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le distanze per le Farmacie in Comuni confinanti

La distanza tra farmacie tra Comuni confinanti, 200 metri o 3 km ?


L'argomento sembra tornato alla ribalta dopo che il Consiglio di Stato con la sentenza che abbiamo commentato in altro articolo dal titolo "inammissibile il ricorso contro l'ubicazione della farmacia in altro Comune" ha specificato che per il farmacia è necessario essere parte della pianta organica criticata, al fine di contestare un trasferimento e pertanto che non è ammissibile un ricorso avverso il trasferimento di una sede di farmacia di altro Comune, il tutto chiaramente a patto di rispettare sempre la distanza minima soglia-soglia per la via pedonale piu' breve dei 200 metri.


La domanda quindi che ci viene posta è quella relativa all'altro requisito di distanza, ovvero i 3 km previsti dall'art 104 del Tuls per l'istituzione delle farmacie con sistema topografico, cosa accade se non venissero rispettati in sede di nuova istituzione tra farmacisti appartenente a due distinti Comuni?


Detto in altre parole, un farmacista titolare di sede potrà dolersi per l'apertura di una nuova sede ad una distanza inferiore ai 3 km situata nel Comune confinante?

A tale quesito rispondemmo già in passato citando la sentenza del Tar Abruzzo - L'Aquila n. 370/2022, che aveva declassato i 3 km di distanza previsti dall'art. 104 del Tuls per le farmacie topografice a parametro non vincolante.


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In questa sede possiamo dire che la successiva giurisprudenza del Consiglio di Stato (8431/2023) ha confermato tale orientamento ed ha avuto modo di precisare:




La giurisprudenza di questa Sezione (cfr. sentenza n. 6998 del 15 ottobre 2019) ha poi evidenziato che il rispetto della distanza di 3.000 metri dalle farmacie esistenti non può intendersi in modo rigido. In base alla giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia CE n. 570 del 1 giugno 2010), spetta al giudice nazionale verificare se le regole che pongono limiti all'apertura delle farmacie siano compatibili a consentire l'erogazione di un servizio adeguato con l'obiettivo di contemperare le riserve stabilite dal legislatore in favore dei farmacisti con la tutela della salute pubblica. Secondo la citata sentenza della Corte di Giustizia, cui era stata formulata una questione interpretativa pregiudiziale riguardante il richiamato art. 104 TULS, al fine di raggiungere in modo coerente e sistematico l'obiettivo di assicurare un servizio farmaceutico adeguato, le autorità competenti potrebbero perfino essere indotte ad interpretare la regola generale nel senso che è possibile autorizzare l'apertura di una farmacia a distanza inferiore alla distanza minima non solo in casi del tutto eccezionali, ma ogni volta che la rigida applicazione della regola generale rischi di non garantire un accesso adeguato al servizio farmaceutico.


Cosicché, il limite dei 3.000 metri può avere un temperamento quando occorre assicurare l’erogazione del servizio farmaceutico nell’ambito di una frazione di un Comune di popolazione inferiore ai 5000 che versa in situazioni ambientali, topografiche e di viabilità che ne impongono l’istituzione.


Gli orientamenti della giurisprudenza sono nel senso di affermare l’ampia discrezionalità che caratterizza l’individuazione delle sedi farmaceutiche (cfr. Cons. Stato, sez. III, nn. 4030/2022 e 327/2021) e la ridotta portata precettiva che assume la relativa pianta organica e perimetrazione (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 2329/2021), il cui criterio ispiratore non è quello del massimo decentramento bensì quello della massima accessibilità ed equa distribuzione territoriale (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 4374/2021).


Sperando di aver chiarito i termini della questione attendiamo sviluppi ulteriori sul tema.




Avv. Aldo Lucarelli

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