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Farmaci Generici, il TAR Lazio ferma l’AIFA: «Illegittimo il prelievo dello 0,65% a favore dei grossisti»


Con una sentenza destinata a fare scuola, i giudici amministrativi del Tar Roma chiariscono i confini della Legge di Bilancio 2025: la rideterminazione delle quote di spettanza non può colpire i medicinali equivalenti basandosi su un’interpretazione estensiva della norma.


Il mercato dei farmaci generici in Italia incassa una vittoria legale decisiva. Il TAR Lazio (Sezione Terza Quater) ha infatti annullato il Comunicato AIFA del 7 aprile 2025 e le relative determinazioni che riducevano la quota di spettanza delle aziende produttrici di medicinali equivalenti per trasferirla ai grossisti.


Il cuore della controversia risolta dal Tar Roma


La disputa nasce dall’interpretazione dell’art. 1, comma 324, della Legge di Bilancio 2025. La norma ha rideterminato le quote sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci di fascia A, fissando la quota per le aziende farmaceutiche al 66% e quella per i grossisti al 3,65% (con un incremento per questi ultimi dello 0,65%).

L’AIFA, supportata da un parere del Ministero della Salute, aveva applicato questa decurtazione anche ai farmaci generici.


Tuttavia, i produttori di equivalenti – guidati nel ricorso da Doc Generici S.r.l. – hanno sollevato uno scudo normativo: i generici seguono regole proprie, dettate dal cosiddetto "Decreto Abruzzo" (D.L. 39/2009), che fissa la loro quota di spettanza al 58,65%.


La "trappola" dei numeri

Il TAR Roma 2026 n. ha accolto il ricorso basandosi su un’analisi testuale e logica impeccabile. Secondo i magistrati, il riferimento della Legge di Bilancio alla quota del 66% è un dato numerico "puntuale e non interpretabile".



Il riferimento specifico alla quota del 66% non lascia margini a dubbi: essa si riferisce necessariamente ai farmaci 'originator' (che prima erano al 66,65%). Se il legislatore avesse voluto colpire i generici, avrebbe dovuto citare esplicitamente la loro quota del 58,65%.”





n altre parole, l'AIFA non può "correggere" la legge o applicarla per analogia dove i numeri dicono altro. Il Tribunale ha sottolineato che, se si accettasse l’interpretazione dell'Agenzia, si finirebbe per abrogare implicitamente una norma speciale (quella sui generici) senza che vi sia una chiara volontà del legislatore in tal senso.

Un principio di coerenza legislativa


Un altro passaggio chiave della sentenza n. 2070/2026 Roma riguarda il confronto con la normativa dell'anno precedente. Il TAR ha osservato che, quando il legislatore vuole riferirsi a tutta la filiera (sia di marca che generica), lo fa esplicitamente, come accaduto nella Legge di Bilancio 2024. Il silenzio del testo del 2025 riguardo ai generici deve quindi essere interpretato come una volontà di esclusione.


Le conseguenze per il settore farmaceutico


La decisione ha un impatto economico immediato:


1. Stop ai trasferimenti: Le aziende produttrici di generici non sono tenute a "cedere" lo 0,65% del prezzo al pubblico ai grossisti.


2. Efficacia degli atti: Sono state annullate tutte le clausole inserite nelle determinazioni AIFA che imponevano tale prelievo per farmaci come Doclatim, Isotretinoina e altri.


3. Tutela della concorrenza: Viene preservata la stabilità economica di un comparto che già opera con margini ridotti rispetto ai farmaci coperti da brevetto.


La sentenza ribadisce un principio fondamentale del diritto amministrativo:


le autorità indipendenti e i Ministeri non possono estendere i sacrifici patrimoniali imposti dalla legge oltre i confini strettamente definiti dal testo normativo.


Diritto del Farmaco 💊

Avv Aldo Lucarelli



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