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Farmaci all'ingrosso, Farmacia e Fatturato..

Acquisto di Farmaci da parte del grossista con codice univoco della farmacia pratica commerciale corretta?

Quali sono le implicazioni nell'uso di un solo codice univoco nell'acquisto di farmaci da parte del grossista (art. 100 d.lgs 219/2006) farmacista?

L'uso improprio della fatturazione della farmacia al dettaglio per farmaci destinati al canale all'ingrosso comporta sanzioni? (oltre ad alterare il valore della farmacia).

Cosa comporta lo stoccaggio di farmaci destinati all'ingrosso in locali non indicati nell'autorizzazione?



Ricordiamo che l'art. 100 del testo unico prevede che la distribuzione all'ingrosso di medicinali è subordinata al possesso di un'autorizzazione rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma ovvero dalle altre autorità competenti, individuate dalla legislazione delle regioni o delle province autonome,

tale autorizzazione precisa per quali locali, stabiliti sul loro territorio, è valida.


I farmacisti e le società di farmacisti, titolari di farmacia nonché le società che gestiscono farmacie comunali possono svolgere attività di distribuzione all'ingrosso dei medicinali, nel rispetto delle disposizioni del presente titolo. Parimenti le società che svolgono attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali possono svolgere attività di vendita al pubblico di medicinali attraverso la gestione di farmacie comunali.



La pratica commerciale dell'acquisto di farmaci all'ingrosso con il codice della farmacia al dettaglio è una pratica che tra le altre cose può alterare il valore commerciale della farmacia, il presente post però si focalizza sul diverso problema delle sanzioni amministrative in caso di controlli e di mancato uso di codici univoci destinati oltre che di un corretto stoccaggio.


Secondo chi scrive, l'utilizzo del codice retail per scopi di ingrosso (spesso finalizzato a intercettare sconti maggiori o a interferire artificialmente sul fatturato della farmacia) può alterare i flussi della banca dati centrale del Ministero della Salute e di AIFA, alterando anche la catena di tracciabilità, e quindi creare un pericolo anche solo potenziale.


Leggi pure:



Infatti, è la violazione delle procedure rigorosamente disciplinate dalla legge e dalle autorizzazioni a essere colpita, a prescindere dal concretizzarsi di un danno effettivo, senza che possa parlarsi di una personificazione nei termini esposti. (così Cass. 14491/2026 pagina 13)


Va infatti chiarito che il codice di acquisto e lo stoccaggio devono rimanere separati, prescrive la Cassazione che in materia di distribuzione di medicinali, il farmacista titolare di farmacia che svolga anche attività di distribuzione all'ingrosso ai sensi dell'art. 100, comma 1-bis, del d.lgs. n. 219 del 2006 deve mantenere formalmente distinte le due attività, senza commistione tra l'una e l'altra, nel rispetto di tutte le disposizioni del titolo VII del medesimo decreto.



I medicinali acquistati utilizzando il codice univoco di identificazione per la vendita al dettaglio possono essere venduti soltanto al pubblico degli utilizzatori finali e devono essere conservati nei magazzini della farmacia, non essendo consentito l'approvvigionamento e lo stoccaggio presso la farmacia di medicinali destinati alla vendita all'ingrosso.


Per garantire la tracciabilità dei farmaci, ogni tipologia di medicinale deve transitare esclusivamente nei luoghi specificamente ad essa destinati, anche quando si tratti di passaggi tra magazzini di strutture gestite dal medesimo soggetto. La violazione di tali prescrizioni integra un illecito di pericolo sanzionabile ai sensi dell'art. 148, comma 13, del d.lgs. n. 219 del 2006, che punisce amministrativamente tutte le violazioni delle disposizioni del titolo VII diverse da quelle penalmente rilevanti ex art. 147, comma 4, anche in assenza di un pregiudizio concreto all'attività di controllo o alla salute pubblica. Cassazione 14491/2026.


La complessa disciplina è finalizzata a garantire il servizio pubblico, assicurando la permanenza di un assortimento di medicinali sufficiente a rispondere con la massima tempestività alle esigenze del rispettivo territorio. Pertanto, pur essendo consentito ai farmacisti e alle società di farmacisti titolari di farmacia di vendere all'ingrosso i medicinali, va comunque assicurata la tracciabilità dei farmaci, in maniera da evitare fenomeni distorsivi della concorrenza e la vendita su mercati paralleli in danno dell'Erario e della salute pubblica. In tale ottica, la necessità di codici differenti per lo svolgimento delle diverse attività di vendita al dettaglio e di vendita all'ingrosso è funzionale appunto al bisogno di garantire in ogni caso la tracciabilità dei farmaci, anche ove si tratti, come nel caso in esame, di passaggi tra magazzini di strutture gestite dal medesimo farmacista, senza che possa obiettarsi che detta esigenza di trasparenza delle operazioni possa arrecare una indebita limitazione dell'attività di commercializzazione (così Consiglio di Stato sez. III, 21 settembre 2018, n. 5486). Pertanto, i medicinali acquistati dalla farmacia, utilizzando il relativo codice univoco di identificazione, possono essere venduti soltanto al pubblico degli utilizzatori finali, e non anche a distributori all’ingrosso, e vanno conservati nei magazzini della farmacia. Cass. Ord. 11147 del 25.04.2026.


Non di rado si assiste ad una commistione di codici, pratica spesso utilizzata per questioni di fatturato e di scontistica, elementi che però possono portare a sanzioni amministrative molto elevate (art. 148 d.lgs 219/06) che nel caso della Cassazione del 2026 erano di 6000 euro per singola violazione.



diritto farmaceutico

Avv. Aldo Lucarelli







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