Studio del medico di medicina generale e farmacia e le deroghe regionali
- Avv Aldo Lucarelli
- 21 minuti fa
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Studio del medico di medicina generale e farmacia nello stesso immobile: l’art. 35 dell’ACN 2026 e le deroghe regionali
disciplina dell’art. 35 dell’ACN 2026 e le possibili deroghe regionali.
Il nuovo quadro contrattuale
L’art. 35 dell’Accordo collettivo nazionale per la medicina generale relativo al triennio 2022-2024, sottoscritto il 15 gennaio 2026, disciplina i requisiti dello studio del medico del ruolo unico di assistenza primaria con attività a ciclo di scelta.
La disposizione conferma che lo studio, pur essendo uno studio professionale privato, costituisce un presidio del Servizio sanitario nazionale. La qualificazione non è meramente descrittiva: lo studio concorre all’erogazione dell’assistenza primaria convenzionata e deve essere organizzato in modo coerente con l’interesse pubblico affidato al medico.
Il testo del 2026 modifica in più punti la disciplina precedente, soprattutto con riferimento all’utilizzo degli spazi per attività sanitarie diverse; all’individuazione delle strutture nelle quali opera l’obbligo di separazione; alla possibilità per le Regioni di introdurre discipline derogatorie; al coordinamento tra studi individuali, AFT, UCCP e Case della Comunità.
Quello che balza all'occhio e che analizzeremo di seguito è la possibilità di deroghe regionali.. elemento che avrà un ruolo importante nei prossimi anni.. dopo che tra le prime a muoversi in tale senso è stata l'Emilia Romagna.
La questione assume particolare rilevanza quando una farmacia viene aperta nello stesso immobile in cui è già presente lo studio di un medico di medicina generale.
Il punto di partenza è studio medico come presidio del Servizio sanitario nazionale
Il comma 1 dell’art. 35 stabilisce che lo studio professionale privato del medico con attività a ciclo di scelta è presidio del SSN e concorre al perseguimento degli obiettivi di salute mediante attività assistenziali convenzionate e non convenzionate.
Il testo del 2026 precisa inoltre che lo studio può essere utilizzato dal medico del ruolo unico ad attività oraria previo accordo tra i medici.
La precisazione è significativa. L’impiego dello stesso studio per l’attività a ciclo di scelta e per quella oraria non è configurato come automatico, ma presuppone un’intesa organizzativa tra i professionisti interessati.
La natura di presidio del SSN comporta che lo studio debba restare riconoscibile come sede dell’assistenza primaria, professionalmente autonomo e tra le altre cose
che sia estraneo a condizionamenti commerciali incompatibili con la libertà prescrittiva...
I requisiti strutturali dello studio
Il comma 2 richiede che lo studio sia dotato degli spazi, degli arredi e delle attrezzature necessari all’assistenza primaria,
Devono essere presenti, in particolare una sala d’attesa adeguatamente arredata, servizi igienici, illuminazione e aerazione conformi alla normativa, strumenti di comunicazione con gli assistiti, trovano poi spazio le "dotazioni informatiche idonee" allo svolgimento dei compiti convenzionali.
Attenzione, questi requisiti devono essere coordinati con la disciplina regionale e locale in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e, quando ne ricorrano i presupposti, di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie.
La nuova destinazione funzionale degli spazi
Una delle modifiche più rilevanti del testo del 2026 riguarda la destinazione degli spazi. La precedente formulazione prevedeva che gli ambienti fossero adibiti esclusivamente a studio medico con destinazione specifica. Il nuovo testo dispone invece che gli spazi siano:
"adibiti esclusivamente ad uso di studio medico per lo svolgimento dell’attività convenzionale, al di fuori della quale è possibile utilizzarli per altre attività sanitarie."
L’esclusività non è quindi più necessariamente assoluta e permanente, diventa quindi funzionale e temporale. Durante l’attività convenzionale, gli ambienti devono essere destinati allo studio del medico. Al di fuori di tale attività, possono essere utilizzati per altre attività sanitarie.
La disposizione non significa, tuttavia, che qualunque attività sanitaria possa essere esercitata liberamente nei locali, restano applicabili le norme regionali sulle strutture sanitarie, gli eventuali obblighi autorizzativi e poi tra le altre i requisiti professionali del soggetto che eroga la prestazione e chiaramente la compatibilità urbanistica e condominiale.
Il comma 3 continua inoltre a consentire l’inserimento dello studio in un appartamento di civile abitazione, purché siano individuati locali appositamente dedicati.
Lo studio medico e l'ingresso indipendente..
Ingresso indipendente e assenza di comunicazioni Farmacia - Studio Medico
Se lo studio è ubicato presso strutture adibite ad altre attività non mediche oppure attività sanitarie soggette ad autorizzazione, lo stesso deve avere un ingresso indipendente e deve essere eliminata ogni comunicazione con le restanti parti della struttura, fatte salve diverse determinazioni regionali che assicurino, comunque, la salvaguardia dell’interesse del S.S.N. - art. 35 -
La disposizione contiene due obblighi distinti:
lo studio deve avere un ingresso indipendente;
deve essere eliminata ogni comunicazione con le restanti parti della struttura.
I requisiti sono normalmente cumulativi. Non è sufficiente avere una porta nominalmente riservata allo studio quando, per raggiungerla, l’assistito deve attraversare i locali di un’altra attività. Allo stesso modo, la presenza di ingressi distinti non è sufficiente qualora rimangano porte, passaggi o collegamenti interni tra lo studio e l’altra struttura.
La formulazione del 2026 presenta tre cambiamenti sostanziali, come la diversa individuazione delle attività interessate.
La disciplina precedente faceva riferimento alle strutture adibite ad attività private, comprese quelle autorizzate o accreditate.
Il nuovo comma 4 distingue invece tra:
strutture adibite ad attività non mediche;
strutture nelle quali sono esercitate attività sanitarie soggette ad autorizzazione.
La formulazione è più selettiva. Non viene più richiamata genericamente qualsiasi attività privata, ma vengono individuate categorie funzionali precise.
La possibilità di utilizzare gli spazi per altre attività sanitarie
Il comma 3 consente ora l’utilizzo degli ambienti, al di fuori dell’attività convenzionale, per altre attività sanitarie.
Il comma 4 deve quindi essere interpretato ad avviso di chi scrive, in coordinamento con tale apertura:
non ogni presenza di un’altra attività sanitaria nello stesso contesto determina automaticamente una violazione, soprattutto quando si tratta di un utilizzo temporalmente distinto degli stessi locali.
Diversa è l’ipotesi in cui lo studio sia inserito in una struttura sanitaria organizzata e soggetta ad autorizzazione. In quel caso torna in rilievo la regola dell’ingresso indipendente, salvo la disciplina regionale... elemento su cui diremo piu' avanti
La maggiore innovazione è costituita dall’inciso:
«fatte salve diverse determinazioni regionali».
Il testo nazionale attribuisce quindi espressamente alle Regioni la possibilità di introdurre soluzioni diverse da quella ordinaria, purché sia comunque tutelato l’interesse del SSN.
Quale è il concetto di deroga regionale?
La clausola dell’art. 35 non costituisce una disapplicazione informale della norma nazionale. Presuppone una determinazione regionale riconoscibile, contenuta in un atto adottato nell’ambito delle competenze della Regione, normalmente attraverso l’Accordo integrativo regionale o altri atti di programmazione sanitaria.
La deroga regionale potrebbe riguardare alcuni requisiti ma senza scontrarsi con la normativa nazionale.. questo è il punto delicato della questione.
Ed infatti clausola nazionale richiede che la disciplina regionale assicuri la salvaguardia dell’interesse del SSN. Il limite non è puramente formale.
Anche quando una Regione deroghi alla separazione fisica, devono comunque essere preservati, in termini sostanziali i principi dell'intero accordo quali ad esempio l’autonomia professionale del medico, l’assenza di condizionamenti commerciali.
La deroga opera, inoltre, nell’ambito della disciplina convenzionale della medicina generale. Non può essere automaticamente estesa a norme statali, edilizie, farmaceutiche, autorizzative o deontologiche che abbiano un oggetto diverso.
L’esempio dell’Emilia-Romagna
L’Accordo integrativo regionale dell’Emilia-Romagna, all’art. 41, introduce proprio un chiaro esempio di deroga particolarmente ampia.
La disposizione ad esempio stabilisce che, quando lo studio del medico RUAP è ubicato presso strutture destinate ad altre attività non mediche oppure ad attività sanitarie soggette ad autorizzazione, i requisiti dell’art. 35, comma 4, dell’ACN «sono derogati», al fine di consentire una maggiore equità di accesso alle attività assistenziali garantite dal Servizio sanitario nazionale e regionale.
Il testo ufficiale pubblicato nel Bollettino della Regione conferma che la deroga si riferisce genericamente ai «requisiti» del comma 4, senza limitarla al solo ingresso indipendente.
La formulazione letterale, riferendosi genericamente ai “requisiti” del comma 4, appare idonea a comprendere tanto l’ingresso indipendente quanto l’assenza di comunicazioni interne, ferma restando la necessità di eventuali indicazioni applicative regionali o aziendali.
La formulazione sembra quindi comprendere sia il requisito dell’ingresso sia quello dell’eliminazione delle comunicazioni interne.
Il comma 2 dell’art. 41 contiene poi una previsione specifica per le Case della Comunità, stabilendo che agli studi medici ubicati nelle CdC non si applicano le limitazioni dell’art. 35, comma 4.
Le due disposizioni devono essere tenute distinte:
il comma 1 introduce una deroga generale per gli studi situati presso altre attività non mediche o sanitarie autorizzate;
il comma 2 prevede una specifica esclusione delle limitazioni per le Case della Comunità.
La deroga emiliano-romagnola non sembra quindi circoscritta alle sole strutture pubbliche o alle Case della Comunità, sebbene la sua formulazione è, tuttavia, molto sintetica e non specifichi quali configurazioni immobiliari siano concretamente ammesse e se sia necessaria un’autorizzazione preventiva dell’AUSL.
Per questa ragione, la deroga non dovrebbe essere interpretata come una liberalizzazione indiscriminata di qualsiasi commistione tra lo studio medico e altre attività.
L’AIR precisa, inoltre, che l’attività libero-professionale del medico non può entrare in conflitto con le attività previste dagli accordi nazionali, regionali e locali. Prevede anche la possibilità di erogare prestazioni specialistiche del servizio pubblico negli studi dotati dei necessari requisiti strutturali e rinvia agli accordi locali l’organizzazione di tali attività.
Il caso della farmacia nello stesso immobile dello Studio Medico
La presenza di una farmacia nello stesso immobile dello studio medico non è, in sé, vietata.
La farmacia costituisce però un’attività distinta da quella del medico. Sebbene partecipi al servizio farmaceutico e sia soggetta ad autorizzazione, non coincide con l’attività medica convenzionata.
In assenza di una deroga regionale applicabile, la compresenza richiede pertanto alcuni specifici requisiti quali a titolo esemplificativo e non esaustivo ingresso indipendente dello studio, l'assenza di comunicazioni interne, l'autonomia organizzativa;
E poi in particolare la separazione dei percorsi per raggiungere lo studio o la farmacia, con correlata chiara distinzione della segnaletica oltre all'assenza di una sala d’attesa o reception comune.
In sintesi non si vuole generare né confusione né commistione tra i due servizi.
E la finalità non è semplicemente edilizia, infatti la separazione tutela anche la libertà del medico di prescrivere e la libertà dell’assistito di scegliere qualunque farmacia
Oltre chiaramente alla riservatezza degli accessi e l’assenza di apparenze di collegamento commerciale per giungere quindi alla piena distinzione tra prescrizione e dispensazione.
La normativa regionale e la disciplina farmaceutica da rispettare
La questione deve essere coordinata anche con l’art. 45 del R.D. 30 settembre 1938, n. 1706, relativo agli ambulatori medico-chirurgici annessi alle farmacie.
Detta norma del lontano 1938 precisa che
Gli ambulatori medico-chirurgici annessi alle farmacie devono sempre avere l'ingresso diverso da quello delle farmacie, alle quali sono annessi e non debbono avere alcuna comunicazione interna, con le stesse.
La disposizione stabilisce, in sostanza, che tali ambulatori debbano avere un ingresso diverso da quello della farmacia e non debbano presentare comunicazioni interne.
Occorre però evitare un’automatica sovrapposizione tra ogni studio di medicina generale collocato nello stesso edificio e l’«ambulatorio annesso» alla farmacia.
Il concetto di annessione presuppone un collegamento più intenso della semplice vicinanza immobiliare.
Ma quale è lo spartiacque tra Studio di Medicina e Farmacia?
In tale ottica assumono rilievo tra l'altro, la titolarità o disponibilità dei locali, la condivisione di personale o servizi, l’esistenza di collegamenti interni ed il potenziale inserimento dello studio nell’organizzazione della farmacia o dei propri locali.
Un normale studio autonomo situato in un’altra unità immobiliare dello stesso condominio non è necessariamente un ambulatorio «annesso» alla farmacia.
Al contrario, il rischio di annessione è elevato quando lo studio è raggiungibile soltanto entrando nei locali di proprietà della farmacia o appare come uno dei servizi offerti dall’esercizio farmaceutico.
La deroga contenuta nell’AIR della medicina generale incide direttamente sui requisiti convenzionali dell’art. 35. Non è però prudente ritenere che essa abbia automaticamente eliminato ogni vincolo derivante dalla distinta disciplina statale del servizio farmaceutico.

Che cosa significa ingresso indipendente
L’ingresso indipendente non deve essere necessariamente identificato con una porta direttamente affacciata sulla strada.
Il requisito è normalmente soddisfatto quando l’assistito può raggiungere lo studio senza attraversare i locali dell’altra attività e attraverso una porta riservata e chiaramente identificabile;
L’indipendenza deve essere valutata in termini funzionali organizzativi.. quindi un ingresso condominiale appare compatibile con l'art. 35 in quanto la mera condivisione di portone, scala o ascensore non equivale alla condivisione dell’ingresso proprio dell’attività.
Più delicato è il caso nel quale il portone comune conduca a un piccolo vestibolo utilizzato soltanto da farmacia e studio, unico portone con vestibolo comune.
La soluzione non è automaticamente irregolare, ma richiede una valutazione sostanziale. Si arriva quindi alla incompatibilità quando lo studio non possiede un ingresso funzionalmente indipendente o quando il paziente deve attraversare un’altra attività e vi sia una comunicazione tra le strutture. Elementi sintomatici possono essere i casi in cui l’accesso allo studio dipenda dalla farmacia o ancor peggio quando lo studio venga “percepito” come servizio annesso.
Autonomia professionale e conflitto di interessi medico-farmacia: anche la sola apparenza di un rapporto privilegiato può assumere rilievo sotto il profilo della correttezza professionale e della fiducia dell’assistito.
Conclusioni
Possiamo quindi concludere che il nuovo accordo di medicina generale "apre" ad alcune innovazioni che avranno la loro fonte in ambito "regionale", il ché potrà creare disparità di trattamento nelle varie regioni, pur sempre nei confini cardine della normativa nazionale.
Sarà cura delle parti quindi effettuare il raffronto tra l'accordo nazionale e la normativa regionale, ove sia stata emanata dalla regione di riferimento.
Il primo passo quindi sarà verificare la sussistenza di "deroghe" regionali come il caso dell'art. 41 descritto per l'Emilia Romagna.
L’art. 35 dell’ACN 2026 mantiene come regola nazionale la separazione tra lo studio del medico e le strutture destinate ad attività non mediche o ad attività sanitarie autorizzate.
La regola comporta:
ingresso indipendente;
assenza di comunicazioni interne.
La novità principale è la possibilità per le Regioni di adottare determinazioni differenti, purché venga salvaguardato l’interesse del SSN.
L’Emilia-Romagna ha esercitato questa facoltà attraverso una disposizione formulata in termini ampi, derogando ai requisiti del comma 4 per favorire l’equità di accesso e prevedendo separatamente la non applicazione delle limitazioni negli studi situati nelle Case della Comunità.
Prima dell’apertura della farmacia o del trasferimento dello studio è opportuno quindi presentare all’AUSL una richiesta di valutazione preventiva corredata da elaborati tecnici e documentazione anche fotografica.
Nel caso di una farmacia è opportuno acquisire anche la valutazione della struttura aziendale competente per il servizio farmaceutico.
La richiesta dovrebbe domandare espressamente se la configurazione rientri nella deroga regionale e se siano richiesti requisiti sostitutivi.
La conclusione più affidabile non può basarsi soltanto sulla presenza o assenza di una porta o di un vestibolo comune, deve derivare da una valutazione complessiva della struttura, dei percorsi, della gestione e dei rapporti tra medico e farmacia.
Avv. Aldo Lucarelli
caso di studio non costituisce consulenza





















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