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Farmacie, quale perimetro per i centri commerciali porti e stazioni? La prelazione Comunale

Come noto gli effetti della riforma del 2012 - concorso straordinario - esplicano ancora virtuosamente i propri effetti e tra questi quello della possibilità di istituzione di farmacie aggiuntive in centri commerciali, porti, aeroporti.


Ed infatti proprio l'articolo 11 prevede che


in aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti in base al criterio demografico e nel limite (difficilissimo da raggiungere) del 5 per cento delle sedi, comprese le nuove, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'azienda sanitaria locale competente per territorio, possono istituire una farmacia:
a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensita' di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione,

purche' non sia gia' aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri;

b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati,

purche' non sia gia' aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri"


Sulla distanza si è già pronunciata la giurisprudenza nel lontano 2015, precisando che tale distanza è da riferirsi alla struttura inglobante e non alla soglia della farmacia. Per intenderci, 1500 metri, è la distanza del centro commerciale dalla farmacia piu' vicina e non la soglia della farmacia, come nel caso delle farmacie urbane, ove peraltro il limite è di soli 200 metri del percorso pedonale regolare.





Giova precisa che l'istituzione in un centro commerciale è possibile ove tale territorio ricada nella pianta organica, se è intenzione dei neo vincitori di concorso utilizzare tale luogo,


diversamente ove invece sia stata l'amministrazione ad "aggiungervi" una sede di farmacia, tale territorio non potrà ritenersi piu' disponibile per il criterio della vicinanza.


In sintesi la farmacia aggiuntiva se aperta dall'amministrazione vanificherebbe la possibilità di apertura del privato...

Ma esiste una ulteriore peculiarità che è in auge in questi giorni, la scadenza del 31.12.2022 prevista dalla norma. Ed infatti ricordiamo che le amministrazioni avevano la possibilità di istituire farmacie aggiuntive e di gestirle in prelazione al 31.12.22 con divieto di vendita secondo la disposizione di legge.


Si sarebbe aperta quindi con il 2023 la possibilità di trasferire ai privati tali farmacie ? No.

il dettato normativo sul punto non è chiaro, ed infatti fino al 2022, tutte le farmacie istituite nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede...


I comuni non possono cedere la titolarita' o la gestione delle farmacie per le quali hanno esercitato il diritto di prelazione...



Ma cio' vale fino al termine dell'anno 2022?


Ad avviso di chi scrive il termine del 2022 si riferisce all'esercizio della prelazione, e questa, una volta esercitata non darà diritto ai Comune di cederne la titolarità o la gestione, pena la vanificazione delle norme concorsuali.

il tutto salvo smentita!


Tale assunto sarebbe confermato dall'affermazione secondo cui in caso di rinuncia alla titolarita' di una di dette farmacie da parte del comune, la sede farmaceutica e' dichiarata vacante e quindi andrà a concorso... il prossimo..


Ecco quindi che il Comune ha la possibilità di istituire una sede aggiuntiva, di esercitarla in prelazione, ma cio' senza possibilità di aggirare le norme concorsuali,


ed infatti solo con la rinuncia e la successiva dichiarazione di vacanza, l'ente Comunale potrà liberarsi della farmacia,


non sembrando (condizionale d'obbligo) possibile una cessione della titolarità o della gestione tramite bandi o concessioni.. salvo prova contraria offerta dalla giurisprudenza.




Avv. Aldo Lucarelli



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