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Farmacie il trasferimento ed il decentramento

La pianta organica è lo strumento di pianificazione territoriale delle Farmacie che compete ai Comuni come Enti piu' prossimi al cittadino al fine di localizzare le sedi di farmacie nel territorio dell'ente.

il rapporto farmacie - abitanti è stato modificato dalla riforma del 2012 che ha previsto l'istituzione di una sede di farmacia ogni 3.300 abitanti, detto metodo si definisce "demografico" in quanto il rapporto farmacie abitanti è legato al numero degli abitanti.


Per individuare nel territorio comunale le sedi di farmacie i comuni, sulla base della legge 475 del 1968 articolo 2 il quale precisa che:


Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1, secondo cui Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti. La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso.


Ciò implica che la seconda sede scatta al raggiungimento di 4950 abitanti e non di 6.600.


Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.


I punti di riferimento sono quindi da una parte i pareri obbligatori ma non vincolanti dell'ordine dei farmacisti e delle aziende sanitarie locali, (leggi qui in tema di pareri per la revisione della pianta organica) e dall'altro l'individuazione delle esigenze della popolazione volte a garantire l'accessibilità al servizio farmaceutico.


Revisione del numero di farmacie e controllo del rapporto abitanti/farmacie
il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica.

La revisione è un obbligo comunale - sicché in caso di inerzia - il farmacista interessato potrà sollecitare l'avvio del procedimento e ricorrere al TAR con il meccanismo dell'art. 117 cpa in caso di inerzia.



Farmacie il trasferimento ed il decentramento
Farmacie il trasferimento ed il decentramento

Farmacie il trasferimento ed il decentramento


Leggi pure:


Attenzione, il Comune è vincolato all'avvio del procedimento e non al merito del procedimento, il cui contenuto rimane di discrezionalità amministrativa.


Leggi qui


Quanto al tema del trasferimento l'art. 1 comma 2 della legge 475 del 1968 prevede che

Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne domanda all'autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell'ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie.


La domanda di cui al quarto comma deve essere pubblicata per quindici giorni consecutivi nell'albo dell'unità sanitaria locale ed in quello del comune ove ha sede la farmacia.


Il provvedimento di trasferimento indica il nuovo locale in cui sarà ubicato l'esercizio farmaceutico.

Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 200 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie.


Da non confondere con il trasferimento della farmacia è il decentramento della farmacia ai sensi dell'art. 5 della legge 362 del 1991

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il comune e l'unità sanitaria locale competente per territorio, in sede di revisione della pianta organica delle farmacie, quando risultino intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione del comune o dell'area metropolitana anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo degli abitanti, provvedono alla nuova determinazione della circoscrizione delle sedi farmaceutiche.


Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentiti il comune, l'unità sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, su domanda del titolare della farmacia, il trasferimento della farmacia, nell'ambito del comune o dell'area metropolitana, in una zona di nuovo insediamento abitativo, tenuto conto delle esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dallo spostamento della popolazione, rimanendo immutato il numero delle farmacie in rapporto alla popolazione ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.



Istituzione di farmacie con metodo Topografico o speciale articolo 104 rd. 1265 del 1934


L'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:



Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità lo richiedono, possono stabilire, in deroga al criterio della popolazione di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sentiti l'unità sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, un limite di distanza per il quale la farmacia di nuova istituzione disti almeno 3.000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi. Tale disposizione si applica ai comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e con il limite di una farmacia per comune.


In sede di revisione delle piante organiche successiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le farmacie già aperte in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione e, qualora eccedenti i limiti ed i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sono considerate in soprannumero.



Si tratta di farmacie che non seguono il rapporto sede/abitanti ma la topografica del territorio che giusticica l'istituzione di una sede di farmacia anche li dove il rapporto demografico non è sufficiente. E' il caso di centri abitanti dislocati su un vasto territorio con centri abitati a valle ed a monte, oppure in frazioni che sono difficilmente raggiungibili.


Diritto Farmaceutico

Avv. Aldo Lucarelli



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