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I campioni gratuiti di farmaci 💊 prassi e considerazioni sulla gestione della consegna

I campioni gratuiti di farmaci 💊 prassi e considerazioni sulla gestione della consegna.


Come noto (art 125 d.lgs 219/2006) l'azienda farmaceutica deve avere traccia della consegna dei campioni gratuiti di farmaci dagli informatori scientifici ai medici per motivi di conformità normativa, controllo dell'inventario e trasparenza.


Ci viene chiesto quale sia il termine di legge per conservare la documentazione sui campioni gratuiti visto che l’articolo di legge parla di 18 mesi.


L'obbligo specifico per i campioni, stabilito dal D.Lgs. 219/2006 (art. 125, co. 12), è di 18 mesi.
La norma descrive dette incombenze ai fini del decreto in sé ovvero per l' attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano.


Tuttavia, poiché le richieste dei medici e i DDT sono documenti rilevanti anche ad altri fini, si pensi ai risvolti fiscali e contabili, quindi per le registrazioni contabili ed anche per le fiscali (infatti attestano l'uscita del prodotto dal magazzino, anche se a titolo gratuito, e fanno parte quindi della documentazione a supporto dei movimenti di magazzino e della contabilità), è logico e  prudente conservarli per i periodi più lunghi previsti dalle norme civilistiche e tributarie, quindi oltre le disposizioni del decreto, che sono rispettivamente di 10 anni e 5 anni successivi alla presentazione della dichiarazione (quindi circa 6 anni totali se si considera la dichiarazione in se).


I campioni gratuiti di farmaci 💊 prassi e considerazioni sulla gestione della consegna
I campioni gratuiti di farmaci 💊 prassi e considerazioni sulla gestione della consegna

Per quanto sopra, secondo il sottoscritto, per evitare problemi in caso di controlli incrociati o accertamenti anche di natura fiscale (che hanno termini più lunghi), è prudente che le aziende farmaceutiche conservino tali documenti per il periodo più lungo previsto, cioè 10 anni a fini civilistici.


Chiaramente parliamo di termini che si sovrappongono per fini differenti, quelli dell'art. 125 co. 12 è ai fini del decreto, i termini di cui parliamo invece attengono ad altri profili, appunto civili e fiscali.


azienda farmaceutica campioni gratuiti la documentazione per 18 mesi, 5 anni o 10 anni?


L'Articolo 125 del D.Lgs. 219/2006 (che attua la direttiva 2001/83/CE, relativa a medicinali per uso umano) stabilisce regole precise per la fornitura dei campioni gratuiti:


La legge impone un numero massimo di campioni che possono essere forniti a ciascun medico in un anno.

L'azienda deve monitorare ogni consegna per assicurarsi che i suoi informatori scientifici non superino questi limiti legali.


Si evidenzia che i campioni gratuiti sono rivolti a Destinatari Qualificati: I campioni devono essere consegnati solo a medici abilitati a prescrivere quel particolare medicinale. Le note di consegna (DDT - Documenti di Trasporto, in questo contesto spesso chiamati "note di consegna campioni") servono come prova che la consegna è avvenuta a un professionista sanitario autorizzato.


In caso di ispezioni l'azienda deve essere in grado di dimostrare la corretta gestione dei campioni, inclusa la prova che i farmaci non sono stati deviati verso canali di vendita non autorizzati o il mercato illegale.

Le note di consegna firmate dai medici sono la prova documentale fondamentale.

Sussiste poi un Controllo e una Gestione dell'Inventario poiché i campioni gratuiti rappresentano un costo e un prodotto farmaceutico dell'azienda.


campioni gratuiti farmaci un connubio per l’Informatore scientifico ed il medico


L'informatore scientifico riceve un lotto di campioni dall'azienda, assumendosene la responsabilità. La nota di consegna firmata dal medico è la quietanza che solleva l'informatore dalla responsabilità per quel farmaco e documenta che l'obiettivo di marketing (la consegna al medico) è stato raggiunto.

La documentazione di consegna è quindi necessaria per la corretta registrazione contabile e lo scarico a magazzino di questi prodotti che, pur essendo gratuiti per il medico, hanno un valore intrinseco e sono soggetti a rigorose regole di inventario.


Sussiste poi un ulteriore step rappresentato dalla trasparenza e Responsabilità Etica, i protocolli.


Le aziende farmaceutiche hanno protocolli interni per prevenire l'uso improprio dei campioni. Tracciare la consegna aiuta a identificare eventuali anomalie o modelli di distribuzione sospetti da parte degli informatori.


A fini di trasparenza, l'azienda deve sapere esattamente quanti campioni sono in circolazione, quanti sono stati distrutti (se scaduti o danneggiati) e quanti sono stati effettivamente consegnati ai medici per uso professionale (non a scopo di lucro).



In conclusione sebbene l’articolo 125 del d.lgs 219/06 citi solo il termine di 18 mesi, una rendicontazione più approfondita ha molti altri risvolti e garantisce che la distribuzione dei campioni avvenga nel pieno rispetto delle norme italiane ed europee sul farmaco.💊



Prima di chiudere una precisazione, la Circolare n. 3/E del 18 gennaio 2006 (che commenta l'art. 2, comma 9, della Legge n. 289/2002) è molto importante in quanto stabilisce l'indeducibilità dei costi relativi alla distribuzione di campioni gratuiti di farmaci se questa avviene in violazione delle modalità e dei limiti quantitativi stabiliti dalla normativa specifica (allora Art. 13 del D.Lgs. 541/1992, ora Art. 125 del D.Lgs. 219/2006).


In sostanza, se la distribuzione non è a norma, il costo del campione non può essere portato in deduzione dal reddito d'impresa.

Diritto Farmaceutico

Avv Aldo Lucarelli

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