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La revisione della pianta organica farmacie durante il concorso non è legittima.

La revisione della pianta organica durante lo svolgimento del concorso è legittima?


La risposta è negativa. Infatti tale organizzazione territoriale fa parte della procedura concorsuale su cui i candidati hanno posto affidamento. Questa la sintesi della recente giurisprudenza sul tema, vediamola nel dettaglio.


Al riguardo deve richiamarsi in termini generali il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui il bando costituisce la lex specialis del pubblico concorso, da interpretare in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l’operato dell’amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità: e ciò in forza sia dei principi dell’affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, la quale sarebbe per certo pregiudicata ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l’amministrazione si è originariamente auto vincolata nell’esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (ex multis Consiglio di Stato, Sez. VI, 19.2.2019 n. 1148, Cons. Stato 6.3.2018 n. 1447; Consiglio di Stato, sez. V, n. 2709/2014 e n. 1969/2013 e sez. VI n. 2489/2011; TRGA Trento, sez. unica, n. 174/2018). La revisione della pianta organica farmacie durante il concorso non è legittima.



La revisione della pianta organica farmacie durante il concorso non è legittima.
La revisione della pianta organica farmacie durante il concorso non è legittima.


Con specifico riferimento alla procedura di assegnazione delle sedi farmaceutiche è stato altresì affermato che la modifica della pianta organica durante lo svolgimento del concorso finirebbe per incidere negativamente sulla certezza della procedura concorsuale” (T.A.R. Piemonte, sez. II, del 12 novembre 2015 n. 1571; T.A.R. Piemonte sez. I 28-11-2018, n. 1276).


Nel caso di specie analizzato a marzo 2023 da TAR L'Aquila, la revisione della pianta organica farmacie durante il concorso non è legittima. La sede della nuova farmacia, veniva infatti inserita nell’allegato della deliberazione della Giunta Regionale di approvazione del Bando di Concorso straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche ai sensi dell’art. 11 comma 3 D.L. 1/2012, nonchè nello stesso art. 1 del Bando di Concorso, costituendo oggetto del medesimo.


Quindi la sede della farmacia e l'annessa pianta organica comunale ove tale sede è prevista costituisce un tutt'uno con gli atti concorsuali.

Ne consegue che la deliberazione comunale successiva, che ha modificato la pianta organica a procedimento concorsuale già avviato con il bando di assegnazione regionale alterando le regole poste dalla lex specialis viola principi di correttezza, par condicio ed affidamento.


La revisione della pianta organica farmacie durante il concorso non è legittima.


Quindi la revoca di detta deliberazione - di modifica in itinere della pianta organica comunale - non si fonda solo sulla violazione procedimentale della mancata comunicazione da parte del Comune alla Regione della nuova pianta organica così come modificata, ma appare individuare tutti gli elementi necessari all’esercizio del potere di autotutela in conformità al paradigma normativo di cui all’art. 21 quinquies della L. n. 241/1990. La revoca quindi deve ritenersi legittima!



Ed infatti l’atto di autotutela risponde all’esigenza di tutela dell’interesse pubblico, espressamente indicata nel provvedimento, come originariamente individuata nelle Delibere del 2012, e dell’affidamento riposto dal controinteressato all’assegnazione ed all’apertura della sede farmaceutica all’interno di detta zona.


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Di contro non può considerarsi meritevole di affidamento alcuno l’interesse del ricorrente al mantenimento della pianta organica come illegittimamente definita dalla deliberazione di successiva modifica in quanto sottende un interesse meramente oppositivo di conservazione di una maggiore quota di mercato o di monopolio territoriale, non degno di tutela.



Avv. Aldo Lucarelli

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