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Nella Farmacia Comunale la Gestione Comunale o mista non altera la natura comunale

Come riferito nella recente sentenza del Consiglio di Stato 2896 del 10.04.2026, la gestione della farmacia non inficia la sua natura che ove era di carattere Comunale, poiché oggetto di esercizio di prelazione, non muta la sua natura ove la gestione, inizialmente data ad una società mista pubblico privato sia diventata nel tempo della sola Società privata a seguito di dismissione della parte comunale.


Non é una novità né la scissione della gestione dalla Proprietà né la distribuzione dei ruoli tra l’ente Comunale (proprietario) e la società mista con ruolo gestorio, a ribadirlo é il Consiglio di Stato del 10.04.2026 secondo cui




Dal punto di vista normativo, viene in rilievo il disposto dell’art. 9, comma 1, l. 2 aprile 1968, n. 475, come sostituito dall’art. 10 l. 8 novembre 1991, n, 362, ai sensi del quale:


La titolarità delle farmacie che si rendono vacanti e di quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica può essere assunta per la metà dal comune. Le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nelle seguenti forme:

a) in economia;

b) a mezzo di azienda speciale;

c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici

titolari;

d) a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento

della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune

abbia la titolarità.

All’atto della costituzione della società cessa di diritto il rapporto di lavoro dipendente tra il comune e gli anzidetti farmacisti”.



La citata disposizione rende infatti evidente che la cd. scissione tra titolarità e gestione della farmacia comunale è insita nel modulo gestionale incentrato sull’affidamento dell’esercizio farmaceutico ad un soggetto formalmente terzo

rispetto al Comune, quale è appunto la società di capitali a composizione mista pubblico-privata.


Invero, come chiarito dalla giurisprudenza, “la società di capitali con partecipazione pubblica, indifferentemente se maggioritaria o minoritaria, seppur formalmente privata quanto a modello organizzatorio, si colloca comunque in un rapporto di stretta strumentalità rispetto all’ente pubblico che la costituisce ed agli interessi di

cui quest’ultimo è attributario, così che detta “società mista” rappresenta il soggetto chiamato a gestire necessariamente il servizio pubblico (per il cui esercizio è stata costituita) con una dissociazione tra la titolarità del servizio (nella specie la titolarità del diritto d’esercizio farmaceutico ascritta al comune) e la gestione dello stesso (ascritto alla società di gestione), che trova il suo titolo non già in un rapporto di concessione, ma nel “munus publicum” che comporta l’affidamento diretto e privilegiato del servizio alla società appositamente costituita in un rapporto di ausiliarità con il titolare dell’esercizio, così da rendere compatibile il modulo di gestione societaria con la titolarità comunale della farmacia” (T.A.R. per il Lazio,

Roma, Sez. I, 29 novembre 2019, n. 13682).




Se quindi, in ossequio alla disposizione citata (ed alla relativa esegesi giurisprudenziale), la società Farmacia Comunale non aveva acquisito, all’atto della sua costituzione, la titolarità della sede farmaceutica comunale - la quale è rimasta, insieme al servizio pubblico farmaceutico al cui svolgimento la farmacia comunale è strumentale, in capo al Comune - ma la sola gestione della stessa, non si vede in virtù di quale meccanismo traslativo/acquisitivo la titolarità della sede farmaceutica comunale, per effetto della dismissione da parte del Comune della sua partecipazione alla suddetta società, avrebbe dovuto trasferirsi in capo a quest’ultima, mutando peraltro la sua natura pubblica in privata.


la Natura della farmacia quindi non può “mutare” a seguito delle vicende che inficiano o modificano la gestione stante uno spartiacque ben definito - anche per le farmacie Comunali - tra titolarità e gestione.

Avv Aldo Lucarelli

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