Farmacista ed il divieto di cumulo delle professioni sanitarie
- Avv Aldo Lucarelli
- 5 ore fa
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L’articolo 102 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie: il divieto di cumulo delle professioni sanitarie per il farmacista. Analisi critica alla luce della normativa vigente
L’evoluzione delle professioni sanitarie, l’introduzione della farmacia dei servizi e il riconoscimento di nuove professioni sanitarie hanno riportato al centro dell’attenzione una disposizione risalente al 1934: l’articolo 102 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie).
Negli ultimi anni la norma è divenuta particolarmente rilevante per i farmacisti che abbiano conseguito ulteriori titoli professionali – quali biologo, psicologo, dietista o altre professioni sanitarie – e intendano esercitare entrambe le professioni.
Il caso del farmacista-biologo nutrizionista rappresenta oggi l’esempio più significativo delle criticità interpretative dell’art. 102.
L’art. 102, comma 1, del R.D. n. 1265/1934 dispone:
“Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all’esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, eccettuato l’esercizio della farmacia che non può essere cumulato con quello di altre professioni o arti sanitarie.”
La disposizione nasce in un contesto storico completamente diverso dall’attuale, nel 1934 non esistevano le attuali ventidue professioni sanitarie e non era configurabile la figura del biologo nutrizionista;

La norma aveva principalmente la funzione di evitare che il farmacista potesse trovarsi in conflitto d’interessi con professioni che prescrivevano medicinali, in particolare il medico.
Il quadro normativo è profondamente mutato.
Con la legge 11 gennaio 2018, n. 3, il biologo è stato definitivamente ricondotto nell’ambito delle professioni sanitarie, con il passaggio della vigilanza al Ministero della Salute.
Elenco qui di seguito consultabile liberante:
Paradossalmente, tuttavia, il legislatore non ha modificato l’articolo 102, lasciando immutata una disposizione scritta ottantaquattro anni prima.
L’aspetto più controverso riguarda la formulazione della norma che dal 1934 riguarda l’esercizio della farmacia.
La posizione del Ministero della Salute
Con nota prot. n. 0013410-P del 9 marzo 2021,
Consultabile qui 👈
Secondo il Ministero l’art. 102 disciplina un cumulo soggettivo ed il divieto riguarda il singolo professionista quindi un farmacista non può esercitare contemporaneamente un’altra professione sanitaria, anche se in luoghi diversi dalla farmacia.
Il Ministero richiama una giurisprudenza amministrativa risalente e conclude che il divieto continua a operare nonostante il mutato quadro normativo conseguente alla legge n. 3/2018.
Posizione ribadita dalla stessa Federazione FNOB a dicembre 2025 in una nota rintracciabile sul web
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Pertanto, secondo l’orientamento ministeriale è possibile che un biologo svolga attività professionale presso una farmacia ma non è invece possibile che la stessa persona eserciti contemporaneamente come farmacista e come biologo.
La Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi ha precisato nella propria nota che
“…è, in altri termini, possibile che un biologo iscritto all’albo svolga l’attività professionale di nutrizionista all’interno di una farmacia ma non è, invece, assolutamente possibile che questi, contemporaneamente, svolga attività che esulano da quelle che formano oggetto della professione di biologo, in quanto afferenti a quella di farmacista.“
La legge vieta espressamente il farmacista-biologo?
Sotto il profilo strettamente giuridico occorre distinguere tra norma e interpretazione.
La legge non cita il biologo è non disciplina il farmacista con doppia iscrizione ordinistica.
Il divieto deriva da un’interpretazione estensiva dell’art. 102 fondata su tre presupposti:
il biologo è oggi una professione sanitaria;
il divieto dell’art. 102 riguarda il farmacista come persona;
il concetto di “esercizio della farmacia” coincide con l’esercizio della professione di farmacista.
Il divieto quindi concerne l’esercizio e non la qualifica.
La questione della doppia iscrizione
È opportuno distinguere l’iscrizione all’albo dall’esercizio della professione.
L’art. 102 disciplina l’esercizio. Non contiene alcuna previsione testuale relativa all’iscrizione contemporanea in due Ordini professionali.
Nella prassi ordinistica, tuttavia, l’orientamento ministeriale viene generalmente esteso anche alla valutazione della compatibilità del doppio esercizio per il quale tuttavia si rimanda alla valutazione da parte degli Ordini, sebbene appare evidente come non sia ammesso il doppio esercizio anche nella residuale ipotesi di doppia iscrizione.
alcune criticità da evidenziare..
L’attuale disciplina presenta evidenti criticità, per le quali é sempre opportuno interfacciarsi con i rispettivi Ordini.
Da un lato, il legislatore promuove una farmacia sempre più orientata ai servizi, alla prevenzione e alla presa in carico del paziente.
Dall’altro, continua a trovare applicazione una disposizione del 1934 concepita in un sistema professionale radicalmente diverso che pone l’accento ancora sul profilo soggettivo del farmacista ai fini dell’applicazione del divieto.
Studio Legale Angelini Lucarelli
Avv Aldo Lucarelli
Articolo a scopo divulgativo non costituisce consulenza

















