top of page

FARMA DIRITTO
I CASI AFFRONTATI DALL'AVVOCATO
ALDO LUCARELLI

Assistenza legale in Diritto Farmaceutico

centinaia di casi svolti consultabili nel blog

chiedi assistenza legale ed esponi il tuo caso a

Studio Legale Angelini Lucarelli

Via Monte Velino 133 Avezzano (AQ)

© Copyright

Farmacista e reperibilità

Farmacista e reperibilità: la questione della reperibilità del farmacista è regolata dalle leggi regionali e dalle convenzioni nazionali.


Esiste un limite di km? Ad esempio é possibile la reperibilità nell’arco dei 10/15 km?


Sì tale reperibilità é possibile, ma a condizione che sia garantito il rispetto dei tempi di intervento previsti dalla normativa locale.


quali sono i criteri per valutare la reperibilità?


1. Il criterio del "Tempestivo Intervento"


La normativa non fissa quasi mai una distanza chilometrica precisa (come i 15/20 km), ma parla di tempestività. In caso di chiamata per ricette urgenti ("non differibili"), il farmacista deve essere in grado di raggiungere la farmacia in un tempo ragionevole per non incorrere in responsabilità per interrurzione di sevizio. Principio valido per le ricette U (urgenti/salva vita).


Da tener presente che le autorità sanitarie locali (ASL) considerano accettabile un tempo di intervento compreso tra i 15 e i 30 minuti.


Quindi il tempo va collocato nel tragitto, ad esempio di 15/20 km, ove tale tragitto è agevole (es. autostrada o scorrimento veloce) e percorribile in 15-20 minuti, la reperibilità da casa è generalmente ammessa.



Bisogna tuttavia distinguere tra le modalità di servizio:


Servizio a porte chiuse: Il farmacista è fisicamente in farmacia ma con i locali chiusi (risponde al citofono).


Servizio in reperibilità (a chiamata): 

Il farmacista è a casa e deve recarsi in farmacia solo se chiamato. Questa modalità è tipica delle farmacie rurali o dei turni notturni in centri piccoli.


Dipenderà dalla normativa Regionale e dalle Regole richieste dalla Autorità sanitaria locale.


Farmacista e reperibilità
Farmacista e reperibilità

La modalità di espletamento del turno (inclusa la reperibilità da casa) deve essere autorizzata dall'autorità sanitaria competente.

Ove si risieda in una distanza ragionevole, ad esempio 15/ 20 km, l'ASL potrebbe richiedere una dichiarazione in cui il Farmaciasta si impegni a garantire l'apertura entro un determinato numero di minuti. (Ad esempio entro 15/20 minuti)


In alcuni casi, se la distanza è ritenuta eccessiva o il percorso impervio, l'autorità potrebbe negare la reperibilità da casa, obbligando il farmacista a soggiornare in locali adiacenti alla farmacia o all'interno della stessa.

Se la farmacia è l'unica di turno in una zona vasta, la tolleranza sui tempi di attesa del cittadino è molto bassa.


Reperibilità e contratto, il CCNL Farmacie Private


Il Contratto Collettivo Nazionale prevede che per il servizio di reperibilità spetti un'indennità al lavoratore. Per un dipendente, la reperibilità fuori dal comune deve essere concordata con il titolare, fermo restando che l'obbligo di residenza nel comune della farmacia non esiste più da tempo per i professionisti.

Vi sono differenze tra Regioni ad esempio nella Regione Abruzzo (L.R. 24/1989 e succ. mod.)la normativa è piuttosto specifica sulla modalità del servizio:


Reperibilità: Il farmacista deve essere "agevolmente reperibile". La legge non indica i chilometri, ma la prassi consolidata e le circolari delle ASL locali (come quella di Chieti o Pescara) richiedono solitamente che il farmacista sia in grado di aprire la farmacia entro 20-30 minuti dalla chiamata.

Comuni Grandi (>50.000 abitanti): Spesso vige l'obbligo di permanenza in farmacia (a battenti chiusi) o in locali attigui.

Comuni Piccoli o Rurali: È ammessa la reperibilità da casa. Se i 20 km che si percorrono sono su strade veloci e permettono di arrivare in 20 minuti, generalmente si é in regola. Se il tragitto richiede più tempo, potrebbe essere contestato per mancata tempestività.



Il caso della Regione Lazio (L.R. 26/2002 e L.R. 45/1980)

Il Lazio distingue nettamente tra capoluoghi e altri comuni:

Capoluoghi di Provincia: Il servizio notturno deve essere svolto di norma a battenti chiusi, il che implica la presenza fisica del farmacista nei locali della farmacia o in alloggi comunicanti.

Altri Comuni: È ammesso il servizio "a chiamata". Anche qui vale il principio della reperibilità "agevole".

Il limite dei 30 minuti: Molte ASL del Lazio considerano i 30 minuti come il tempo massimo tollerabile per l'utente. 20 km in zone trafficate del Lazio (specialmente nell'hinterland romano) possono richiedere molto più di mezz'ora, rendendo la reperibilità da casa rischiosa sotto il profilo sanzionatori.



Gli esempio sopra riportati dimostrano che l’interpretazione della normativa é quindi posta su base locale pure se il concetto di reperibilità è farmaci 💊 urgenti ‼️ rimane il nodo essenziale da rispettare.


Diritto Farmaceutico

Avv Aldo Lucarelli



Commenti


Diritto Farmaceutico

il mondo legale on line della Farmacia e dei  Farmacisti

gli articoli del blog non costituiscono consulenza sono casi di scuola ad uso studio di carattere generale e non prescindono dalla necessità di un parere specifico su caso concreto. Possono contenere opinioni dell'autore

Modulo di iscrizione

Il tuo modulo è stato inviato!

Avv. Aldo Lucarelli  Via Monte Velino 133, Avezzano (AQ) p.iva 01724970668

086321520 - 3392366541

  • Facebook

©2022 di Farma Diritto. Creato con Wix.com

bottom of page