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Farmacie ed i conflitti tra confini

In caso di comuni confinanti o delimitati da una sola strada provinciale è possibile ottenere il trasferimento della Farmacia nei locali ricadenti in altro Comune contiguo? la risposta è negativa ma il dubbio sorge per i Comuni confinanti continui.


Il quesito ci viene posto in relazione a quei Comuni che sono divisi da una linea di confine ma che in realtà snodandosi sulla medesima strada


non hanno dei veri confini risultando il centro abitato senza alcuna interruzione.

Nel caso prospettato ci viene quindi elevato il quesito


se è possibile per una Farmacia chiedere il trasferimento a "confine" con il comune di competenza o in locali che si affacciano su detto territorio.

Quali possono essere gli indici rilevatori della sede di un locale che si affaccia su piu' comuni?

In tema di trasferimento delle sedi è stato piu' volte osservato che la pianificazione territoriale delle sedi farmaceutiche, in relazione al dichiarato fine della nuova disciplina di legge di massimizzare ed ottimizzare l’offerta farmaceutica sul territorio comunale a tutela del diritto alla salute sancito dall’art. 32 della Costituzione, che impone alla pianificazione, comunale, e non più regionale,


di fare riferimento non alla mera fissazione di confini fra zone riservate alle singole farmacie, bensì all’equilibrio dell’offerta fra le diverse aree di insediamento della popolazione residente e fluttuante,


mediante una pianificazione attenta alla copertura dei bisogni individuati per centri di insediamento o di aggregazione delimitati dalle direttrici di traffico come sopra considerate, che quindi ben può, sotto il profilo logico, prendere in considerazione, così come accede nella fattispecie in esame, una strada nella sua interezza in quanto asse viario di collegamento della popolazione fluttuante ovvero in quanto polo di aggregazione e concentrazione commerciale della domanda degli utenti del servizio farmaceutico, prevedendo per la stessa una programmazione differenziata rispetto ad uno o più quartieri retrostanti caratterizzati da logiche residenziali, produttive o commerciali meritevoli di diversa considerazione.


Questo il dettato del Consiglio di Stato nel 2020 ha affrontato una diatriba sulla divisione di una strada est/ovest collocata tra due sedi di pianta organica.


Nel 2024 il massimo consesso amministrativo ha avuto modo di precisare dopo una pur necessaria ma breve ricostruzione della riforma del settore farmaceutico e segnatamente delle disposizioni normative che regolano il trasferimento di una farmacia, tra cui: l’art. 1 della legge n. 475/1968, come novellato dall’art. 1 della legge n. 362/1991, dell’art. 13 del DPR n. 1275/1971 e, da ultimo, della legge n. 27/2012.


In base a tali disposizioni i soggetti, titolari di farmacia – in quanto titolari di un’azienda – sono sostanzialmente liberi di spostare la sede destinata all’esercizio dell’attività in nuovi locali, in conformità al dettato costituzionale sulla libertà d’iniziativa economica dell’imprenditore.

Tale libertà non è, tuttavia, illimitata. Devono essere, infatti, rispettate talune specifiche prescrizioni, affinché possono essere trasferiti i locali di una farmacia e precisamente: i. i nuovi locali devono essere ubicati all’interno della zona assegnata dalla pianta organica del medesimo comune; ii. deve essere rispettata la distanza di almeno 200 metri dalle farmacie più vicine.


Farmacie ed i conflitti tra confini


A tali prescrizioni si aggiunge, poi, un’ulteriore condizione generale, che implica una valutazione discrezionale da parte della P.A.: l’Autorità competente può, infatti, negare l’autorizzazione al trasferimento quando ritenga che non vengano soddisfatte “le esigenze degli abitanti della zona “.


L’ art. 2, l. n. 475 del 1968 si occupa dell’individuazione delle nuove sedi farmaceutiche e della loro localizzazione, demandandone i relativi compiti ai Comuni, ed è stato novellato dall’art. 11, d.l. n. 1 del 2012, nell’ottica, come detto, della liberalizzazione del servizio farmaceutico.


Dispone l’art. 1, comma 2, della L. 475/1968 e s.m.i. che: “chi intende trasferire una Farmacia in un altro locale, nell’ambito della sede per la quale fu concessa l’autorizzazione, deve farne domanda all’autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell’ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. […]”; l’art. 13 del D.P.R. 1275/1971 stabilisce poi che: “chi intende trasferire una farmacia da uno ad un altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione, deve farne domanda al medico provinciale […]”.


Farmacie ed i conflitti tra confini

Le suddette norme, dunque, stabiliscono che il trasferimento debba avvenire nell’ambito del territorio comunale di appartenenza.

Va anche ricordato che nell’organizzazione della dislocazione territoriale del servizio farmaceutico il Comune gode di ampia discrezionalità, in quanto la scelta conclusiva si basa sul bilanciamento di interessi diversi attinenti alla popolazione, attuale e potenzialmente insediabile, alle vie e ai mezzi di comunicazione, per cui tale scelta è sindacabile solo sotto il profilo della manifesta illogicità ovvero della inesatta acquisizione al procedimento degli elementi di fatto presupposti della decisione, e deve in ogni caso rispettare la pianta organica non potendo alterarla sulla base della normativa sul trasferimento di sedi farmaceutiche da altro comune limitrofo (Cons. Stato, sez. III, n. 2562).



Farmacie ed i conflitti tra confini

Farmacie ed i conflitti tra confini


Va ancora evidenziato che, nel caso che occupa, il Comune del nostro farmacista differentemente dal comune confinante - conta nella pianta organica un determinato numero di sedi nel nostro caso n. 3 sedi farmaceutiche, sulla base della relativa perimetrazione farmaceutica, sedi che non possono certamente aumentare o diminuire per effetto del trasferimento di una farmacia sul confine di un comune limitrofo.


Indici per rilevare la collocazione della sede infatti sono gli atti amministrativi utilizzati per l'apertura, come la competenza comunale ove produrre la Scia in caso di lavori o la competenza del Comune in cui è pagata la TARI.

Tali elementi sono rilevanti quali indici per comprendere - in caso di dubbio - ove ricadano i locali oggetto di contesa.


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Alla stregua delle suindicate coordinate ermeneutiche è, dunque, certamente legittimo il libero trasferimento della sede di una farmacia, come ha chiarito la Sezione (sent. del 2020), purché esso avvenga all'interno dello stesso Comune, e nel rispetto dell’esatta delimitazione dei confini tra due zone.


Hai un quesito? Leggi il blog o contattaci


Avv. Aldo Lucarelli

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