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La competenza della giunta Comunale alla revisione della pianta organica farmacie

Ci viene chiesto di chiarire se per competenza Comunale alla revisione della pianta organica farmacie si possa far riferimento al Consiglio e non alla giunta.


Giunta o Consiglio?


Giunta!


La competenza alla revisione della pianta organica delle farmacie presenti nel territorio comunale esorbita, difatti, dalle attribuzioni del Consiglio comunale, rientrando invece tra le prerogative della Giunta.


Al riguardo, la giurisprudenza ricorda introduttivamente che l’art. 2 della Legge n. 475/1968, come modificata dal D.L. n. 1/2012, stabilisce che, “al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie (…)”. Il dettato della norma, quindi, si esprime chiaramente nel senso di attribuire l’individuazione e la localizzazione delle nuove sedi farmaceutiche all’Ente locale, trattandosi di attività volta a garantire un ordinato assetto del territorio alla luce degli effettivi bisogni della collettività e, dunque, connessa ai compiti di pianificazione urbanistica attribuiti ai Comuni in quanto enti appartenenti a un livello di governo più vicino ai cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 2 aprile 2020, n. 2240).


Ciò detto, sul piano giurisprudenziale esiste un orientamento che risulta consolidato nel senso di riconoscere la competenza alla revisione della pianta organica delle farmacie al Comune, e per esso alla Giunta Comunale (cfr., ex multis, TAR Calabria – Sez. Staccata di Reggio Calabria, sentenza n. 168/2025; Cons. Stato, Sez. III, 18 ottobre 2019, n. 5256; Id., 28 novembre 2018, n. 6757). Difatti, gli atti amministrativi di individuazione delle nuove sedi farmaceutiche appartengono al novero dei provvedimenti esecutivi e di gestione amministrativa rientranti nella residuale sfera di competenze della Giunta Comunale, laddove il Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla cui competenza la legge riserva gli atti di carattere strategico e programmatico nella vita della comunità locale (cfr., da ultimo, TAR Piemonte, sez. II, 15 settembre 2020, n. 537; TAR Campania, Salerno, sez. III, 29 marzo 2023, n. 717).



In termini è stato, altresì, recentemente puntualizzato che “la valenza programmatoria della localizzazione di nuove sedi è alquanto sfumata - poiché non si tratta di riorganizzare il servizio farmaceutico in ambito comunale ma di completarlo - e, comunque, non è tale da attrarla alla ristretta competenza dell'organo consiliare” (TAR Sardegna, sez. I, 11 gennaio 2023, n. 5 e da ultimo TAR Molise 95/2026)


Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo. Ad esso spettano, per legge (art. 42 del TUEL), gli atti fondamentali di pianificazione strategica, i bilanci, i regolamenti e le scelte di fondo che delineano il volto del Comune.


La Giunta Comunale è l'organo esecutivo e gestionale. Ad essa spetta il compito di attuare gli indirizzi definiti dal Consiglio attraverso provvedimenti concreti e operativi.


La natura della "Revisione della pianta organica" farmacie


La revisione della pianta organica delle farmacie non è considerata un atto di programmazione strategica di alto livello, ma un provvedimento di natura gestionale e tecnico-amministrativa.

Come chiarito dai giudici amministrativi:


1. Non è atto di indirizzo: L'identificazione delle zone per le nuove sedi farmaceutiche risponde a criteri di natura tecnica (densità della popolazione, accessibilità del servizio, pareri sanitari), finalizzati a "completare" l'offerta del servizio sul territorio, non a ridisegnarne le strategie di sviluppo.


2. Valenza programmatoria limitata: La giurisprudenza definisce la valenza programmatoria di tale atto come "alquanto sfumata". Essendo un'attività esecutiva volta a garantire l'efficienza del servizio farmaceutico, essa ricade correttamente nella "residuale sfera di competenze" della Giunta.


Affidare la revisione della pianta organica al Consiglio Comunale significa incorrere in un vizio di incompetenza assoluta. Quando il Consiglio invade la sfera di competenza della Giunta (o viceversa), l'atto adottato è illegittimo e destinato all'annullamento in sede giudiziaria. (Tar Molise 95/2026)


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