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Farmacie, i requisiti per l'istituzione con modello topografico.

Atto di discrezionalità Comunale ma con il rispetto però di determinati parametri.


È quanto emerge alla luce delle ultime decisioni amministrative.


Infatti il criterio ordinario per l’istituzione di nuove sedi farmaceutiche è il criterio cd.demografico di cui all’art.1 della l. n. 475 del 1968, per cui deve essere istituita una farmacia ogni 3.300 abitanti.


Vi è inoltre un criterio speciale e ulteriore, il criterio cd.topografico, che consente ai sensi dell’art. 104 del R.D. 1265 del 1934 (TULS), e in deroga al criterio cd.demografico basato sul rapporto numerico ordinario, la istituzione della sede farmaceutica


quando particolari esigenze dell’assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità lo richiedono”, purchè vi sia “un limite di distanza per il quale la farmacia di nuova istituzione disti almeno 3000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi”.

La valutazione tecnico-discrezionale dell’applicazione del criterio cd. topografico è basata sull’ubicazione in rapporto alle caratteristiche proprie topografiche e viarie,


tenendo conto anche delle particolari direttrici di frequenza quotidiana della popolazione e delle specifiche esigenze dell’assistenza farmaceutica locale.


E proprio in tali casi la scelta del criterio topografico viene adottata, sentiti i pareri degli organi competenti (nella specie ASL competente, Ordine farmacisti della provincia interessata), per meglio garantire l’assistenza farmaceutica nei centri abitati


Ovvero per comuni con popolazione complessiva non superiore a 12.500 abitanti ed anche nei casi di gruppi di abitanti che, per la conformazione dei luoghi e delle strade e per la distanza, non possono accedere facilmente alle farmacie esistenti e poter consentire di fruire del servizio; in tal senso vengono superate le condizioni disagevoli di alcune zone e frazioni comunali.



Va quindi evidenziato che la norma di riferimento non si fonda sul dato numerico minimo della popolazione, ma assume quale elemento base quello di assicurare la copertura del servizio per la tutela della salute degli abitanti, agevolando le condizioni disagiate di alcuni gruppi di abitanti localizzati in particolari zone comunali.



Ed invero è il caso delle frazioni di comuni a poca distanza dal centro storico, ad esempio 4/5 km e con carenza di mezzi pubblici.

Sussistono poi altri fattori solitamente "determinanti" per l'istituzione della sede topografica, quali ad esempio:


l’autonomia della frazione rispetto alle altre frazioni del medesimo comune e la circostanza che se anche sussistente il collegamento con mezzi di trasporto (corriere, ad orario) il tragitto comunque non sarebbe non breve per gli abitanti residenti per raggiungere le altre farmacie ubicate nel Comune.


Ecco quindi che anche una frazione di modeste dimensioni quindi al di sotto del tetto dei 3.300 abitanti, ove abbia una peculiare autonomia rispetto al centro comunale possa essere titolare di una farmacia, sopratutto ove sussistano condizioni ulteriori quali ad esempio un flusso demografico in particolari momenti dell'anno, si pensi al turismo estivo o invernale.


Giocheranno un ruolo importante sebbene non categorico, i pareri della ASL di riferimento e dell'ordine dei Farmacisti a livello territoriale.



Alla luce di ciò la scelta dell’istituzione della nuova sede farmaceutica giustificata dalla valutazione delle situazioni ambientali e topografiche e di viabilità, risulta legittima risultando indicate le ragioni di tale scelta desumibili da parte del Comune.

Tar 1349/20.



Le scelte del Comune in presenza di tali aspetti quindi risulteranno sufficientemente motivate e logiche, diversamente si potrà invece palesare un difetto di istruttoria o altro vizio davanti alla giustizia amministrativa.






Avv Aldo Lucarelli

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