto di dispensazione del medicinale.
Come funziona il deblistering in farmacia
Il percorso operativo è strutturato.
Il paziente richiede il servizio e presenta la documentazione necessaria. La farmacia verifica lo schema terapeutico, acquisisce il consenso e valuta la trattabilità dei singoli medicinali.
I farmaci vengono quindi affidati alla farmacia ai fini dell’allestimento e conservati in condizioni adeguate e con identificazione univoca riferita al paziente.
Solo dopo questi passaggi il farmacista procede allo sconfezionamento e al riconfezionamento secondo procedure standardizzate.
Il confezionamento finale viene controllato, etichettato, documentato e consegnato al paziente con le necessarie informazioni sulle
modalità di assunzione e conservazione.
La farmacia deve inoltre garantire una documentazione completa del servizio e la tracciabilità dei medicinali utilizzati.
Sconfezionamento: Tracciabilità completa: dal farmaco originario alla dose personalizzata
Uno dei pilastri del sistema è proprio la tracciabilità.
Per ogni medicinale impiegato devono essere registrati almeno denominazione, lotto e data di scadenza.
Devono inoltre essere documentate le operazioni effettuate, gli eventuali cambi di terapia e le verifiche eseguite.
Il confezionamento personalizzato deve essere identificato in modo univoco e consentire di ricostruire quali medicinali siano stati utilizzati e in quale lotto.
Anche l’etichettatura è dettagliata: devono comparire l’identificazione del paziente, la data di allestimento, i medicinali contenuti, il dosaggio, le modalità di assunzione, la durata della terapia, le condizioni di conservazione e la data limite di utilizzo.
Le confezioni originarie e i fogli illustrativi devono inoltre essere restituiti al paziente.
Debliatering: Non tutti i farmaci possono essere riconfezionati
Il deblistering non può essere applicato indiscriminatamente.
Le Linee di indirizzo individuano come trattabili i farmaci in formulazioni solide per uso orale, ma la decisione deve essere presa caso per caso dal farmacista.
Devono essere valutate stabilità, compatibilità, sensibilità a umidità, luce e calore e altre caratteristiche chimico-fisiche del prodotto.
Quando il medicinale non può essere mantenuto nel confezionamento primario, alcune formulazioni sono escluse, come quelle particolarmente friabili, effervescenti, igroscopiche o sensibili alla luce e al calore. Sono
inoltre esclusi i farmaci antineoplastici.
Particolare attenzione riguarda anche la suddivisione delle compresse: è consentita soltanto quando tale possibilità sia prevista dalle informazioni ufficiali del medicinale.
La semplice presenza di una linea di frattura non significa automaticamente che la compressa possa essere divisa ai fini della posologia.
Deblistering Regole particolari per i medicinali stupefacenti
Le nuove Linee affrontano anche il tema dei medicinali stupefacenti.
La terapia personalizzata non modifica gli obblighi già previsti dalla normativa vigente in materia di registrazione, custodia, conservazione e tracciabilità.
Per alcune categorie di medicinali stupefacenti il servizio può essere effettuato nel rispetto delle regole ordinarie, mentre altre restano escluse.
Anche in questo caso il principio è chiaro: il confezionamento personalizzato non attenua in alcun modo gli obblighi normativi già esistenti.
Deblistering Il nodo della rimborsabilità: farmaco e servizio sono due cose diverse
Uno degli aspetti più importanti riguarda il rapporto con il Servizio sanitario nazionale.
Occorre distinguere nettamente tra rimborsabilità del medicinale e remunerazione del servizio di deblistering.
Il farmaco continua a essere rimborsato dal SSN o a carico del cittadino secondo le ordinarie regole dell’assistenza farmaceutica.
Diversa è la questione del lavoro professionale necessario per predisporre il confezionamento personalizzato.
Il fatto che un farmaco sia rimborsato dal Servizio sanitario non significa automaticamente che anche lo sconfezionamento, il riconfezionamento, i controlli e l’etichettatura siano gratuiti per il paziente.
Deblistering Non esiste una tariffa nazionale unica
Le Linee di indirizzo nazionali fissano gli standard minimi del servizio, ma non introducono una tariffa nazionale uniforme per il deblistering a carico del SSN.
Gli aspetti organizzativi, operativi ed economici del servizio in ambito convenzionale vengono rinviati agli Accordi Integrativi Regionali.
Sono quindi le Regioni e le Province autonome a poter stabilire se finanziare il servizio, per quali categorie di pazienti, attraverso quali modalità e con quale remunerazione per la farmacia.
Di conseguenza, non è corretto affermare che il deblistering sia oggi automaticamente gratuito in tutte le farmacie italiane.
La situazione varia da territorio a territorio.
Deblistering Dove non interviene il Servizio sanitario
In assenza di una specifica previsione regionale o di un progetto finanziato dal Servizio sanitario, il deblistering può restare a carico del cittadino.
La farmacia può offrire il servizio come prestazione professionale, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa, ma il costo non viene automaticamente sostenuto dal sistema pubblico.
È un punto centrale perché il servizio richiede tempo professionale, materiali, organizzazione, spazi, controlli, documentazione e assunzione di responsabilità.
Il caso Umbria: il modello più avanzato sul fronte del rimborso
Tra le esperienze più significative sul piano della remunerazione pubblica figura quella dell’Umbria, che ha inserito il confezionamento personalizzato nell’ambito della Farmacia dei Servizi.
Il progetto è stato rivolto in particolare a pazienti cronici e in politerapia appartenenti a specifiche categorie individuate dalla programmazione regionale.
Nel modello umbro, per i pazienti ammessi alla sperimentazione, il servizio è stato erogato senza costo diretto per l’assistito, mentre la farmacia ha ricevuto una remunerazione pubblica per il confezionamento personalizzato.
Nella fase sperimentale è stata prevista una tariffa di 13 euro per ogni settimana di terapia personalizzata.
L’esperienza umbra è particolarmente interessante perché mostra in concreto come il deblistering possa essere inserito in un percorso finanziato dal sistema sanitario.
Non si tratta, tuttavia, di una tariffa nazionale né di un diritto automaticamente esteso a tutti gli assistiti italiani.
deblistering le esperienze regionali
Altre Regioni hanno già affrontato il tema, con modelli e livelli di sviluppo differenti.
In alcuni territori il deblistering è stato sperimentato nell’ambito della Farmacia dei Servizi; in altri è stato sviluppato soprattutto in relazione alle strutture residenziali o ai pazienti cronici.
L’esperienza nazionale resta molto eterogenea.
In Veneto, già dal 2021 è prevista dispensazione personalizzata di terapie solide orali in dose unitaria all’interno di specifici Centri Servizi residenziali, con un modello quindi differente rispetto al deblistering destinato al cittadino ambulatoriale che si reca nella farmacia di comunità.
In Liguria il Consiglio regionale aveva già approvato nel 2024 un ordine del giorno per promuovere un progetto operativo sul deblistering nelle farmacie territoriali.
In Piemonte, sempre nel 2024, il Consiglio regionale ha impegnato la Giunta ad avviare una fase di sperimentazione finalizzata alla diffusione del servizio sul territorio.
La Provincia autonoma di Trento, nel febbraio 2026, ha aggiornato le proprie direttive sulla Farmacia dei Servizi introducendo specifiche indicazioni per il confezionamento personalizzato dei medicinali.
In Campania, inoltre, gli accordi regionali più recenti prevedono la disponibilità delle farmacie di comunità a garantire, per determinate categorie di assistiti, il servizio di sconfezionamento e riconfezionamento personalizzato.
Il quadro dimostra dunque che il deblistering non è più un fenomeno isolato, ma neppure un servizio con modalità di accesso e finanziamento già identiche in tutta Italia.
Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, Campania e Provincia autonoma di Trento, tra gli altri territori, hanno affrontato negli ultimi anni il tema del confezionamento personalizzato attraverso atti, sperimentazioni, indirizzi organizzativi o accordi territoriali.
Il panorama resta però eterogeneo.
La presenza di una disciplina regionale non equivale necessariamente alla gratuità del servizio per tutti i cittadini e le modalità di accesso possono essere differenti.
Il nuovo Accordo Collettivo Nazionale, Un ulteriore elemento da considerare è il nuovo Accordo Collettivo Nazionale per le farmacie pubbliche e private convenzionate.
L’ACN rafforza il ruolo della farmacia all’interno dell’assistenza territoriale e amplia lo spazio dei servizi professionali rivolti alla presa in carico del paziente.
Per il confezionamento personalizzato, tuttavia, la definizione concreta delle modalità di erogazione e della relativa remunerazione continua a passare attraverso la programmazione e la contrattazione regionale.
Il modello che si sta delineando è quindi quello di standard professionali nazionali e finanziamento territoriale.
Deblistering Il vero passaggio sarà dalla legittimità alla remunerazione
Per anni il dibattito sul deblistering si è concentrato soprattutto sulla possibilità giuridica per il farmacista di effettuare questa attività.
Con le nuove Linee di indirizzo la questione entra in una fase diversa.
Il problema principale non è più soltanto stabilire se sia possibile sconfezionare e riconfezionare i medicinali, ma capire come integrare stabilmente il servizio nell’assistenza territoriale e chi debba sostenerne il costo.
La preparazione di una terapia personalizzata non coincide con un gesto meccanico.
Comprende la verifica dello schema terapeutico, la valutazione dei medicinali, l’allestimento, la documentazione, i controlli, la tracciabilità, la conservazione e l’informazione al paziente.
Se il servizio viene considerato uno strumento per favorire l’aderenza alle cure, ridurre gli errori di assunzione e migliorare la gestione della politerapia, il tema della remunerazione della farmacia diventa inevitabilmente centrale.
Un’opportunità soprattutto per cronicità e politerapia
Il potenziale maggiore riguarda anziani, pazienti cronici, persone fragili e assistiti che assumono numerosi farmaci quotidianamente.
Per questi pazienti, la gestione autonoma di più confezioni può essere complessa e aumentare il rischio di dimenticanze, doppie assunzioni o errori.
Un confezionamento nel quale le dosi siano già organizzate secondo il momento di somministrazione può rendere più semplice seguire correttamente la terapia.
Il beneficio potenziale coinvolge anche caregiver e familiari, che spesso svolgono un ruolo fondamentale nella gestione quotidiana dei medicinali.
La farmacia cambia ruolo
Il deblistering rappresenta infine un esempio concreto dell’evoluzione della farmacia territoriale.
La farmacia non si limita più a consegnare la confezione del medicinale, ma può partecipare alla presa in carico del paziente, organizzando un servizio basato su sicurezza, tracciabilità,
counselling e collaborazione con il medico.
È questa la vera portata delle nuove Linee di
indirizzo.
Il deblistering viene riconosciuto come un’attività
professionale strutturata, con responsabilità ben definite e standard nazionali.
Resta ora aperta la partita più importante per la sua effettiva diffusione: l’inserimento del servizio negli Accordi Integrativi Regionali e la definizione di modelli di remunerazione a carico dei Servizi sanitari regionali.
Dove questo passaggio sarà compiuto, il confezionamento personalizzato potrà diventare non soltanto un servizio disponibile in farmacia, ma uno strumento ordinario di assistenza territoriale per i pazienti più fragili e complessi.
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Avv Aldo Lucarelli
Studio Legale Angelini Lucarelli
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