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Revisione della Pianta Organica Comunale, atto ad iniziativa di parte o del Comune?

Aggiornamento: 1 feb 2023

E' possibile sollecitare il Comune alla revisione della pianta organica comunale delle farmacie?


E' ammissibile l'iniziativa del privato che si rivolta al Comune per l'adempimento della revisione?


Per rispondere a tale domanda evidenziamo che la revisione della pianta organica discende da un obbligo di legge, art. 2 della legge 475 del 1968 secondo il quale


 Ogni comune deve avere una pianta  organica  delle  farmacie  nella
quale e' determinato il numero, le singole sedi  farmaceutiche  e  la
zona  di  ciascuna  di  esse,  in  rapporto  a  quanto  disposto  dal
precedente articolo 1. 
  La  pianta  organica  dei   singoli   comuni   e'   stabilita   con
provvedimento definitivo del medico provinciale, sentiti il consiglio
comunale interessato  e  il  consiglio  provinciale  di  sanita'.  Il
sindaco del comune interessato ha diritto  di  intervenire  con  voto
consultivo alle riunioni del consiglio provinciale di sanita' in  cui
si discute la pianta organica del suo comune. 
  La pianta organica e' pubblicata sul foglio  annunzi  legali  della
provincia ed e' affissa per 15 giorni consecutivi  all'albo  pretorio
del comune. 
  La pianta organica e' sottoposta a revisione ogni due anni, in base
alle rilevazioni della popolazione residente nel  comune,  pubblicata
dall'Istituto centrale di statistica. 

Ecco quindi che


La revisione deve essere effettuata entro il mese  di  dicembre  di
ogni anno pari con provvedimento definitivo  del  medico  provinciale
secondo le norme stabilite dal secondo comma del  presente  articolo.
La pianta organica deve essere pubblicata sul  foglio  degli  annunzi
legali della provincia improrogabilmente entro  il  mese  di  gennaio
dell'anno successivo a quello in cui e' avvenuta la revisione.

Sarà quindi quindi possibile per il privato sollecitare una revisione ove tale adempimento non sia stato effettuato nei termini di legge sopra richiamati.


L'istanza del privato rivolta alla pubblica amministrazione darà vita ad un ordinario procedimento amministrativo che dovrà quindi ottenere una risposta, e nel caso di specie l'avvio della revisione, ma attenzione, secondo i termini di legge, quindi in relazione alla scadenza del mese di dicembre.





Non appare ammissibile infatti una revisione "autonoma" sollecitata al di fuori dei confini temporali individuati, il ché discende, ad avviso di chi scrive, dalla calendarizzazione operata dal legislatore.


L'atto di revisione della dotazione organica delle farmacie ai sensi dell'art. 2, c. 2, della l. n. 475 del 1968, nel testo integrato dal d.l.. n. 1/2012 è qualificabile come atto ad emanazione obbligatoria, da eseguirsi nell'anno "pari" sulla base della popolazione residente nel Comune nell'anno "dispari" che lo precede.


Pertanto, è inammissibile per la giurisprudenza amministrativa, il ricorso concernente la diffida proposta da un farmacista volta a sollecitare la revisione della pianta organica delle farmacie allorquando il termine per procedere alla revisione biennale delle farmacie, che cade al 31 dicembre di ogni anno pari, non era ancora scaduto.



Se, in linea generale, deve essere riconosciuta l'ammissibilità dell'azione avverso l'inerzia delle amministrazioni competenti in ordine alla revisione biennale delle piante organiche delle farmacie - il cui concreto esito, tuttavia, discende dalle valutazioni discrezionali da effettuarsi alla luce dei parametri normativi previsti, con conseguente preclusione per il giudice di pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa alla soppressione di una sede farmaceutica ritenuta dall'istante sovrannumeraria - affinchè possa ravvisarsi un silenzio illegittimo occorre che sia venuto a scadenza il previsto termine per provvedere.



Trattandosi di obbligo discendente dalla legge, cui deve darsi adempimento secondo una determinata cadenza temporale, l'istanza del privato non è idonea a fondare un autonomo obbligo di revisione al di fuori dello schema temporale legalmente previsto, potendo solo assumere valenza sollecitatoria una volta scaduto inutilmente il relativo termine.





Avv. Aldo Lucarelli

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