cross-border farmaceutico e tutela dell'avviamento: il nuovo volto del contenzioso tra farmacie
- Avv Aldo Lucarelli
- 4 giorni fa
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La farmacia del comune confinante legittimata ad impugnare gli spostamenti nel vicino comune
La farmacia di un diverso Comune legittimata ad impugnare lo spostamento di una farmacia nel Comune limitrofo per apertura a ridosso dei propri confini
con la sentenza del Tar Perugia 18/2026 si fa strada il più volte contestato diritto di impugnativa di una farmacia in relazione agli spostamenti ed ai confini di altra farmacia nel comune confinante, che possiamo definire
Cross border farmaceutico
Questo principio era stato più volte negato dalla giurisprudenza amministrativa nel presupposto che gli “affari” della pianta organica comunale sono solo dei farmacisti che ve ne fanno parte.
Quando il Cross border farmaceutico è stato negato leggi:
Nel contesto delineato dal Tar Perugia invece viene superato il principio (CdS 8096/2025) nel presupposto della possibile impugnativa per la tutela dell’avviamento commerciale e per evitare lo sviamento commerciale.

Si legge in sentenza “Preliminarmente deve essere respinta l’eccezione di difetto di legittimazione attiva della farmacia ricorrente. Il Collegio ben conosce i principi affermati, da ultimo, da Cons. Stato, sez. III, 20 ottobre 2025 n. 8096, secondo cui “dato che il potere di pianificazione delle sedi farmaceutiche spetta a ciascun Comune nell’ambito del proprio territorio, la dimensione comunale del piano implica, da un lato, che ciascun Comune deve considerare solo il proprio territorio e non è tenuto a prendere in considerazione la ubicazione territoriale delle farmacie che hanno sede in altro Comune, né ad assicurare la partecipazione procedimentale di farmacie diverse da quelle ubicate nel Comune, e, dall’altro lato, e per l’effetto, che solo le farmacie ubicate nell’ambito del Comune de quo possono contestare il piano stesso”;
Ma viene precisato: “ tuttavia si ritiene che il caso in esame presenti profili di peculiarità che giustificano un diverso esito. Innanzitutto il presente giudizio non concerne il potere pianificatorio comunale in tema di sedi farmaceutiche ma il mero spostamento di una di esse; e le circostanze particolari del caso in esame (l’ubicazione della nuova sede farmaceutica in adiacenza al Comune, tradizionale bacino di utenza della ricorrente, ed ancor più la circostanza che il presente giudizio sia primariamente diretto a tutelare la situazione di “avviamento commerciale” vantato nella zona scongiurando un potenziale sviamento della clientela) sono idonee a radicare la legittimazione e l’interesse al ricorso della farmacia”
Va preciso però che pur se ammesso tale principio, il ricorso é stato poi rigettato per le motivazioni che seguono in tema di pianta organica.
Infatti la funzione della perimetrazione è quella di fornire uno strumento per consentire la localizzazione della farmacia all'interno della propria zona.
Ne consegue che il criterio prioritario è divenuto quello dell'equa distribuzione sul territorio, mentre nulla si dice a proposito della definizione esatta dei confini di ciascun esercizio; anzi, nella terminologia usata è venuto meno anche il termine "sede", sostituito dal termine "zona", lasciando supporre che ciò abbia una valenza non solo lessicale e formale, ma di tipo sostanziale (cfr. Cons. Stato, sez. III, 10/07/2024, n. 6141).
Quindi la programmazione territoriale del servizio farmaceutico non assegna a ciascuna farmacia una precisa ubicazione, da intendersi come una zona esclusiva, bensì una porzione di territorio (sede farmaceutica), più o meno ampia, definita sommariamente attraverso le indicazioni che richiamano a località, frazioni, quartieri et similia, ove l'aspetto prevalente, salvo il limite della distanza legale minima, è essenzialmente l'idoneità della sede prescelta a soddisfare le esigenze della popolazione residente (cfr. Cons. Stato, sez. III, 23/02/2024, n. 1779).
Già da tali considerazioni emerge l’infondatezza della pretesa della farmacia di considerare la zona di originaria destinazione della controinteressata come fissa e sostanzialmente immutabile, subordinando lo spostamento a presupposti rigidi soggetti al placetdel Comune.
“Nell'ordinamento farmaceutico prevale il principio della libera scelta del farmacista riguardo all'ubicazione del proprio esercizio all'interno della sede assegnata, configurandosi l'autorizzazione al trasferimento come un provvedimento volto a rimuovere un limite legale all'esercizio di un diritto. Di conseguenza, il potere discrezionale della pubblica amministrazione deve essere esercitato in maniera restrittiva…
(Cons. Stato, sez. III, 09 marzo 2022, n. 1692, id. 15 gennaio 2024, n. 463)
E’ chiaro che tale facoltà di scelta del farmacista non può certamente essere compressa o limitata per finalità anticoncorrenziali, come preteso dal ricorrente.
Perimetrazione e Locali disponibili
Non solo. La difficoltà o impossibilità di trovare locali idonei per l'apertura di una nuova farmacia nella propria zona di competenza, se denunciata dal richiedente, è una variabile che l'Amministrazione comunale deve, valutare e accertare non solo in fase di localizzazione di una nuova sede ma anche nella fase di delibazione dell'istanza di riperimetrazione della zona, quale situazione che influisce non solo sull'interesse privatistico dell'imprenditore, ma anche sull'interesse pubblico a una presenza più capillare e diffusa della rete farmaceutica sul territorio (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 22 gennaio 2024, n. 1141)
Diritto Farmaceutico
Avv Aldo Lucarelli



















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