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Concorso farmacie quando la partecipazione é requisito per l’impugnazione


é possibile impugnare un concorso a cui non si é partecipato ove si “scoprano” delle illegittimità?

Quando é possibile ricorre contro un concorso pubblico per farmacisti?

L’impugnazione del concorso e L’impugnazione di una gara di appalto pubblica per farmacie, analogie

Iniziamo dalla fine per affermare che non é ammissibile L’impugnazione dell’esito di una gara pubblica da parte dell’operatore economico che non abbia partecipato alla stessa gara, difettando l’interesse a ricorrere. CdS 3979/2024


Questo in sintesi il pensiero della recente giurisprudenza in tema di gare ed appalti pubblici ma cosa dire del caso del concorso farmacisti?



Concorso quando la partecipazione é requisito per l’impugnazione
Concorso quando la partecipazione é requisito per l’impugnazione


L'operatore economico del settore che non abbia effettivamente preso parte alla gara non è legittimato a contestarne gli esiti, difettando in suo capo una posizione giuridica differenziata dal quisque de populo, che è concetto distinto ed autonomo dall'interesse strumentale alla riedizione della gara stessa (CdS6325/2018) principio è applicabile anche ai concorsi pubblici, sebbene con alcune distinzioni che riguardano l'oggetto specifico dell'impugnazione.


1. Esiti del Concorso (Graduatoria, Valutazioni)


La giurisprudenza amministrativa è tendenzialmente unanime nel ritenere che: Chi non ha partecipato al concorso (ad esempio, non ha presentato la domanda, oppure non si è presentato alle prove) non è legittimato a impugnare la graduatoria finale, la nomina dei vincitori o le valutazioni delle prove.


• La partecipazione è il presupposto per dimostrare un interesse attuale e concreto al ricorso, che va oltre il mero "interesse strumentale" (come l'ipotetica riedizione della gara o del concorso).


La mancata partecipazione, se dipendente da una libera scelta del soggetto, preclude la titolarità di una posizione giuridica meritevole di tutela giurisdizionale in relazione agli esiti.

• Similmente, è consolidato il principio (spesso applicato ai candidati che non superano la soglia di sufficienza) della cosiddetta "prova di resistenza": per impugnare l'esito di una prova è necessario dimostrare che l'accoglimento del ricorso (es. annullamento di un quesito) avrebbe portato all'effettivo superamento della prova e, in ultima analisi, al conseguimento di un risultato utile in graduatoria.


Questo principio sarà utile nei concorsi ordinari per farmacisti


2. Impugnazione del Bando di Concorso


Vi è però una distinzione fondamentale quando l'oggetto dell'impugnazione è il bando di concorso stesso, prima dello svolgimento delle prove e dell'approvazione della graduatoria.

In questo caso, si distingue tra:


Clausole immediatamente escludenti: 

Le clausole del bando che precludono a priori la possibilità di presentare domanda (ad esempio, un requisito di ammissione illegittimo che il soggetto non possiede) devono essere impugnate immediatamente (entro il termine dalla pubblicazione del bando), anche senza aver presentato domanda di partecipazione. In questo caso, la lesione è considerata attuale e diretta.


Clausole non immediatamente escludenti: Le clausole che riguardano i criteri di valutazione, la composizione della commissione, o altre regole che non impediscono al soggetto di presentare domanda e partecipare, sono generalmente impugnabili solo unitamente all'atto finale (la graduatoria).


Per tali clausole, la giurisprudenza richiede di norma la partecipazione alla procedura per dimostrare l'interesse concreto all'annullamento.


Leggi pure

Concorso Farmacie limite di età e clausole escludenti


Conclusione Il principio generale è che chi non partecipa al concorso non può contestare i suoi esiti (graduatorie e provvedimenti di aggiudicazione) perché non possiede una posizione giuridica differenziata. Questo è in perfetta analogia con quanto stabilito per le gare d'appalto pubbliche l’Operatore non partecipante alla gara subisce l’Insussistenza della Legittimazione ad agire ed infatti evidenzia l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato:


Colui che non ha preso parte alla gara non può vantare alcun interesse concreto, diretto ed attuale ad accedere alla documentazione amministrativa, tecnica ed economica prodotta in gara dalla aggiudicataria, non potendone ricavare alcuna utilità, difettando altresì una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. L'ostensione concessa ad un non concorrente potrebbe incrinare il rapporto fiduciario riposto nell'amministrazione ed esorbiterebbe dal rischio assunto con la partecipazione, in posizione di parità con gli altri operatori economici, in vista dell’obiettivo dell’aggiudicazione. (CdS Adunanza Plenaria 4/2018).



Ultima precisazione, nelle prove di concorso ordinario per farmacie in corso di svolgimento si applicheranno i quesiti nuovi, ovvero quelli successivi alla data del 11.08.2025 solo ove il concorso farmacie anche ove fosse del 2025 sia stato bandito prima della pubblicazione. (Art 2 del DM 11.08.25)


Diritto per l’impresa

Avv Aldo Lucarelli



 
 
 

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